Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 62.2001.3 M Lugano, 4 aprile 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
e trasmessa in data 30 marzo / 2 aprile 2001 con preavviso negativo dalProcuratore Pubblicoavv. __________;
concesso alla difesa, con ordinanza 2 aprile 2001, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e preso atto che entro il termine indicato non sono state presentate osservazioni;
convocato in udienza ex art. 283 CPP laccusato istante in data 4 aprile 2001;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
-a questo giudice, che ha confermato larresto il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione dellaccusa per titolo di appropriazione indebita, sub. appropriazione semplice e furto (v. inc. Giar 62.2001.1 doc. 1), dopo iniziale reticenza ____________ ha ammesso le proprie responsabilità, segnatamente di aver ceduto i mobili a persona contattata tramite la rivista Cerca e Trova (loc. cit., doc. 5 p. 2);
-in sede dinchiesta, laccusato ha poi spiegato che aveva consegnato i mobili a garanzia di un prestito ricevuto, in ciò smentito dalla persona che aveva preso in consegna gli oggetti (v., per tutti, verbale MP 5 marzo 2001, inc. MP doc. 46, p. 1 risp. p. 3);
-con listanza qui discussa, laccusato personalmente chiede di essere rimesso in libertà provvisoria, non sussistendo pericolo di fuga poiché residente a ____________ dove ha il centro dei suoi affetti (istanza, inc. Giar 62.2001.3 doc. 1 pto. 2), ed avendo egli, con il comportamento tenuto durante la detenzione preventiva, dimostrato senza dubbio alcuno il proprio ravvedimento e la sua volontà di dare alla sua vita una impostazione più corretta e consona al normale vivere sociale (loc. cit., pto. 3 p. 2);
-la difesa non ha formulato osservazioni;
-sentito in udienza ex art. 283 CPP in data 4 aprile 2001, laccusato istante dichiara che a suo modo di vedere non vi è pericolo di recidiva, poiché residente in comunità. Comunque, non sussisterebbe pericolo di recidiva anche se dovesse essere messo in libertà provvisoria: egli, infatti, riafferma di non avere commesso reato, poiché avrebbe affidato la mobilia a garanzia di un prestito ricevuto. Altri reati, quali furti e simili, non ne ha comunque commessi. In conclusione, ribadisce la propria istanza;
-l'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116);
-i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
-con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ____________, nella sostanza reo confesso;
-se poi egli abbia agito con lintenzione di costituire in pegno la mobilia, come lui afferma, oppure allo scopo di rivenderla, come afferma lacquirente, è questione che non può essere dibattuta in questa sede. Trattandosi di obiezione di natura sostanziale, essa compete alla Corte di merito e non a questo giudice ed è comunque ininfluente per la valutazione della legittimità della carcerazione preventiva;
-dato atto allaccusato che non sussistono ulteriori atti istruttori da effettuare (fatto salvo il diritto del suo difensore di formulare istanza di complemento probatorio nellambito del deposito degli atti attualmente in corso), e potendosi prescindere da un approfondito esame del pericolo di fuga, invero neppure allegato dal magistrato inquirente, resta a sostegno del preavviso negativo il paventato grave pericolo di recidiva;
-notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v.Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294;Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.);
-nel caso di specie, il pericolo di recidiva è manifesto già per il rilevante numero di atti daccusa pendenti a suo carico. Certo, non è colpa sua se gli stessi non sono ancora stati evasi. È invece concreto ed evidente indizio dellesistenza di effettivo pericolo di recidiva, il fatto che ____________ abbia continuato imperterrito a delinquere nonostante la sua consapevolezza che sarebbe stato chiamato in aula a rispondere di pregressi delitti;
-visto il relativamente breve lasso di tempo intercorso fra larresto e listanza qui discussa, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena (che, lo si rammenta, dovrà comprendere i reati contemplati in ben cinque atti daccusa), sia ai tempi necessari per la completazione dellistruttoria formale (che si prospettano ristretti in considerazione dellavanzato stadio dellinchiesta). Linchiesta, in ogni caso, sembra essere proceduta a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Resta sottinteso lobbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP);
-in conclusione, listanza in discussione devessere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata personalmente in data 27/28 marzo 2001 da ____________ è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé quale difensore dellaccusato ____________;
-allaccusato ____________, c/o ____________, ____________, personalmente;
- Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice __________