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TI-59669

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-01-26 · Italiano TI
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N. 2.2001.2 M                                                             Lugano, 26 gennaio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 23 gennaio 2001 da

__________,

(difeso di fiducia dall’avv__________)

contro il rifiuto di accesso al verbale di polizia 4 gennaio 2001, rispettivamente per omessa evasione di istanza in tal senso da parte delProcuratore Pubblicoavv. __________, il tutto nell’ambito del procedimento penale contro l’istante e terze persone per titolo di truffa, ricettazione e riciclaggio di denaro (inc. MP __________/CS);

preso atto delle comunicazioni di data 25 gennaio 2001, tramite le quali il difensore attesta di essersi accordato con il magistrato inquirente e di aver potuto prendere visione del verbale in oggetto (inc. GIAR doc. 5 e 6);

atteso che il reclamo diviene allora privo di oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, definitiva ed esente da tassa e spese di giustizia;

riconosciuto al reclamante, visto il sostanziale buon esito del reclamo, il diritto a congrue e protestate ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);

richiamate le norme citate e gli artt. 280 ss. CPP

d e c i d e :

1.Il reclamo è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.

2.Non si prelevano tassa né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al reclamante l’importo di fr. 250 a titolo di ripetibili.

3.La presente decisione è definitiva.

4.Intimazione:

-    Avv. __________, per sé e per l’accusato,

giudice __________