Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
E. 2 Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ____________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui peraltro ammesso avanti agli inquirenti (v.supra, consid. B, con rinvii).
E. 3 Numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire, quali in specie lidentificazione e successiva audizione degli acquirenti dellaccusato al fine di delimitare le responsabilità di lui, e confrontare quelli alle loro. Nel caso specifico, si tratta di passi dinchiesta che esigono manifestamente il mantenimento in carcere di ____________: il suo espresso rifiuto di fare i nomi degli acquirenti rende palese il pericolo di collusione con le terze persone coinvolte ma non ancora sentite, al fine vi è da presumere di garantire loro impunità, o almeno di concordare con loro una versione unitaria da ammannire agli inquirenti. E mal si comprende su quale base la difesa possa poggiare la propria affermazione, secondo la quale non è vero che il detenuto si sia rifiutato di indicare i nominativi degli acquirenti della cocaina (vedi verbale polizia 22.1.2001) (osservazioni, cit.): alla risposta 7 (loc. cit., p. 2-3), egli ha sì fatto qualche nome, salvo poi, alla risposta successiva, dichiarare di non più voler rispondere allinterrogante circa i nomi di chi mi ha acquistato lo stupefacente (loc. cit.., p. 3) atteggiamento confermato il giorno successivo a verbale MP. Basta anche solo la limitata portata probatoria dei verbali di polizia (art. 61 cpv. 3 CPP) per capire che latteggiamento dellaccusato va valutato essenzialmente sulla scorta di quanto ammesso al magistrato inquirente, ossia nulla; e di ancora maggiore valenza è che detto atteggiamento è maturato, anzi si è inasprito nel tempo. Fra i bisogni istruttori ancora da soddisfare, infine, vi è a detta dellaccusato (v.supra, consid. E con rinvii) anche il destino di una piantagione di canapa presso il suo domicilio; e si tratta di questione talmente poco definita, che il Procuratore Pubblico manco vi fa riferimento.
E. 4 Laccertata esistenza di inderogabili bisogni istruttori, in uno con inequivocabili indizi di colpabilità, rendono superfluo un esame degli ulteriori pericoli di fuga e di recidiva, peraltro nemmeno invocati dal Procuratore Pubblico.
E. 5 Visto il breve lasso di tempo intercorso fra larresto e listanza qui discussa, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la completazione dellistruttoria formale. Linchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Resta sottinteso lobbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
E. 6 In conclusione, listanza in discussione già al limite della ricevibilità in ragione della ridottissima motivazione si appalesa manifestamente infondata e come tale devessere respinta, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 gennaio 2001 da ____________ è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- Avv. __________, per sé e per laccusato ____________;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dellaccusato e linc. MP __________ di ritorno.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 24.2001.2 M Lugano, 1° febbraio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
____________,
(difeso dufficio dallavv. __________)
e trasmessa in data 29/30 gennaio 2001 con preavviso negativo dalProcuratore Pubblicoavv. __________;
concesso allaccusato istante, con ordinanza 30 gennaio 2001, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto lallegato 30 gennaio 2001;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP __________
ritenuto
in fatto:
A.
In data 12 gennaio 2001, poco dopo le ore 22.00, ____________ venne controllato mentre al volante della propria vettura stava uscendo dallautostrada A2 a Chiasso, uscita via Galli. Si diede tuttavia inaspettatamente alla fuga, non appena allinterno del veicolo gli agenti trovarono un sacchetto (che poi doveva avverarsi contenere haschisch). ____________ venne tratto in arresto il giorno successivo, presso labitazione della sua amica ____________. Il 14 gennaio 2001, questo giudice ha confermato larresto, con contestuale intimazione della promozione dellaccusa per titolo di infrazione alla LFStup. ed impedimento di atti dellautorità (v. inc. GIAR 24.2001.1 doc. 3 e 1). La promozione dellaccusa è stata estesa a verbale MP 23 gennaio 2001 ai titoli di infrazione aggravata alla LFStup. e contravvenzione alla LFStup. (loc. cit., p. 3)
B.
____________, allinizio dellistruttoria, ha affermato di nulla sapere circa la provenienza del menzionato pacchetto, secondo lui infilatogli in auto da terzi sconosciuti e gettato subito dopo il controllo (v. verbale di polizia 13 gennaio 2001 ore 14.37, allegato al rapporto darresto, inc. GIAR 24.2001.1 doc. 2; verbale 14 gennaio 2001 avanti al Giar, cit., p. 2). In occasione dei successivi verbali di polizia (16 gennaio 2001, ore 15.20; 22 gennaio 2001, ore 10.30), laccusato ha tuttavia ammesso di avere acquistato personalmente a Zurigo, il giorno del controllo, il sacchetto di haschisch in questione; ha pure dichiarato di avere acquistato, nei mesi precedenti, circa due chilogrammi di haschisch, per la massima parte rivenduto (salvo al massimo g. 50 consumati personalmente), nonché al massimo g. 300 di cocaina (v. verbale 16 gennaio 2001, R.2 p. 2), quasi totalmente rivenduta (salvo a farne una pelle circa 20 g. consumati personalmente, verbale 22 gennaio 2001, R.9 p. 3). Si è tuttavia rifiutato di menzionare gli acquirenti (loc. cit., R.8 p. 3), mantenendo tale atteggiamento anche avanti al Procuratore Pubblico in occasione del verbale di conferma del 23 gennaio 2001 (p. 2).
C.
____________ chiede ora (v. istanza, inc. GIAR 24.2001.2 doc. 1) di essere posto in libertà provvisoria, avendo riconosciuto le proprie responsabilità e dimostrato la propria piena collaborazione atteggiamento da premiarsi nel senso di non far durare in modo ingiustificato il carcere (loc. cit.). Egli sarebbe disposto a depositare i propri documenti didentità (ibid.).
D.
Il Procuratore Pubblico preavvisa negativamente listanza (v. preavviso, inc. GIAR 24.2001.2 doc. 2), considerando fuori dubbio lesistenza di indizi di colpevolezza come pure lesigenza di ulteriori accertamenti istruttori che giustificano il mantenimento del carcere preventivo (loc. cit.). Lamenta, segnatamente, il rifiuto dellaccusato di fornire i nomi degli acquirenti, imponendo in tal modo la continuazione dellistruttoria segnatamente intesa allidentificazione degli stessi per il confronto delle rispettive posizioni (ibid.).
In sede di osservazioni (inc. GIAR 24.2001,2 doc. 4), ____________ nega con riferimento al discusso verbale di polizia 22 gennaio 2001 di non aver voluto fare i nomi degli acquirenti. Aggiunge poi che secondo il commissario investito dellinchiesta, unico ostacolo concreto [alla sua liberazione?, ndr.] le cui sorti andrebbero definite, risulterebbe la piantagione di canapa presso il domicilio [proprio] (loc. cit.), contestando che da tale motivo possa legittimamente dipendere il mantenimento della misura.
Considerato
in diritto:
1.
L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
2.
Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ____________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui peraltro ammesso avanti agli inquirenti (v.supra, consid. B, con rinvii).
3.
Numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire, quali in specie lidentificazione e successiva audizione degli acquirenti dellaccusato al fine di delimitare le responsabilità di lui, e confrontare quelli alle loro. Nel caso specifico, si tratta di passi dinchiesta che esigono manifestamente il mantenimento in carcere di ____________: il suo espresso rifiuto di fare i nomi degli acquirenti rende palese il pericolo di collusione con le terze persone coinvolte ma non ancora sentite, al fine vi è da presumere di garantire loro impunità, o almeno di concordare con loro una versione unitaria da ammannire agli inquirenti. E mal si comprende su quale base la difesa possa poggiare la propria affermazione, secondo la quale non è vero che il detenuto si sia rifiutato di indicare i nominativi degli acquirenti della cocaina (vedi verbale polizia 22.1.2001) (osservazioni, cit.): alla risposta 7 (loc. cit., p. 2-3), egli ha sì fatto qualche nome, salvo poi, alla risposta successiva, dichiarare di non più voler rispondere allinterrogante circa i nomi di chi mi ha acquistato lo stupefacente (loc. cit.., p. 3) atteggiamento confermato il giorno successivo a verbale MP. Basta anche solo la limitata portata probatoria dei verbali di polizia (art. 61 cpv. 3 CPP) per capire che latteggiamento dellaccusato va valutato essenzialmente sulla scorta di quanto ammesso al magistrato inquirente, ossia nulla; e di ancora maggiore valenza è che detto atteggiamento è maturato, anzi si è inasprito nel tempo. Fra i bisogni istruttori ancora da soddisfare, infine, vi è a detta dellaccusato (v.supra, consid. E con rinvii) anche il destino di una piantagione di canapa presso il suo domicilio; e si tratta di questione talmente poco definita, che il Procuratore Pubblico manco vi fa riferimento.
4.
Laccertata esistenza di inderogabili bisogni istruttori, in uno con inequivocabili indizi di colpabilità, rendono superfluo un esame degli ulteriori pericoli di fuga e di recidiva, peraltro nemmeno invocati dal Procuratore Pubblico.
5.
Visto il breve lasso di tempo intercorso fra larresto e listanza qui discussa, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la completazione dellistruttoria formale. Linchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Resta sottinteso lobbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
6.
In conclusione, listanza in discussione già al limite della ricevibilità in ragione della ridottissima motivazione si appalesa manifestamente infondata e come tale devessere respinta, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 gennaio 2001 da ____________ è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- Avv. __________, per sé e per laccusato ____________;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dellaccusato e linc. MP __________ di ritorno.
giudice __________