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N. 2.2001.2 M Lugano, 26 gennaio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 23 gennaio 2001 da
__________,
(difeso di fiducia dallavv__________)
contro il rifiuto di accesso al verbale di polizia 4 gennaio 2001, rispettivamente per omessa evasione di istanza in tal senso da parte delProcuratore Pubblicoavv. __________, il tutto nellambito del procedimento penale contro listante e terze persone per titolo di truffa, ricettazione e riciclaggio di denaro (inc. MP __________/CS);
preso atto delle comunicazioni di data 25 gennaio 2001, tramite le quali il difensore attesta di essersi accordato con il magistrato inquirente e di aver potuto prendere visione del verbale in oggetto (inc. GIAR doc. 5 e 6);
atteso che il reclamo diviene allora privo di oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, definitiva ed esente da tassa e spese di giustizia;
riconosciuto al reclamante, visto il sostanziale buon esito del reclamo, il diritto a congrue e protestate ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);
richiamate le norme citate e gli artt. 280 ss. CPP
d e c i d e :
1.Il reclamo è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.
2.Non si prelevano tassa né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante limporto di fr. 250 a titolo di ripetibili.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
- Avv. __________, per sé e per laccusato,
giudice __________