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TI-59615

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-10-22 · Italiano TI
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N. 582.2001.8 LM                                                      Lugano, 22 ottobre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza 11 ottobre 2002 inoltrata dal

Procuratore Pubblicoavv. __________

e volta ad ottenere la proroga di 54 giorni, ovvero sino al 15 dicembre 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale, violazione del dovere di assistenza o educazione;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________/BA/mg;

ritenuto

in fatto:

A.

L'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

2.

a)        Si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di _____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP.

b)        In punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza – come già si ebbe a dire in occasione della più volte citata decisione di proroga 20 agosto 2002 –, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione delle precedenti decisioni menzionatesupra(decisione 23 novembre 2001 sull’istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. 2; decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 3), anche per evitare dettagliati approfondimenti su un tema di competenza della Corte di merito, tanto più che essi non vengono, qui, rimessi in discussione. Sia unicamente menzionato che la credibilità delle vittime, già ammessa sei mesi orsono e ribadita a fine agosto anche sulla scorta della perizia di credibilità 20 luglio 2002 stilata dalla dott.ssa __________ (all’inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.2, capitoli “considerazioni conclusive” e “risposte ai quesiti”, spec. 1 e 2), non appare scalfitta dall’intenzione dell’accusato di chiedere delucidazioni in vista di una possibile e preannunciata contro-perizia di parte (v. verbale Giar 18 ottobre 2002 nell’inc. Giar 582.2001.6, doc. 4 p. 2).

c)         Anche per l’ammissione del pericolo di recidiva può essere fatto rinvio alla prima decisione di proroga della sua carcerazione (v.decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 5c). Infatti, le perplessità sollevate dall’accusato in quella occasione nei confronti della perizia psichiatrica, concretizzatesi nella perizia di parte 1° luglio 2002 della dott.ssa __________ (allegata all’istanza, inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.3), sono state approfonditamente discusse a verbale MP 16 luglio 2002 (allegato all’istanza, inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.4) con lo psicoterapeuta dr. __________, autore dei test per conto del perito giudiziario, e a verbale MP 29 agosto 2002 con il perito dr. __________ (inc. MP, classatore 1/3 doc. 5.14), senza che sia emersa traccia evidente e liquida di inattendibilità dei test medesimi, dunque di riflesso della perizia psichiatrica (come qui, già in decisione 20 agosto 2002, cit., p. 4). È vero che, nel frattempo, l’accusato ha chiesto al magistrato inquirente una nuova perizia, rispettivamente una super-perizia, e che la questione è quisub iudice(v. reclamo 4 ottobre 2002, inc. Giar 582.2002.7 doc. 1): ma dal reclamo in sé, che esige ponderata trattazione ed evasione in separata sede, non emergono critiche di tale eclatante pertinenza da sconvolgere a prima vista le conclusioni del perito.

3.

a)        Va, d’altra parte e già con riferimento alla necessità di ulteriori passi istruttori da compiere, genericamente ribadito il principio secondo il quale se è vero, da un lato, che la detenzione preventiva deve risultare conforme ai dettami di legge e rispettosa del principio di proporzionalità, indipendentemente dalla strategia difensiva che sceglie l’accusato (indipendentemente, dunque, da sue eventuali reiterate impugnative), è altrettanto vero che il mero fatto di prolungare l’istruttoria formale con il ripetuto inoltro di rimedi di diritto non può, di per sé, portare ad un trattamento privilegiato di quell’accusato, in violazione della parità di trattamento con quell’altro accusato che, invece, rinuncia ad inoltrare (magari fondati) rimedi di diritto al fine di far avanzare più celermente l’inchiesta.

b)        Il diritto dell’accusato di negare ogni addebito è sacrosanto, e non vuole assolutamente essere messo qui in discussione. Tuttavia, appare opportuno sottolineare come le conseguenze dell’esercizio di tale diritto siano diverse, a seconda della fase processuale in cui ci si trova: in sede di giudizio di merito, a causa del fatto che l’onere di dimostrare la colpevolezza dell’accusato grava sulla pubblica accusa, il diniego ad oltranza costringe la Corte a decidere sulla base di indizi, ed in presenza di insormontabili dubbi, ad assolvere l’accusato. In sede d’inchiesta, tuttavia, quando l’assetto probatorio non è ancora completo, tale atteggiamento provoca non solo l’allargamento dell’inchiesta, con l’assunzione di mezzi di prova che sarebbero stati superflui in caso di ammissione, ma getta anche un’ombra di dubbio sull’atteggiamento generale dell’accusato. Se – come nel caso di specie (supra, consid. 2b) – si deve prestare preponderante credibilità alla tesi accusatoria, non si può non attribuire una connotazione negativa al fatto che l’accusato neghi: tale suo atteggiamento non può essere letto altrimenti che come espressione di mancata resipiscenza. La possibilità che egli si adoperi per influenzare a proprio beneficio persone a lui vicine (parenti, conoscenti, addirittura le vittime, per quanto ormai sottratte alla convivenza con lui) è senz’altro maggiore che non nel caso di colui che ammette le proprie responsabilità (v., in tal senso, già decisione 23 novembre 2001 sulla prima istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2, consid. 3c).

c)         Certo, i principi interpretativi appena esposti devono essere applicati con la massima circospezione, e non possono essere adottati aprioristicamente in ogni caso in cui l'accusato neghi. Qui, tuttavia, va considerata anche la sua personalità.

d)        Alla luce di quanto appena esposto, appare legittimo temere che l’accusato possa, intenda ed abbia i mezzi per porre in atto quanto in suo potere pur di migliorare la propria posizione, in particolare esercitando indebita influenza sulle persone del suo entourage. A ciò può essere fatto efficacemente fronte soltanto tramite il mantenimento, rispettivamente l’ulteriore proroga, della sua detenzione preventiva.

4.

a)        L’accusato chiede che questo giudice, in ossequio al principio di sussidiarietà dell’arresto per rapporto a misure sostitutive possibili (art. 96 CPP; v. osservazioni 14 ottobre 2002, cit., pto. 3 p. 2), abbia a valutare la concessione della libertà provvisoria accompagnata da determinate condizioni (divieto di contatto con i figli, obbligo di risiedere in un determinato luogo, obbligo di frequenza presso uno psichiatra, loc. cit., pto. 4 p. 2), o almeno (subordinatamente) il proprio trasferimento in una struttura psichiatrica (sostitutiva del carcere preventivo, oppure quale condizione per la concessione della libertà provvisoria), possibilmente con possibilità di lavorare all’esterno durante il giorno (loc. cit., pto. 5 p. 2-3; v. anchesupra, consid. E). Adduce le modalità della carcerazione preventiva, particolarmente afflittive (loc. cit., pto. 2a p. 1); la sua durata (loc. cit., pto. 2b p. 1); l’impossibilità di beneficiare di cure e misure terapeutiche adeguate alla sua situazione attuale, ed alla prospettiva della sua risocializzazione (loc. cit., pto. 2c p. 2).

b)        La detenzione di _____________ in una sezione particolare del PCT è misura usuale per tale tipo di reati, ed è ordinata a tutela dell’incolumità dell’accusato medesimo. Il fatto che ciò comporti ridotte possibilità di movimento, di contatto con terzi e di attività, non la rende di certo particolarmente afflittiva – qualsiasi sia il significato che si voglia attribuire a tale espressione.

c)         Parimenti ovvio è il fatto che l’accusato non possa “beneficiare delle agevolazioni riconosciute agli altri detenuti” (osservazioni, cit., pto. 2b p. 1): se, con ciò, egli intende lamentarsi delle discrepanze fra il suo trattamento ed il trattamento di detenuti in espiazione (anticipata) di pena, la soluzione è, appunto, quella di chiedere l’espiazione anticipata della pena – con quanto ciò comporta, segnatamente la rinuncia ad un discorso terapeutico, avanzato in parallelo (v. qui di seguito).

5.

Già due mesi orsono si rilevava che il carcere preventivo sino ad allora patito da _____________, considerato in termini assoluti, non poteva più certo essere definito breve (v. decisione 20 agosto 2002, cit., p. 4); ciò vale, ovviamente, a maggior ragione oggi. Ma anche oggi, la carcerazione preventiva complessiva cui egli è sottoposto, prospettabile sulla scorta dell’istanza qui discussa, appare nondimeno ancora rispettosa del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti, forse un po’ ottimisticamente quantificata in meno di due mesi.Va inoltre constatato che l’inchiesta procede a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge, e che già oggi la sua protrazione nel tempo è essenzialmente la conseguenza del (più che legittimo) utilizzo dei mezzi di difesa a disposizione dell’accusato (v. istanza di proroga, cit., p. 3 [proporzionalità del carcere preventivo]).

Resta comunque sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

6.

In conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze probatorie ancora da evadere, della concreta possibilità che l’accusato eserciti in tale contesto un indebito influsso, nonché e soprattutto di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata – poco meno di due mesi (v. istanza, cit., p. 4) – appare adeguata. L’istanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

d e c i d e :

1.L’istanza 11 ottobre 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto _____________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo15 dicembre 2002compreso.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

-avv. __________, per sé e per l’accusato;

-Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 14 ottobre 2002 dell’accusato, e l’inc. MP __________/BA/BA di ritorno;

-Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice __________