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N. 463.2000.6 L Lugano, 13 marzo 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 12 marzo 2001 da
___________, attualmente presso l'Ospedale __________
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 1. marzo 2001 delProcuratore pubblico straordinariodott. ___________, che ha respinto l'assunzione di prove testimoniali nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di complicità in corruzione passiva e infrazione ripetuta alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
atteso che l'esito del reclamo consente di prescindere da una presa di posizione del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto;
che:
-il procedimento pendente contro il reclamante è noto a questo giudice per precedenti pendenze in particolare in tema di libertà personale (v. da ultimo la decisione 26 gennaio 2001, inc. GIAR 463.2000.4, che ha prorogato il carcere preventivo);
-in sede di chiusura dell'istruzione formale e secondo le facoltà concesse dall'art. 196 CPP, ___________ ha chiesto l'assunzione di determinate prove, sostanzialmente nel contesto dell'imputazione di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, e meglio come ad istanza 17 gennaio 2001, della qual conviene trascrivere il seguente punto, qui solo di interesse:
"4. In relazione al divieto d'entrata, audizione di:
4.1. isp. __________, in relazione al rapporto che diede origine al
divieto d'entrata;
4.2 delegato __________;
4.3 avv. __________;
4.4 avv. __________;
4.5 __________."
-il 1. marzo 2001 il magistrato inquirente ha comunicato al patrocinatore del reclamante di aver:
"deciso di respingere la richiesta di sentire il delegato __________, l'avv. __________, l'avv. __________ e il sig. __________. In primo luogo la richiesta non è motivata e in secondo luogo gli atti prodotti dal Ministero pubblico permettono di ritenere superata la necessità di sentire questi testi."
-il presente reclamo (tempestivo e presentato dall'accusato, ovviamente parte legittimata, per cui è ricevibile in ordine, come agli art. 280 ss. CPP) postula l'annullamento dell'impugnato giudizio e quindi l'assunzione dei testi indicati, la cui pertinenza è confermata dalla "lettura dei verbali __________ -__________", con le generiche aggiunte della possibilità di poter così ottenere migliori conoscenze;
-l'art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122): la norma non fa che riprendere, e nei successivi capoversi meglio precisare, quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dallart. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio delprocedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso
- del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1);
-conviene sottolineare l'obbligo di motivazione di istanze e di gravami per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94), non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1);
-non occorrono molte parole per evidenziare la carenza assoluta di motivazione dell'istanza 17 gennaio 2001 (non bastando la premessa di "richieste di complemento relative alle circostanze che hanno portato all'emissione del divieto d'entrata"), per cui è corretta la reiezione per così dire in ordine da parte del Procuratore pubblico straordinario, che non ha poi trovato nessun riscontro di critica o di parere divergente nel gravame in discussione;
-né il reclamo si presta a miglior lettura, per quanto attiene all'ammissibilità delle prove richieste, non contenendo nessun cenno concreto di connessione con la fattispecie inquisita, nessun tentativo di dimostrare novità, rilevanza e pertinenza delle indicate testimonianze (rispetto alla pur stringata decisione del magistrato inquirente) e nessuna ragione per anticiparne l'assunzione in sede di istruzione formale: non compete evidentemente (ed anche contro prudenza) a questo giudice interpretare i verbali dei signori __________ e __________ né ipotizzare quanto di più sarebbe a conoscenza di quei testimoni, per la verifica delle premesse di legge richiamate sopra;
-ricordato che la presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), il reclamo si avvera conseguentemente e per più versi irricevibile: le connesse spese giudiziarie vanno a carico del reclamante soccombente;
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Il reclamo è irricevibile.
2.La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di ___________.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé e per il reclamante;
-Procuratore pubblico straordinario dott. ___________, (con copia del reclamo).
giudice __________