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N. 22.2001.4 M Lugano, 18 settembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 28 giugno 2001 dal
Titolare conto __________c/o Banca __________
avverso il decreto di perquisizione e sequestro 11 giugno 2001, emanato dal Procuratore Pubblico nellambito dellinchiesta a carico di __________ e __________;
ritenuto, allora, che lavvenuto ritiro del reclamo in questione può essere constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia, e senza attribuzione di ripetibili (lesito del reclamo essendo il frutto di un accordo fra il magistrato inquirente ed il reclamante);
decide:
1.Il reclamo è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2.Non si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non vengono attribuite ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-avv. dott. __________, per il reclamante;
-Procuratore Pubblico avv. __________.
5.Comunicazione per conoscenza:
-avv. __________, per sé e per la Banca __________;
-avv. __________, per sé e per laccusato __________;
-avv. dott. __________, per sé e per laccusato __________.
giudice __________