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TI-59743

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-04-11 · Italiano TI
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N. 662.2000.2 M                                                        Lugano, 11 aprile 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 30 marzo 2001 dal

Procuratore Pubblicoavv. Marco Villa, Lugano

e volta ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 23 giugno 2001 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

nel procedimento penale a suo carico per titolo di infrazione aggravata e semplice alla LFStup., riciclaggio, infrazione alla LDDS;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 6454/2000/MV;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che

-dopo aver inizialmente negato ogni addebito, ed aver offerto qualche limitata ammissione in sede d’udienza di conferma dell’arresto, l’accusato ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità relativamente al deposito rispettivamente vendita di ingenti quantitativi di eroina (v. ad es. verbale MP 13 dicembre 2000, inc. MP comune classatore XIV,passim);

-in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del periodo di legge della carcerazione preventiva degli accusati (art. 102 cpv. 2 CPP), il Procuratore Pubblico ha redatto un unico allegato 30 marzo 2001 (inc. Giar 662.2000.2 doc. 1, valido anche per altri accusati di cui in separate decisioni) a valere quale istanza di proroga del carcere preventivo (art. 103 cpv. 2 CPP);

-a suffragio della propria richiesta di proroga il magistrato inquirente, scontati i gravi indizi di colpevolezza e dato atto che “non vi sono più particolari bisogni istruttori ritenuto come gli atti siano stati depositati in data odierna [ndr., il 30 marzo 2001)” (loc. cit., p. 5), richiama i possibili complementi istruttori (soprattutto per il coaccusato Osmanaj) nonché il grave pericolo di fuga che sussiste per tutti gli accusati, cittadini di nazionalità jugoslava senza particolari interessi in Svizzera – salvo forse Mazrrek, sposato con una cittadina svizzera – e senz’altro invogliati alla latitanza dalla più che concreta prospettiva di una lunga pena detentiva da espiare (ibid.);

-preso atto che l’accusato ha ritenuto di non dover formulare osservazione alcuna alla proroga richiesta;

-l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

-i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);

-la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato;

-si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di Hamz Mazrrek a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;

-in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già dettosupra(p. 2) relativamente alle ampie dichiarazioni dell’accusato medesimo;

-per quanto limitate, le esigenze istruttorie esposte dal magistrato inquirente in sede d’istanza (cit., p. 5) sono ovvie ed incontestate. Se poi uno o più degli accusati (che verranno deferiti congiuntamente alle competenti Assise criminali, con conseguente esigenza di mantenuta connessione dei rispettivi procedimenti) chiedano effettivamente complementi istruttori, è questione alla quale il magistrato inquirente non può rispondere ora. Giustificata di principio appare allora la sua richiesta;

-anche se non così manifesto come per i coaccusati di nazionalità jugoslava, dimoranti in Ticino senza alcun particolare legame con la Svizzera, ormai senza lavoro e con famiglia in Jugoslavia, anche per Hamz Mazrrek sussiste incontestato pericolo di fuga sufficientemente concreto da giustificare la proroga chiesta, non essendo dato di sapere quanto cementato sia il vincolo matrimoniale, e soprattutto tenuto conto della certa condanna a lunga pena detentiva da espiare, a valere quale serio stimolo per una latitanza, e della perdita del lavoro, che fa apparire estremamente ridotte le effettive possibilità di un suo reinserimento nella società locale;

-per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro tutti gli accusati sfocerà certamente in una loro condanna a importanti pene privative della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per la (eventuale) completazione e la chiusura dell’istruttoria formale;

-resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);

-in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e di un concreto pericolo di fuga. Essa è pure adeguata nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

d e c i d e :

1.L’istanza 30 marzo 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretto Hamz Mazrrek è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo23 giugno 2001compreso.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

-avv. Alain Susin, Lugano, per sé e per l’accusato;

-Procuratore Pubblico avv. Marco Villa, Lugano, con l’inc. MP 6454/2000/MV di ritorno;

-Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice Luca Marazzi