Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1.gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
E. 2 a) In punto allesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, va rammentato che non è compito di questo giudice esprimersi in proposito in termini definitivi: è, questo, compito del giudice di merito. Di più: proprio per evitare anche solo parvenza di pregiudizio nei confronti della futura determinazione da parte della Corte di merito, è buona prassi di questo Ufficio di astenersi da unanalisi troppo approfondita. Daltro canto, un esame superficiale è inevitabile, dato che la legge esige costante verifica dei presupposti dellarresto da parte di questo giudice, e dunque pure dellesistenza di gravi indizi di reato.
b) Si ha, allora ed essenzialmente, che __________ non ammette la benché minima attività sessuale con la vittima. A leggere le sue dichiarazioni a verbale ed il suo memoriale redatto in carcere (v. ad es. verbale MP 14 agosto 2002, inc. MP doc. 147, e memoriale allegato), egli si sarebbe limitato a tollerare che la ragazza quando questa trascorreva il fine-settimana a casa di lui fumasse sigarette in sua presenza, rispettivamente ad accompagnarla in campagna per fumare per fumare, quando a casa vi era la moglie. Lavrebbe inoltre regolarmente portata con sé al bar, dove si incontrava con gli amici, ed avrebbe omesso di intervenire per impedire che lei consumasse marijuana; al più, a fatica, ha ammesso di avere fatto qualche tiro, quando un proprio amico stava fumando con la ragazza. Liniziativa per il consumo di marijuana, comunque, sarebbe provenuta dalla ragazza, a suo dire, per le confidenze raccolte da lei medesima, parecchio disinibita anche in campo sessuale.
c) A fronte di ciò, stanno invece le dichiarazioni della vittima. In termini univoci e sempre coerenti, ella ha raccontato dettagliatamente il primo episodio di violenza sessuale subita (v. verbale MM 12 luglio 2002 [inc. MP doc. 90 p. 6; verbale MM 5 agosto 2002 [inc. MP doc. 127]
p. 1-5), aggiungendo di essere poi ripetutamente stata oggetto (e forzato soggetto) di atti sessuali.
Sebbene la credibilità delle sue dichiarazione faccia attualmente oggetto di una perizia specialistica, per le necessità di questa decisione, ed in base ai criteri di mera verosimiglianza qui obbligatoriamente applicabili, le dichiarazioni della vittima appaiono assai più credibili che non gli argomenti che laccusato istante avanza per insinuare dubbi: largomento dellasserita impossibilità di un atto di violenza sessuale in auto è del tutto infondato, anzi al limite del temerario, se si considera la ricca casistica di episodi di tale genere. Parimenti inefficace è lobiezione relativa alla locazione dei preservativi, ovvero se gli stessi si trovassero in auto o sul comodino della camera da letto dellaccusato istante: il fatto che, per loro libera decisione, i coniugi __________ avessero la certezza di non poter avere figli, non esclude lutilizzo del preservativo (ad esempio per scongiurare ogni pericolo di trasmissione di malattie; v., tuttavia, verbale dellaccusato MP 6 settembre 2002, inc. MP doc. 192, p. 2); e comunque, non si può certo escludere che __________, prima di passare agli atti sessuali sulla ragazza che seguivano, apparentemente, un rituale ripetitivo, che prendeva lavvio con il consumo di marijuana predisponesse il tutto, tra laltro preparando i preservativi sul comodino (senza paura di venire scoperto, poiché in quelle occasioni la moglie era al lavoro).
Da ultimo, proprio lampio utilizzo di sostanze stupefacenti da parte della vittima propiziato dallaccusato e caratteristica di questo incarto era il mezzo che inibiva la vittima (la quale era, come dice lei, stona, verbale MM 12 luglio 2002 p. 6 [inc. MP doc. 90]), non violenza fisica o simili: ciò spiega la forzata disponibilità della ragazza a compiere atti sessuali che per la loro stessa natura non possono essere imposti e presuppongono un atto di volontà da parte di chi li pratica (istanza, cit., pto. 3-6 p. 8). In questo contesto, poi, appare evidente come laccusato istante dimentichi che non tutti i titoli di reato di cui è accusato esigono limpiego della violenza nei confronti della vittima, ma possono anzi tranquillamente realizzarsi anche se la vittima è per modo di dire, appunto in virtù delletà, dello stato di dipendenza o della limitata capacità di discernimento consenziente.
Altre contraddizioni sottolineate dallaccusato (il numero di episodi in Val __________ [v. istanza, cit., pto. 3-6 p. 8] riguardano dettagli relativamente marginali, mentre la presunta tendenza a mentire (osservazioni, cit., pto. 3
p. 3) è desunta dallaccusato sulla base di episodi estranei ai fatti, e comunque almeno parzialmente spiegabili con letà e la situazione familiare della ragazza. E le sparute ed apparentemente riduttive ammissioni dellaccusato istante in tema di consumo di stupefacenti lungi dallessere spontanee, e neppure fatte dopo qualche esitazione iniziale dovuta alla paura della situazione in cui si è trovato (così, tuttavia, in sede di istanza, cit., pto. 3.2 p. 3), bensì precedute da convergenti ammissioni di terzi sono essenzialmente riconducibili alle dichiarazioni della vittima, la cui verosimiglianza di principio non appare scalfitta da pretese contraddizioni marginali (v. osservazioni, cit., pto. 3 p. 3).
d) Inoltre, laccusato medesimo ha raccontato episodi atti a mettere in cattiva luce la vittima e terze persone episodi, tuttavia, non solo contestati con veemenza (ad es. la dichiarazione secondo la quale la ragazza avrebbe ricompensato con prestazioni sessuali coloro che le regalavano della marijuana, v. verbale MP 28 agosto 2002 p. 4 [inc. MP doc. 158], controbattuto dalla ragazza [v. verbale MM 5 agosto 2002, cit., p. 8, riguardo lamico __________]), ma anche snocciolati a spizzichi in corso dinchiesta, apparentemente a seconda di come questultima evolveva. Questo suo atteggiamento, ovviamente, non ha per nulla contribuito ad accrescere la credibilità di lui, e ciò, pure in assenza di riscontri oggettivi rispettivamente di testimonianze concrete (queste ultime, come rettamente evidenzia il Procuratore Pubblico [preavviso negativo, cit., p. 2], ovviamente del tutto improbabili in circostanze come quelle del caso di specie).
e) Tutto ciò considerato, dunque, a questo stadio del procedimento e sulla base degli elementi di giudizio attualmente agli atti, gli indizi di colpevolezza a carico di __________ appaiono assolutamente gravi e concreti ai sensi dellart. 95 cpv. 2 CPP, in ogni caso di maggior peso che non i dubbi sollevati da lui e dalla sua difesa.
E. 3 a) Come illustra il Procuratore Pubblico, sono senzaltro date ulteriori esigenze dinchiesta, in particolare unulteriore audizione della vittima su domande proposte dallaccusato (v. preavviso negativo, cit., p. 2 in fine), prevista a breve (v. scritto 17 ottobre 2002 del Magistrato dei minorenni, inc. Giar 364.2002.7 doc. 6), le cui risultanze dovranno essere successivamente contestate allaccusato perché prenda posizione in proposito. È in fase di approntamento, poi, una perizia di credibilità della vittima (inc. MP doc. 242). Infine, una volta raccolte queste prove, dovranno essere valutate e semmai assunte nuove prove proposte dalle parti, conformemente allart. 196 CPP.
A giudizio di questo giudice, almeno alcune delle prove ed in particolare la nuova audizione della vittima non possono essere assunte con laccusato in libertà provvisoria.
b) Il diritto dellaccusato di negare ogni addebito è sacrosanto, e non vuole assolutamente essere messo qui in discussione. Tuttavia, appare opportuno sottolineare come le conseguenze dellesercizio di tale diritto siano diverse, a seconda della fase processuale in cui ci si trova: in sede di giudizio di merito, a causa del fatto che lonere di dimostrare la colpevolezza dellaccusato grava sulla pubblica accusa, il diniego ad oltranza costringe la Corte a decidere sulla base di indizi, ed in presenza di insormontabili dubbi, ad assolvere laccusato. In sede dinchiesta, tuttavia, quando lassetto probatorio non è ancora completo, tale atteggiamento provoca non solo lallargamento dellinchiesta, con lassunzione di mezzi di prova che sarebbero stati superflui in caso di ammissione, ma getta anche unombra di dubbio sullatteggiamento generale dellaccusato. Se come nel caso di specie (supra, consid. 2) si deve prestare preponderante credibilità alla tesi accusatoria, non si può non attribuire una connotazione negativa al fatto che laccusato neghi: tale suo atteggiamento non può che essere letto altrimenti che come espressione di mancata resipiscenza. La possibilità che egli si adoperi per influenzare a proprio beneficio persone a lui vicine (parenti, conoscenti, addirittura la vittima, che, per quanto non più a casa, non è certo impossibile da localizzare, così giustamente il Procuratore Pubblico nelle proprie osservazioni, cit., p. 3) è senzaltro maggiore che non nel caso di colui che ammette le proprie responsabilità.
c) Certo, i principi interpretativi appena esposti devono essere applicati con la massima circospezione, e non possono essere adottati aprioristicamente in ogni caso in cui l'accusato neghi; qui, tuttavia, considerata anche la genesi delle dichiarazioni dell'accusato (partite come espressione di semplice ed assoluta negazione, col tempo relativizzatesi a seguito delle dichiarazioni dei vari testi sentiti, e da ultimo sfociate in generalizzate accuse di comportamenti penalmente rilevanti nei confronti di non meglio definiti terzi, fornitori di marijuana alla vittima), appare legittimo temere che laccusato porrà in atto quanto in suo potere pur di migliorare la propria posizione facilitato, in ciò, anche dal fatto che la vicenda si è svolta in ambito famigliare, e forse anche dai difficili rapporti fra la vittima e la madre.
E. 4 Del tutto ininfluente, nel caso di specie, il motivo darresto del pericolo di fuga, resta il pericolo di recidiva. Il perito sembra escludere tale pericolo (v. perizia, inc. MP 226, ad 3 p. 22), ma il magistrato inquirente si attesta su posizioni più prudenti, preferendo attendere la delucidazione orale della perizia (v. preavviso negativo, cit., p. 3). Laccusato, dal canto suo, fa proprie le conclusioni del perito, sottolineando inoltre che il pericolo di recidiva non riguarda il timore di ulteriori contatti fra accusato e vittima (v. osservazioni, cit., pto. 5 p. 5). A ragione: proprio il timore che laccusato, anche visto il suo atteggiamento processuale, possa attivarsi per esercitare indebito influsso su terze persone, ha portato ad ammettere lesistenza di un pericolo di inquinamento delle prove, in particolare di collusione. Ciò, tuttavia, non significa che vi siano elementi per dire che laccusato, se posto in libertà provvisoria, voglia nuovamente delinquere, rispettivamente non sia in grado di evitare nuovi reati.
E. 5 In tema di proporzionalità, infine, va rilevato come linchiesta, di per sé difficile per la delicatezza del tema ed il coinvolgimento di una vittima minorenne, ed ulteriormente complicata dallatteggiamento dellaccusato, sia proceduta speditamente, e si avvicini alla conclusione: non sono più molte le prove che devono essere assunte. Considerata la gravità dei reati imputati a __________, e di riflesso la verosimiglianza di una sua eventuale condanna ad una pena detentiva di durata superiore al carcere preventivo già subito ed ancora prospettabile, questultimo appare rispettoso del principio di proporzionalità. Mal si comprende cosa intenda affermare laccusato quando dice che, nel caso concreto, sembra che la lunga carcerazione preventiva assuma il ruolo di una presunzione di colpevolezza a sostegno della tesi accusatoria (osservazioni, cit., pto. 6
p. 5): è di assoluta ovvietà che ciò non può avvenire, poiché la durata della carcerazione preventiva, di per sé, non permette alcuna deduzione sui fatti e sulla responsabilità dellautore.
E. 6 Resta in ogni caso sottinteso lobbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). Listante ha comunque sempre la possibilità, in caso di ritardo ingiustificato, di rinnovare la domanda di messa in libertà, che verrà valutata in base alla situazione del momento, e dunque potrebbe avere esito diverso.
E. 7 In conclusione, listanza in discussione deve essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenze di tassa e spese.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato istante;
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 364.2002.7 LM Lugano, 21 ottobre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
__________,
e trasmessa in data 16 ottobre 2002 con preavviso negativo dalProcuratore Pubblicoavv. __________;
avuti a disposizione gli atti formanti linc. MP __________/MV/ms;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stato tratto in arresto in data 26 giugno 2002, siccome sospettato di avere ripetutamente commesso abusi sessuali sulla minorenne __________ 1988, sua nipote (v. rapporto darresto 26 giugno 2002, inc. Giar 364.2002.1 doc. 2). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato larresto (inc. Giar cit., doc. 18), con contestuale intimazione della promozione dellaccusa per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, infrazione alla LFStup. (inc. Giar cit., doc. 1). A verbale MP 28 agosto 2002 (inc. MP doc. 158 p. 14), laccusa è stata estesa ai titoli di reato di ripetuta violenza carnale, ripetuta contravvenzione e ripetuta infrazione alla LFStup.
B.
Listruttoria, che ha seguito il suo corso ordinario, si avvia verso la conclusione, quandanche vi siano ancora prove in corso dassunzione: è di imminente effettuazione, in particolare, una nuova audizione della vittima, alla quale verranno prospettate domande proposte dalla difesa (v. preavviso negativo 16 ottobre 2002, inc. Giar 364.2002.7 doc. 2 p. 2).
Laccusato istante, in ogni caso, ammette unicamente ed in termini riduttivi le meno gravi infrazioni alla LFStup. (offerta alla vittima, e consumo con lei, di marijuana), ma nega pervicacemente ogni e qualsiasi comportamento a sfondo sessuale contrario agli artt. 187 ss. CPS nei confronti della ragazza (v. preavviso negativo 16 ottobre 2002, cit., ibid.).
C.
Con listanza qui discussa, __________ chiede la sua messa in libertà provvisoria. Contesta, in particolare, che siano dati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza: mancherebbero riscontri oggettivi (testimonianze, referti medici e simili, v. istanza 14 ottobre 2002, inc. Giar 364.2002.7 doc. 1, pto. 1 p. 2), ed il racconto della vittima sarebbe caratterizzato da contraddizioni tali da inficiarne la credibilità (loc. cit., pto. 3.3 p. 4-5; pto. 3.7 p. 9). Non sussisterebbe pericolo di collusione, poiché nei quattro mesi dinchiesta sarebbero ormai state sentite tutte le persone informate sui fatti, mentre laccusato era detenuto a Mendrisio, a beneficio dei soli colloqui con il difensore e la moglie; inoltre, egli ignora ormai dove la vittima soggiorni attualmente (loc. cit., pto. 4 p. 10). La perizia psichiatrica, infine, negherebbe la pericolosità sociale dellaccusato istante, e non sarebbe pertanto dato neppure il pericolo di recidiva (loc. cit., pto. 6 p. 12).
D.
Il Procuratore Pubblico, dal canto suo, sottolinea la credibilità della vittima, già solo per il fatto che il racconto di lei relativo a svariate circostanze esterne abbia trovato piena conferma negli atti dinchiesta (preavviso negativo 16 ottobre 2002, allinc. Giar 364.2002.7 doc. 2 p. 2). Circa lassenza di testimoni, ricorda che in un contesto come quello qui in esame (abusi sessuali in ambito famigliare, tra le mura domestiche o in macchina in zona appartata) è normalmente buona regola non averne (ibid.). A valere quali bisogni istruttori, menziona diverse prove in corso dassunzione, in particolare una perizia di credibilità sulla vittima ed unulteriore imminente audizione di questultima, al fine di sottoporle domande proposte dalla difesa. Le risultanze di tali prove, infine, dovranno essere sottoposte allaccusato ed alla sua difesa (loc. cit., p. 2-3). Il magistrato inquirente si rifiuta di escludere a priori il pericolo di recidiva (loc. cit., p. 3), e ribadisce il pericolo che laccusato istante si attivi al fine di rintracciare e contattare la vittima, il tutto a grave pregiudizio non solo della minorenne ma anche per gli esiti dellinchiesta (ibid.). Da ultimo, considera la detenzione già subita ed ancora prospettabile siccome ancora rispettosa del principio di proporzionalità (ibid.).
E.
In sede di osservazioni 18 ottobre 2002 (inc. Giar 364.2002.7 doc. 5), laccusato si riconferma nella propria istanza, dilungandosi come già in sede di istanza in critiche di merito qui inconferenti (loc. cit., pto. 3 p. 3-4). Sui bisogni istruttori, respinge lidea che vi sia pericolo di inquinamento con riferimento alla prevista nuova audizione della vittima da parte del Magistrato dei minorenni, che auspica imminente (loc. cit., pto. 4 p. 4); tale pericolo non sussisterebbe neppure per la perizia di credibilità della vittima, oltretutto ordinata tardivamente dal magistrato inquirente (ibid.). Da ultimo, critica il perdurare della detenzione preventiva come irrispettoso del principio di proporzionalità, in quanto nel caso di specie parrebbe assumere il ruolo di una presunzione di colpevolezza a sostegno della tesi accusatoria (loc. cit., pto. 5 p. 5).
Considerato
in diritto:
1.
L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1.gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
2.
a) In punto allesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, va rammentato che non è compito di questo giudice esprimersi in proposito in termini definitivi: è, questo, compito del giudice di merito. Di più: proprio per evitare anche solo parvenza di pregiudizio nei confronti della futura determinazione da parte della Corte di merito, è buona prassi di questo Ufficio di astenersi da unanalisi troppo approfondita. Daltro canto, un esame superficiale è inevitabile, dato che la legge esige costante verifica dei presupposti dellarresto da parte di questo giudice, e dunque pure dellesistenza di gravi indizi di reato.
b) Si ha, allora ed essenzialmente, che __________ non ammette la benché minima attività sessuale con la vittima. A leggere le sue dichiarazioni a verbale ed il suo memoriale redatto in carcere (v. ad es. verbale MP 14 agosto 2002, inc. MP doc. 147, e memoriale allegato), egli si sarebbe limitato a tollerare che la ragazza quando questa trascorreva il fine-settimana a casa di lui fumasse sigarette in sua presenza, rispettivamente ad accompagnarla in campagna per fumare per fumare, quando a casa vi era la moglie. Lavrebbe inoltre regolarmente portata con sé al bar, dove si incontrava con gli amici, ed avrebbe omesso di intervenire per impedire che lei consumasse marijuana; al più, a fatica, ha ammesso di avere fatto qualche tiro, quando un proprio amico stava fumando con la ragazza. Liniziativa per il consumo di marijuana, comunque, sarebbe provenuta dalla ragazza, a suo dire, per le confidenze raccolte da lei medesima, parecchio disinibita anche in campo sessuale.
c) A fronte di ciò, stanno invece le dichiarazioni della vittima. In termini univoci e sempre coerenti, ella ha raccontato dettagliatamente il primo episodio di violenza sessuale subita (v. verbale MM 12 luglio 2002 [inc. MP doc. 90 p. 6; verbale MM 5 agosto 2002 [inc. MP doc. 127]
p. 1-5), aggiungendo di essere poi ripetutamente stata oggetto (e forzato soggetto) di atti sessuali.
Sebbene la credibilità delle sue dichiarazione faccia attualmente oggetto di una perizia specialistica, per le necessità di questa decisione, ed in base ai criteri di mera verosimiglianza qui obbligatoriamente applicabili, le dichiarazioni della vittima appaiono assai più credibili che non gli argomenti che laccusato istante avanza per insinuare dubbi: largomento dellasserita impossibilità di un atto di violenza sessuale in auto è del tutto infondato, anzi al limite del temerario, se si considera la ricca casistica di episodi di tale genere. Parimenti inefficace è lobiezione relativa alla locazione dei preservativi, ovvero se gli stessi si trovassero in auto o sul comodino della camera da letto dellaccusato istante: il fatto che, per loro libera decisione, i coniugi __________ avessero la certezza di non poter avere figli, non esclude lutilizzo del preservativo (ad esempio per scongiurare ogni pericolo di trasmissione di malattie; v., tuttavia, verbale dellaccusato MP 6 settembre 2002, inc. MP doc. 192, p. 2); e comunque, non si può certo escludere che __________, prima di passare agli atti sessuali sulla ragazza che seguivano, apparentemente, un rituale ripetitivo, che prendeva lavvio con il consumo di marijuana predisponesse il tutto, tra laltro preparando i preservativi sul comodino (senza paura di venire scoperto, poiché in quelle occasioni la moglie era al lavoro).
Da ultimo, proprio lampio utilizzo di sostanze stupefacenti da parte della vittima propiziato dallaccusato e caratteristica di questo incarto era il mezzo che inibiva la vittima (la quale era, come dice lei, stona, verbale MM 12 luglio 2002 p. 6 [inc. MP doc. 90]), non violenza fisica o simili: ciò spiega la forzata disponibilità della ragazza a compiere atti sessuali che per la loro stessa natura non possono essere imposti e presuppongono un atto di volontà da parte di chi li pratica (istanza, cit., pto. 3-6 p. 8). In questo contesto, poi, appare evidente come laccusato istante dimentichi che non tutti i titoli di reato di cui è accusato esigono limpiego della violenza nei confronti della vittima, ma possono anzi tranquillamente realizzarsi anche se la vittima è per modo di dire, appunto in virtù delletà, dello stato di dipendenza o della limitata capacità di discernimento consenziente.
Altre contraddizioni sottolineate dallaccusato (il numero di episodi in Val __________ [v. istanza, cit., pto. 3-6 p. 8] riguardano dettagli relativamente marginali, mentre la presunta tendenza a mentire (osservazioni, cit., pto. 3
p. 3) è desunta dallaccusato sulla base di episodi estranei ai fatti, e comunque almeno parzialmente spiegabili con letà e la situazione familiare della ragazza. E le sparute ed apparentemente riduttive ammissioni dellaccusato istante in tema di consumo di stupefacenti lungi dallessere spontanee, e neppure fatte dopo qualche esitazione iniziale dovuta alla paura della situazione in cui si è trovato (così, tuttavia, in sede di istanza, cit., pto. 3.2 p. 3), bensì precedute da convergenti ammissioni di terzi sono essenzialmente riconducibili alle dichiarazioni della vittima, la cui verosimiglianza di principio non appare scalfitta da pretese contraddizioni marginali (v. osservazioni, cit., pto. 3 p. 3).
d) Inoltre, laccusato medesimo ha raccontato episodi atti a mettere in cattiva luce la vittima e terze persone episodi, tuttavia, non solo contestati con veemenza (ad es. la dichiarazione secondo la quale la ragazza avrebbe ricompensato con prestazioni sessuali coloro che le regalavano della marijuana, v. verbale MP 28 agosto 2002 p. 4 [inc. MP doc. 158], controbattuto dalla ragazza [v. verbale MM 5 agosto 2002, cit., p. 8, riguardo lamico __________]), ma anche snocciolati a spizzichi in corso dinchiesta, apparentemente a seconda di come questultima evolveva. Questo suo atteggiamento, ovviamente, non ha per nulla contribuito ad accrescere la credibilità di lui, e ciò, pure in assenza di riscontri oggettivi rispettivamente di testimonianze concrete (queste ultime, come rettamente evidenzia il Procuratore Pubblico [preavviso negativo, cit., p. 2], ovviamente del tutto improbabili in circostanze come quelle del caso di specie).
e) Tutto ciò considerato, dunque, a questo stadio del procedimento e sulla base degli elementi di giudizio attualmente agli atti, gli indizi di colpevolezza a carico di __________ appaiono assolutamente gravi e concreti ai sensi dellart. 95 cpv. 2 CPP, in ogni caso di maggior peso che non i dubbi sollevati da lui e dalla sua difesa.
3.
a) Come illustra il Procuratore Pubblico, sono senzaltro date ulteriori esigenze dinchiesta, in particolare unulteriore audizione della vittima su domande proposte dallaccusato (v. preavviso negativo, cit., p. 2 in fine), prevista a breve (v. scritto 17 ottobre 2002 del Magistrato dei minorenni, inc. Giar 364.2002.7 doc. 6), le cui risultanze dovranno essere successivamente contestate allaccusato perché prenda posizione in proposito. È in fase di approntamento, poi, una perizia di credibilità della vittima (inc. MP doc. 242). Infine, una volta raccolte queste prove, dovranno essere valutate e semmai assunte nuove prove proposte dalle parti, conformemente allart. 196 CPP.
A giudizio di questo giudice, almeno alcune delle prove ed in particolare la nuova audizione della vittima non possono essere assunte con laccusato in libertà provvisoria.
b) Il diritto dellaccusato di negare ogni addebito è sacrosanto, e non vuole assolutamente essere messo qui in discussione. Tuttavia, appare opportuno sottolineare come le conseguenze dellesercizio di tale diritto siano diverse, a seconda della fase processuale in cui ci si trova: in sede di giudizio di merito, a causa del fatto che lonere di dimostrare la colpevolezza dellaccusato grava sulla pubblica accusa, il diniego ad oltranza costringe la Corte a decidere sulla base di indizi, ed in presenza di insormontabili dubbi, ad assolvere laccusato. In sede dinchiesta, tuttavia, quando lassetto probatorio non è ancora completo, tale atteggiamento provoca non solo lallargamento dellinchiesta, con lassunzione di mezzi di prova che sarebbero stati superflui in caso di ammissione, ma getta anche unombra di dubbio sullatteggiamento generale dellaccusato. Se come nel caso di specie (supra, consid. 2) si deve prestare preponderante credibilità alla tesi accusatoria, non si può non attribuire una connotazione negativa al fatto che laccusato neghi: tale suo atteggiamento non può che essere letto altrimenti che come espressione di mancata resipiscenza. La possibilità che egli si adoperi per influenzare a proprio beneficio persone a lui vicine (parenti, conoscenti, addirittura la vittima, che, per quanto non più a casa, non è certo impossibile da localizzare, così giustamente il Procuratore Pubblico nelle proprie osservazioni, cit., p. 3) è senzaltro maggiore che non nel caso di colui che ammette le proprie responsabilità.
c) Certo, i principi interpretativi appena esposti devono essere applicati con la massima circospezione, e non possono essere adottati aprioristicamente in ogni caso in cui l'accusato neghi; qui, tuttavia, considerata anche la genesi delle dichiarazioni dell'accusato (partite come espressione di semplice ed assoluta negazione, col tempo relativizzatesi a seguito delle dichiarazioni dei vari testi sentiti, e da ultimo sfociate in generalizzate accuse di comportamenti penalmente rilevanti nei confronti di non meglio definiti terzi, fornitori di marijuana alla vittima), appare legittimo temere che laccusato porrà in atto quanto in suo potere pur di migliorare la propria posizione facilitato, in ciò, anche dal fatto che la vicenda si è svolta in ambito famigliare, e forse anche dai difficili rapporti fra la vittima e la madre.
4.
Del tutto ininfluente, nel caso di specie, il motivo darresto del pericolo di fuga, resta il pericolo di recidiva. Il perito sembra escludere tale pericolo (v. perizia, inc. MP 226, ad 3 p. 22), ma il magistrato inquirente si attesta su posizioni più prudenti, preferendo attendere la delucidazione orale della perizia (v. preavviso negativo, cit., p. 3). Laccusato, dal canto suo, fa proprie le conclusioni del perito, sottolineando inoltre che il pericolo di recidiva non riguarda il timore di ulteriori contatti fra accusato e vittima (v. osservazioni, cit., pto. 5 p. 5). A ragione: proprio il timore che laccusato, anche visto il suo atteggiamento processuale, possa attivarsi per esercitare indebito influsso su terze persone, ha portato ad ammettere lesistenza di un pericolo di inquinamento delle prove, in particolare di collusione. Ciò, tuttavia, non significa che vi siano elementi per dire che laccusato, se posto in libertà provvisoria, voglia nuovamente delinquere, rispettivamente non sia in grado di evitare nuovi reati.
5.
In tema di proporzionalità, infine, va rilevato come linchiesta, di per sé difficile per la delicatezza del tema ed il coinvolgimento di una vittima minorenne, ed ulteriormente complicata dallatteggiamento dellaccusato, sia proceduta speditamente, e si avvicini alla conclusione: non sono più molte le prove che devono essere assunte. Considerata la gravità dei reati imputati a __________, e di riflesso la verosimiglianza di una sua eventuale condanna ad una pena detentiva di durata superiore al carcere preventivo già subito ed ancora prospettabile, questultimo appare rispettoso del principio di proporzionalità. Mal si comprende cosa intenda affermare laccusato quando dice che, nel caso concreto, sembra che la lunga carcerazione preventiva assuma il ruolo di una presunzione di colpevolezza a sostegno della tesi accusatoria (osservazioni, cit., pto. 6
p. 5): è di assoluta ovvietà che ciò non può avvenire, poiché la durata della carcerazione preventiva, di per sé, non permette alcuna deduzione sui fatti e sulla responsabilità dellautore.
6.
Resta in ogni caso sottinteso lobbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). Listante ha comunque sempre la possibilità, in caso di ritardo ingiustificato, di rinnovare la domanda di messa in libertà, che verrà valutata in base alla situazione del momento, e dunque potrebbe avere esito diverso.
7.
In conclusione, listanza in discussione deve essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenze di tassa e spese.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato istante;
giudice __________