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TI-59706

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-02-23 · Italiano TI
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N. 521.2000.2 M                                                        Lugano, 23 febbraio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sedente per statuire sull’istanza 12 febbraio 2001 inoltrata dal

Procuratore Pubblicoavv. __________

e volta ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 28 aprile 2001 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

nel procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione indebita ed amministrazione infedele (inc. MP __________);

preso atto che l’accusato è stato posto in libertà provvisoria dal magistrato inquirente in data 20 febbraio 2001, come da quest’ultimo confermato verbalmente in data 23 febbraio 2001;

discendendo da quanto precede che l’istanza menzionata in epigrafe è divenuta priva d’oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese;

richiamati gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide:

1.L’istanza 12 febbraio 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

-Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP __________ di ritorno.

giudice __________