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TI-59660

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-01-23 · Italiano TI
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N. 151.2000.1 L                                                         Lugano, 23 gennaio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato l'8 marzo 2000 da

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 25/28 febbraio 2000 delProcuratore pubblicoavv. __________, in quanto ha concesso libero accesso agli atti alla parte civile ed ha respinto l'istanza di dissequestro di un conto presso la Banca __________ nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di truffa;

viste le osservazioni 17 marzo 2000 della ditta __________S.A., Lussemburgo (costituitasi parte civile con il patrocinio dell'avv. __________), e 23 marzo 2000 del magistrato inquirente, concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;

osservato che la decisione del reclamo è stata rinviata alla conclusione della coeva procedura di ricorso contro la promozione dell'accusa;

preso atto del verbale 19 gennaio 2001 dinnanzi al Procuratore pubblico con le seguenti dichiarazioni:

"L'avv. __________ e l'avv. __________ dichiarano al PP che ieri è stato raggiunto un accordo transattivo che regola in maniera globale i rapporti fra le parti sia per quanto attiene le relazioni commerciali passate, sia relativamente ai rapporti futuri.

L'avv. __________ dichiara ritirare entrambi i gravami citati; chiede alPP di trasmettere alle autorità adite copia del presente verbale.

Il PP e l'avv. __________ prendo(no) atto di tale dichiarazione e postulano lo stralcio delle procedure ricorsuali in corso.";

considerato conseguentemente che il reclamo è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli, senza seguito di spese giudiziarie e ritenuto come il silenzio in proposito valga compensazione delle ripetibili;

richiamati gli art. 280 e rel. CPP,

decide:

1.Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

2.Non si percepiscono spese giudiziarie né si attribuiscono ripetibili.

3.Intimazione:

-avv. __________, per sé e per il reclamante;

-avv. __________, per sé e per la parte civile;

-Procuratore pubblico avv. __________, sede (rif. inc. MP __________).

giudice __________