opencaselaw.ch

TI-59760

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-04-24 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

N. 130.2001.1                                                            Lugano, 24 aprile 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per decidere sul reclamo 7 marzo 2001 presentato da

__________,

(rappr. dall’Avv. __________)

contro l’omissione del Procuratore Generale Avv. __________ di informare circa eventuali misure di sorveglianza (in casu della corrispondenza telefonica) poste in opera nei confronti del reclamante e/o suoi famigliari, di trasmettere le risultanze delle (eventuali) misure, nonché di mettere a disposizione l’intero dossier relativo alle indagini preliminari aperte nei suoi confronti e fornire compiuta informazione in merito alla natura dei sospetti che stanno alla base dell’apertura delle indagini preliminari avviate contro il reclamante;

letti ed esaminati gli atti dell’incarto __________,

ritenuto

in fatto:

A.

In data 10 maggio 2000 il Ministero pubblico ha avviato informazioni preliminari per le ipotesi di reato di cui agli artt. 305 cpv.1 e 320 cifra 1 CP.

Il reclamante era sospettato di aver fornito indicazioni, idonee a sottrarre terzi ad atti di procedimento penale e coperte dal segreto d’ufficio, al gerente dell’Hotel ____________.

Terminate le informazioni preliminari, il Procuratore generale ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________ del 31 ottobre 2000).

Con scritto del 24 novembre 2000, quindi successivo all’emanazione ed alla crescita in giudicato del NLP ____________ ha chiesto, ed ottenuto, visione dell’incarto con possibilità di estrarre fotocopie (atti. 22 e 23).

Il 13 gennaio 2001, il reclamante chiede al Procuratore generale chiarimenti in merito alle modalità di avvio delle informazioni preliminari (si ipotizza che l’incarto messo a disposizione non sia completo), nonché all’eventuale messa in opera di intercettazioni telefoniche.

Nella sua risposta (1. febbraio 2001), il Procuratore generale precisa che tutti gli atti dell’incarto aperto presso il Ministero Pubblico sono già stati messi a disposizione della persona indagata e, per quanto concerne le eventuali misure di sorveglianza, che informazioni circa la messa in opera o meno di intercettazioni telefoniche vengono rilasciate solo nel caso in cui vi sia apertura di un’istruttoria formale (con rinvio, per la seconda questione, all’art. 170 CPP).

Successivo scritto del patrocinatore del reclamante (8 febbraio 2001, atto 26), che contesta quanto affermato dal Procuratore generale l’1 febbraio 2001, non è stato oggetto di specifica risposta.

B.

Con il reclamo del 7 marzo 2001, ____________ contesta al Procuratore generale di aver omesso comunicazione formale circa l’esistenza di eventuali intercettazioni telefoniche nei suoi confronti e/o nei confronti di suoi famigliari, con (sempre eventuale) mancata trasmissione delle relative risultanze. Il reclamante sostiene che l’art. 13 della Costituzione, nonché lo stesso art. 170 cpv. 4 CPP e la LC sulla protezione dei dati personali (Raccolta 1.6.1.1), si oppongono alla pretesa prassi istaurata dal Ministero pubblico, secondo cui comunicazione é dovuta solo dopo eventuale apertura di un’istruttoria formale.

In secondo luogo, sempre secondo il reclamante, vi è un “vuoto documentale” nell’incarto che non permette di individuare il sospetto che ha originato l’avvio delle informazioni preliminari (art. 178 CPP). Questa lacuna deve essere completata con l’annessione all’incarto del relativo rapporto (o segnalazione).

C.

Nelle sue osservazioni il Procuratore generale ribadisce la completezza dell’incarto messo a disposizione, precisa che le informazioni preliminari non vengono avviate esclusivamente sulla base di rapporti scritti provenienti dalla polizia e richiama la possibile esistenza di informazioni confidenziali.

In merito alle eventuali misure di sorveglianza, il Procuratore generale precisa che la prassi di non procedere a comunicazione, in assenza di apertura di un’istruttoria formale, si fonda sul testo letterale dell’art. 170 che fa riferimento ad una precisa fase procedurale (mentre altri passaggi dello stesso capitolo della legge fanno riferimento sia alla fase delle informazioni preliminari sia a quella dell’istruttoria formale). Scopo della norma limitativa, sempre a dire del Procuratore generale, è quello di garantire la confidenzialità delle fonti e delle strategie d’indagine a fronte di fenomeni criminosi di una certa importanza.

Non sarebbe consentita, invece, la non informazione generalizzata.

Ritenuto che la comunicazione è data in tutti i casi in cui viene aperta un’istruttoria formale, la prassi diversa per i casi che rimangono allo stadio di informazioni preliminari, rispettivamente sfociano in un non luogo a procedere è legittima, conforme al quadro normativo di riferimento in quanto giustificata da interessi preminenti e non lesiva di diritti processuali dell’indagato.

D.

Con scritto del 19 marzo 2001, indirizzato a quest’ufficio, il reclamante esprime considerazioni in merito all’indipendenza del sottoscritto magistrato per decidere sul reclamo in oggetto. Il reclamo dovrebbe essere trattato da un GIAR che non abbia esercitato in passato la funzione di Procuratore pubblico e non abbia, di conseguenza, avallato la prassi in discussione.

E’ opinione del ricorrente che chi abbia, per funzione precedente, avallato e praticato questa prassi, ritenuta lesiva dei diritti fondamentali sanciti da Costituzione federale e CEDU, non garantisca “sufficiente apparenza” di imparzialità e di indipendenza di giudizio (art 6 cifra 1 CEDU).

1.

Sostanzialmente il Procuratore generale sostiene che, visto l’esito del procedimento, nessun diritto processuale dell’indagato è stato leso.

Le richieste del reclamante interessano (o potrebbero interessare) due aspetti diversi: la problematica dell’oggetto della comunicazione (nel caso di effettive misure di sorveglianza) e quello dell’accesso agli atti.

Non è necessario riprendere e ribadire nel dettaglio le disposizioni di legge, e relativa giurisprudenza, applicabili al diritto di accedere agli atti, diritto che, soddisfatte determinate premesse, va pure nel senso di equiparare il denunciato in sede d’indagine preliminare all’accusato formale (per tutte GIAR 6.02.2001 in re C. e B. con relative e dettagliate citazioni). Infatti, se si trattasse unicamente di un problema relativo all’accesso agli atti, la richiesta sarebbe irricevibile per gli stessi motivi indicati più sopra (considerando 2 e 5 in fine).

Occorre invece determinare in quale misura la richiesta si inserisca nella problematica dell’obbligo di comunicazione.

Da un lato è notorio (e lo stesso reclamante, per funzione svolta, lo sa) che non tutte le informazioni, relative a sospetto di reato, che giungono alla polizia (rispettivamente alla magistratura) sono oggetto di uno specifico rapporto scritto destinato a far parte dell’incarto del Ministero pubblico. Ciò è a volte casuale, altre volte frutto di precisa scelta di indagine e/o di protezione di terzi. Simili situazioni sono ammesse quando non causano pregiudizio per l’indagato o l’accusato (per analogia: B. Corboz, L’agent infiltré, RPS 1993, p. 307 ss., 322 e nota 88).

Nel caso specifico, visto l’esito della procedura penale, non risulta che ____________ abbia subito un pregiudizio procedurale quale conseguenza di questa situazione.

Tuttavia, è evidente che il controllo della legalità di eventuali misure lesive della sfera privata presuppone conoscenza dei motivi che ne hanno costituito il fondamento. Questi motivi (elementi di sospetto o indizi che dir si voglia) sono certamente compresi nell’obbligo di comunicazione (vedi considerando 3).

E’ altrettanto ovvio che il Procuratore generale, negando obbligo di comunicare, non abbia annesso agli atti il “documento così come altro supporto materiale in cui sono espressi e raccolti dei sospetti a suo carico”, sospetti che hanno, se del caso, permesso la messa in opera delle intercettazioni a suo carico (più che l’apertura d’informazioni preliminari in quanto tali).

Quindi, nel caso di avvenuta sorveglianza l’incarto dovrà essere completato dagli elementi (sotto qualsiasi forma) che l’hanno permessa; sostanzialmente si tratterebbe di quanto presentato al GIAR per l’approvazione della misura.

In caso negativo (a prescindere dal fatto che non vi è alcun obbligo di inserire nell’incarto penale ciò che non vi era in precedenza e che non è stato acquisito dall’autorità inquirente), le richieste in questione sarebbero irricevibili davanti a questo giudice in quanto relative, anch’esse, al problema dell’accesso agli atti dopo la chiusura del procedimento.

Ad analoga conclusione si dovrebbe giungere per quegli atti, o informazioni, non utilizzati ai fini della messa in opera e dell’approvazione della misura di sorveglianza.

7.

In conclusione il reclamo, nella misura in cui chiede che l’indagato sia informato di eventuali misure di sorveglianza a suo carico, deve essere accolto (punto 1 & del petitum).

Parzialmente accolte, limitatamente agli elementi che hanno originato la messa in opera della sorveglianza, debbono essere le richieste di essere informato, ed eventualmente disporre del relativo supporto, circa la natura dei sospetti che hanno indotto la misura (parzialmente petitum 1&&& e 1&&&&).

Irricevibili, per incompetenza di questo ufficio, sono le richieste di accedere alle risultanze integrali dell’eventuale sorveglianza (petitum 1&&), nonché le richieste d’informazioni sui motivi dell’apertura del procedimento penale che non figurerebbero agli atti (parzialmente petitum 1&&& e 1&&&&).

Per il reclamante, il formale accoglimento solo parziale del reclamo non avrà conseguenze in materia di tassa di giustizia vista la particolarità del caso e la stretta connessione e interdipendenza tra le richieste presentate.

Da ultimo, a titolo abbondanziale ma a futura memoria, occorre dire che non è stato posto quesito di ricevibilità, in generale e sull’oggetto principale del reclamo (comunicazione di eventuali misure di sorveglianza in sede di informazioni preliminari), per il fatto che il Procuratore generale ha indicato quale prassi la non comunicazione di eventuali misure di sorveglianza in informazioni preliminari.

Stabilito che tale prassi non corrisponde ad una corretta interpretazione del quadro normativo vigente, a cui il Ministero Pubblico dovrà adeguarsi, non si può comunque dimenticare che le misure di sorveglianza sono di principio segrete fintanto che perdurano, la comunicazione può essere prorogata fino alla fine dell’inchiesta e, in casi eccezionali, può anche essere omessa. Pertanto, richieste sistematiche di comunicazione, in particolare nella fase delle indagini preliminari, a cui l’autorità inquirente non potrà che rispondere in modo evasivo e neutro non apriranno necessariamente la via del reclamo a quest’ufficio.

*   *   *   *   *

*   *   *

P.Q.M.

Viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 10, 13 CF, 8, 13 CEDU, 166ss, 27 CPP, si

1.Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

Di conseguenza:

1.1.al reclamante ____________ deve essere data comunicazione di eventuali misure di sorveglianza messe in opera nei suoi confronti;

1.2.analoga comunicazione deve essere data ad ogni persona oggetto di misure di sorveglianza nell’ambito dello stesso procedimento;

1.3.la comunicazione deve dare atto del mezzo, della durata e dei motivi della sorveglianza;

1.4.le altre richieste sono respinte in quanto irricevibili.

2.La presente decisione è definitiva, contro la stessa non sono dati rimedi ordinari.

3.Non si prelevano tasse e spese.

4.Intimazione:

-- al reclamante per il tramite dell’Avv. __________;

-- al Procuratore generale, avv. __________, sede (con l’incarto di

ritorno).

giudice __________