Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 I diritti della personalità non vengono completamente meno con il decesso di una persona: restano senzaltro degni di tutela la dignità del defunto ed il sentimento di lutto dei famigliari (DTF I Corte di diritto pubblico 18 giugno 2001 in re W., inc. 1P.145/2001, consid. 6a). Questi ultimi dispongono pertanto di un proprio diritto, scaturente dalla tutela della propria personalità (ibid., con rinvio aDeschenaux/Tercier, Personnes physiques et tutelle, 4a ed. Berna 2001, margin. 534b), di opporsi ad ogni decisione dello Stato in tema di interventi sul corpo di un parente (DTF cit., consid. 6b).
I qui reclamanti sono dunque senzaltro legittimati ad inoltrare il presente rimedio di diritto (art. 280 cpv. 2 CPP).
E. 2 Quando il Procuratore Pubblico viene a conoscenza per denuncia, querela o in altro modo di avvenimenti tali da far nascere il sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto (art. 178 cpv. 1 CPP). Deve assumere eventuali prove in modo sollecito (art. 178 cpv. 2 CPP). Premesso come di principio ogni mezzo di prova sia ammissibile, anche quelli non espressamente previsti dalla legge (art. 113 cpv. 2 CPP), va rilevato come al magistrato inquirente sia riservata ampia facoltà nella scelta delle prove, ritenuta comunque sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti (v. decisione 28 luglio 1998 in re L., inc. Giar 124.98.1 consid. 3 p. 4, con massima in Rep. 131 [1998] n. 113).
E. 3 La protezione delle spoglie di una persona deceduta può cadere sotto legida degli artt. 10 Cost. fed. e 8 CEDU (DTF cit., consid. 4a e 4b, con numerosi rinvii dottrinali e giurisprudenziali). Lordine di effettuare unautopsia, pertanto, rappresenta almeno in astratto una lesione di un diritto fondamentale, giustificata unicamente se sorretta da una base legale e da un interesse pubblico preminente (DTF cit., consid. 4a).
Il codice di rito ticinese considera lautopsia una sottospecie della perizia, e la regola in quel contesto (Titolo V, capitolo V, artt. 151 ss. CPP). Sostanzialmente, essa deve essere eseguita qualora vi sia sospetto di reato, a meno che il medico abbia potuto accertare lesatta causa della morte, la natura delle lesioni e le tracce del reato. In caso di dubbio si deve sempre procedere allautopsia (art. 151 CPP).
Se i parenti della vittima vi si oppongono, si devono mettere sui piatti della bilancia i differenti interessi in gioco: da un lato le necessità dinchiesta, e daltra parte il diritto al rispetto del corpo della vittima (DTF cit., consid. 4a).
E. 4 a) Come rettamente rileva il Procuratore Pubblico (v. decisione impugnata, inc. Giar doc. _; verbale dudienza avanti al Giar, cit., p. 1-2), nel caso di specie sussistono molteplici necessità dinchiesta: non solo non sono note le cause del decesso della piccola vittima, ma anzi appare indispensabile chiarire se ed eventualmente in quali termini il suo decesso possa essere posto in relazione con la grave malformazione di cui ella soffriva sin dalla nascita. Comunque, già solo sulla scorta delle scarne informazioni a disposizione a questo momento appare altamente possibile che la tetraparesi spastica che la affliggeva fosse la conseguenza di qualche violazione dellarte medica avvenuta durante o dopo il parto: lo ritiene il patologo (v. verbale MP 11 luglio 2001 dott. __________, cit., p. 2), e lo si desume pure dalle dichiarazioni dei reclamanti medesimi a verbale Giar (inc. Giar, doc. _; v. anche lo scritto odierno del loro patrocinatore, inc. Giar doc. _). In altre parole, e sempre secondo la credibile valutazione del patologo (v. verbale cit., ibid.), lautopsia rappresenta lunico valido mezzo di prova per spiegare tanto lesatta causale del decesso quanto le possibili pregresse violazioni dellarte, ipoteticamente atte a configurare lipotesi di reato di lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CPS e non, come senzaltro per errore di battitura, art. 123 CPS, come si legge a verbale dott. __________; v. anche decisione impugnata, cit.).
b) I genitori, pur riconoscendo lindubbia oggettiva utilità dellautopsia per un chiarimento dei fatti, fanno valere essenzialmente motivi di pietà e di rispetto per la piccola vittima: ribadiscono quanto abbia già dovuto soffrire nella breve vita che le è stato dato di vivere, quanta felicità ella abbia potuto, nonostante ciò, apportare ai parenti, e dicono di volerla ricordare così (v. verbale Giar, cit., p. 2). La zia __________ aggiunge la paura dei famigliari di scoprire cosa sia veramente successo al momento del parto (v. verbale Giar, ibid.), e lo stesso patrocinatore dei reclamanti, nello scritto odierno (cit.), sottolinea come la decisione dei genitori è coerente con la posizione da loro assunta già al momento del parto della piccola __________. Nonostante vi fossero seri dubbi sullossequio delle regole dellarte, hanno invero deciso, in piena consapevolezza, di non intraprendere alcun passo per accertare eventuali responsabilità civili e/o penali.
E. 5 a) Da un punto di vista personale e umano, va da sé che il dolore dei famigliari per la perdita della propria figlia merita totale ed incondizionato rispetto, come pure assolutamente condivisibile appare il loro desiderio di evitare qualsivoglia intervento sulle spoglie di lei. Ma, come già dettosupra(consid. 3; v. DTF cit., consid. 4a), i sentimenti personali dei famigliari devono essere posti in relazione con lusualmente preminente interesse pubblico al chiarimento di possibili reati penali. Nel rispetto del principio di proporzionalità, che informa lassunzione di tutti i mezzi di prova (così, esplicitamente per ladozione di misure coercitive, lart. 176 cpv. 2 CPP), lesame autoptico, per quanto potenzialmente lesivo dei diritti personali della vittima e dei suoi famigliari, si appalesa allora tanto più necessario quanto più gravi sono le ipotesi di reato in discussione. Nella medesima prospettiva deve essere valutata lutilità del mezzo di prova: esso deve essere ammesso più facilmente laddove non possa esservi supplito con altri mezzi di prova.
b) Nel presente caso, la non facile valutazione dei contrapposti interessi della pubblica accusa da un lato, e dei genitori della piccola vittima dallaltro, porta a ritenere adeguato lordine emanato dal Procuratore Pubblico. I requisiti di legge (art. 151 CPP) sono dati: sussistono in particolare legittimi sospetti di reato, legati allancora ignota causa del decesso, ma ancor più alle oscure cause della tetraparesi spastica di cui la vittima soffriva, a sua volta possibile elemento di peso per la comprensione del suo decesso. Trattandosi di reati perseguiti dufficio, liniziale rinuncia dei genitori ad intraprendere i passi necessari per accertare eventuali responsabilità di terzi (v. scritto odierno del loro patrocinatore, cit.) non può inibire linchiesta, e di riflesso non può essere addotta quale argomento contro lesecuzione dellautopsia. Lintervento autoptico appare manifestamente connesso con le fattispecie inquisite, nonché utile per il loro chiarimento. Va respinta, in proposito, lobiezione dei reclamanti secondo la quale sussisterebbero altri mezzi sufficienti ad accertare uneventuale violazione civile e/o penale (scritto avv. __________ 12 luglio 2001, cit.): la loro obiezione, fatta a prima vista (ibid.), non indica quali sarebbero gli altri sufficienti mezzi di prova, e soprattutto appare contraddetta dal patologo, che dal canto suo ritiene invece lautopsia l unico e valido mezzo di prova (verbale 11 luglio 2001, cit., p. 2). Pacifica, poi, è la gravità dei fatti sotto inchiesta, se è vero che essi potrebbero anche aver concorso al decesso della vittima.
c) Da ultimo, va pure relativizzata nella prospettica contrapposizione con il preminente pubblico interesse la portata delle obiezioni di principio dei reclamanti: di per sé indubitabilmente degni del massimo rispetto, i loro sentimenti non poggiano tuttavia sullespressa volontà della vittima né fanno leva sul desiderio di donare i suoi organi (eventualità, questultima, da loro presa in considerazione, ma esclusa per la malattia della bimba). Come sembra potersi evincere dalla DTF discussa in precedenza (DTF I Corte di diritto pubblico 18 giugno 2001 in re W., inc. 1P.145/2001, consid. 4a, con rinvio a DTF 111 Ia 231 consid. 3 p. 232 et al.), lopposizione allautopsia espressa prima della morte dalla persona deceduta, oppure il suo manifestato desiderio di donare gli organi, potrebbero giustificare la rinuncia allautopsia, soprattutto qualora il decesso potesse essere spiegato in termini sufficientemente certi anche senza esame autoptico (come nel caso discusso dallalta Corte, in cui la vittima aveva perso la vita in un incidente stradale).
E. 6 Per i quali motivi,
in applicazione degli artt. 151, 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. ae contrarioCPP
d e c i d e :
1.Il reclamo è respinto.
2.Non si prelevano tassa né spese di giudizio.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia dello scritto odierno dei reclamanti.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 363.2001.1 M Lugano, 12 luglio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data odierna da
__________, __________
(patrocinati dallavv. __________)
avverso lordine di autopsia sulla salma diU__________, rinvenuta priva di vita in data 10 luglio 2001, senza manifesta causa di decesso;
sentiti in data 11 luglio 2001 in udienza ex art. 283 CPP i genitori della vittima;
letti ed esaminati gli atti dellinc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
Martedì 10 luglio 2001 il patologo cantonale dott. __________ ha ricevuto la segnalazione dallOspedale __________ dellavvenuto decesso della piccola __________. La bambina, delletà di 1 anno e mezzo, soffriva di tetraparesi spastica ed era stata trovata priva di conoscenza dai genitori, a casa (v. verbale MP dott. __________ 11 luglio 2001, inc. Giar doc. _ p. 1). Il Procuratore Pubblico, orientato e così consigliato dal patologo, ha deciso di ordinare lautopsia.
B.
Preso atto, tuttavia, dellintenzione dei genitori della vittima di opporsi allautopsia, il Procuratore Pubblico ha segnalato informalmente la situazione a questo giudice. Questultimo, considerata la necessità di dirimere la questione con la massima urgenza per non vanificare leffettuabilità della prova stessa, ha indetto unudienza informale in data 11 luglio 2001: in questoccasione, ai reclamanti è stato intimato lordine di autopsia del magistrato inquirente, ma soprattutto sono stati spiegati i termini della questione. In conclusione dudienza, è stato convenuto con i presenti che i reclamanti avrebbero confermato per scritto la propria opposizione (rispettivamente ritirato la medesima) entro le ore 08.30 di oggi (v. verbale dudienza, inc. Giar doc. _).
C.
Con lettera fax delle ore 09.10, il patrocinatore dei reclamanti ha confermato la loro opposizione (inc. Giar doc. _).
Considerato
in diritto:
1.
I diritti della personalità non vengono completamente meno con il decesso di una persona: restano senzaltro degni di tutela la dignità del defunto ed il sentimento di lutto dei famigliari (DTF I Corte di diritto pubblico 18 giugno 2001 in re W., inc. 1P.145/2001, consid. 6a). Questi ultimi dispongono pertanto di un proprio diritto, scaturente dalla tutela della propria personalità (ibid., con rinvio aDeschenaux/Tercier, Personnes physiques et tutelle, 4a ed. Berna 2001, margin. 534b), di opporsi ad ogni decisione dello Stato in tema di interventi sul corpo di un parente (DTF cit., consid. 6b).
I qui reclamanti sono dunque senzaltro legittimati ad inoltrare il presente rimedio di diritto (art. 280 cpv. 2 CPP).
2.
Quando il Procuratore Pubblico viene a conoscenza per denuncia, querela o in altro modo di avvenimenti tali da far nascere il sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto (art. 178 cpv. 1 CPP). Deve assumere eventuali prove in modo sollecito (art. 178 cpv. 2 CPP). Premesso come di principio ogni mezzo di prova sia ammissibile, anche quelli non espressamente previsti dalla legge (art. 113 cpv. 2 CPP), va rilevato come al magistrato inquirente sia riservata ampia facoltà nella scelta delle prove, ritenuta comunque sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti (v. decisione 28 luglio 1998 in re L., inc. Giar 124.98.1 consid. 3 p. 4, con massima in Rep. 131 [1998] n. 113).
3.
La protezione delle spoglie di una persona deceduta può cadere sotto legida degli artt. 10 Cost. fed. e 8 CEDU (DTF cit., consid. 4a e 4b, con numerosi rinvii dottrinali e giurisprudenziali). Lordine di effettuare unautopsia, pertanto, rappresenta almeno in astratto una lesione di un diritto fondamentale, giustificata unicamente se sorretta da una base legale e da un interesse pubblico preminente (DTF cit., consid. 4a).
Il codice di rito ticinese considera lautopsia una sottospecie della perizia, e la regola in quel contesto (Titolo V, capitolo V, artt. 151 ss. CPP). Sostanzialmente, essa deve essere eseguita qualora vi sia sospetto di reato, a meno che il medico abbia potuto accertare lesatta causa della morte, la natura delle lesioni e le tracce del reato. In caso di dubbio si deve sempre procedere allautopsia (art. 151 CPP).
Se i parenti della vittima vi si oppongono, si devono mettere sui piatti della bilancia i differenti interessi in gioco: da un lato le necessità dinchiesta, e daltra parte il diritto al rispetto del corpo della vittima (DTF cit., consid. 4a).
4.
a) Come rettamente rileva il Procuratore Pubblico (v. decisione impugnata, inc. Giar doc. _; verbale dudienza avanti al Giar, cit., p. 1-2), nel caso di specie sussistono molteplici necessità dinchiesta: non solo non sono note le cause del decesso della piccola vittima, ma anzi appare indispensabile chiarire se ed eventualmente in quali termini il suo decesso possa essere posto in relazione con la grave malformazione di cui ella soffriva sin dalla nascita. Comunque, già solo sulla scorta delle scarne informazioni a disposizione a questo momento appare altamente possibile che la tetraparesi spastica che la affliggeva fosse la conseguenza di qualche violazione dellarte medica avvenuta durante o dopo il parto: lo ritiene il patologo (v. verbale MP 11 luglio 2001 dott. __________, cit., p. 2), e lo si desume pure dalle dichiarazioni dei reclamanti medesimi a verbale Giar (inc. Giar, doc. _; v. anche lo scritto odierno del loro patrocinatore, inc. Giar doc. _). In altre parole, e sempre secondo la credibile valutazione del patologo (v. verbale cit., ibid.), lautopsia rappresenta lunico valido mezzo di prova per spiegare tanto lesatta causale del decesso quanto le possibili pregresse violazioni dellarte, ipoteticamente atte a configurare lipotesi di reato di lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CPS e non, come senzaltro per errore di battitura, art. 123 CPS, come si legge a verbale dott. __________; v. anche decisione impugnata, cit.).
b) I genitori, pur riconoscendo lindubbia oggettiva utilità dellautopsia per un chiarimento dei fatti, fanno valere essenzialmente motivi di pietà e di rispetto per la piccola vittima: ribadiscono quanto abbia già dovuto soffrire nella breve vita che le è stato dato di vivere, quanta felicità ella abbia potuto, nonostante ciò, apportare ai parenti, e dicono di volerla ricordare così (v. verbale Giar, cit., p. 2). La zia __________ aggiunge la paura dei famigliari di scoprire cosa sia veramente successo al momento del parto (v. verbale Giar, ibid.), e lo stesso patrocinatore dei reclamanti, nello scritto odierno (cit.), sottolinea come la decisione dei genitori è coerente con la posizione da loro assunta già al momento del parto della piccola __________. Nonostante vi fossero seri dubbi sullossequio delle regole dellarte, hanno invero deciso, in piena consapevolezza, di non intraprendere alcun passo per accertare eventuali responsabilità civili e/o penali.
5.
a) Da un punto di vista personale e umano, va da sé che il dolore dei famigliari per la perdita della propria figlia merita totale ed incondizionato rispetto, come pure assolutamente condivisibile appare il loro desiderio di evitare qualsivoglia intervento sulle spoglie di lei. Ma, come già dettosupra(consid. 3; v. DTF cit., consid. 4a), i sentimenti personali dei famigliari devono essere posti in relazione con lusualmente preminente interesse pubblico al chiarimento di possibili reati penali. Nel rispetto del principio di proporzionalità, che informa lassunzione di tutti i mezzi di prova (così, esplicitamente per ladozione di misure coercitive, lart. 176 cpv. 2 CPP), lesame autoptico, per quanto potenzialmente lesivo dei diritti personali della vittima e dei suoi famigliari, si appalesa allora tanto più necessario quanto più gravi sono le ipotesi di reato in discussione. Nella medesima prospettiva deve essere valutata lutilità del mezzo di prova: esso deve essere ammesso più facilmente laddove non possa esservi supplito con altri mezzi di prova.
b) Nel presente caso, la non facile valutazione dei contrapposti interessi della pubblica accusa da un lato, e dei genitori della piccola vittima dallaltro, porta a ritenere adeguato lordine emanato dal Procuratore Pubblico. I requisiti di legge (art. 151 CPP) sono dati: sussistono in particolare legittimi sospetti di reato, legati allancora ignota causa del decesso, ma ancor più alle oscure cause della tetraparesi spastica di cui la vittima soffriva, a sua volta possibile elemento di peso per la comprensione del suo decesso. Trattandosi di reati perseguiti dufficio, liniziale rinuncia dei genitori ad intraprendere i passi necessari per accertare eventuali responsabilità di terzi (v. scritto odierno del loro patrocinatore, cit.) non può inibire linchiesta, e di riflesso non può essere addotta quale argomento contro lesecuzione dellautopsia. Lintervento autoptico appare manifestamente connesso con le fattispecie inquisite, nonché utile per il loro chiarimento. Va respinta, in proposito, lobiezione dei reclamanti secondo la quale sussisterebbero altri mezzi sufficienti ad accertare uneventuale violazione civile e/o penale (scritto avv. __________ 12 luglio 2001, cit.): la loro obiezione, fatta a prima vista (ibid.), non indica quali sarebbero gli altri sufficienti mezzi di prova, e soprattutto appare contraddetta dal patologo, che dal canto suo ritiene invece lautopsia l unico e valido mezzo di prova (verbale 11 luglio 2001, cit., p. 2). Pacifica, poi, è la gravità dei fatti sotto inchiesta, se è vero che essi potrebbero anche aver concorso al decesso della vittima.
c) Da ultimo, va pure relativizzata nella prospettica contrapposizione con il preminente pubblico interesse la portata delle obiezioni di principio dei reclamanti: di per sé indubitabilmente degni del massimo rispetto, i loro sentimenti non poggiano tuttavia sullespressa volontà della vittima né fanno leva sul desiderio di donare i suoi organi (eventualità, questultima, da loro presa in considerazione, ma esclusa per la malattia della bimba). Come sembra potersi evincere dalla DTF discussa in precedenza (DTF I Corte di diritto pubblico 18 giugno 2001 in re W., inc. 1P.145/2001, consid. 4a, con rinvio a DTF 111 Ia 231 consid. 3 p. 232 et al.), lopposizione allautopsia espressa prima della morte dalla persona deceduta, oppure il suo manifestato desiderio di donare gli organi, potrebbero giustificare la rinuncia allautopsia, soprattutto qualora il decesso potesse essere spiegato in termini sufficientemente certi anche senza esame autoptico (come nel caso discusso dallalta Corte, in cui la vittima aveva perso la vita in un incidente stradale).
6.
Per i quali motivi,
in applicazione degli artt. 151, 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. ae contrarioCPP
d e c i d e :
1.Il reclamo è respinto.
2.Non si prelevano tassa né spese di giudizio.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia dello scritto odierno dei reclamanti.
giudice __________