Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
E. 2 Laccusato istante non contesta la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a proprio carico: sottolinea anzi che i reati principali contestati ad __________ sono evidenti, documentati ed incontrovertibili in quanto ammessi, chiariti dallosservante e corroborati dalla copiosa documentazione sequestrata (v. osservazioni, cit., pto. II.1 p. 2). Questa condizione per la detenzione preventiva dellaccusato può dunque dirsi senzaltro soddisfatta, senza necessità di ulteriori approfondimenti, per altro di competenza della corte di merito (v. osservazioni, cit., pto. II.1 p. 3).
E. 3 a) A sostegno del proprio preavviso negativo, il magistrato inquirente adduce lesistenza di numerose ulteriori esigenze istruttorie: in particolare dovrebbe ancora essere completata laudizione dellaccusato istante sulla documentazione sequestrata, nonché dovrebbero ancora essere effettuati alcuni verbali a confronto (v.supra, consid. D., con rinvii). Laccusato istante non contesta di principio questa affermazione: si limita a rilevare, in termini differenziati, come gli sia già stata prospettata tutta la documentazione attinente ai fatti principali, per il resto potendosi ricostruire tutta la situazione contabile delle parti coinvolte ponendo in libertà losservante senza alcun pericolo di inquinamento delle prove (osservazioni, cit., pto. II.1 p. 3).
e) In questa costellazione, allora, sovrapposizione e frammistione di interessi significa che laccusato istante ed i funzionari di banca sotto inchiesta potrebbero avere ottime ragioni per concordare una versione comune, non troppo lesiva dei reciproci interessi. Il fatto che, al momento, le versioni delle parti in causa siano divergenti, non basta certo per rendere inverosimile leventualità di accordi in tal senso, e tanto meno giustifica che si rinunci a procedere ai dovuti confronti in applicazione delle usuali, severe modalità. Con riferimento alla vittima __________, poi, linchiesta ha già ora raccolto elementi di giudizio che parlano a favore di una sua forte dipendenza (di fatto e psicologica) dallaccusato istante: ne discende il serio pericolo che __________, avendone manifestamente la possibilità in virtù di questo rapporto interpersonale, possa porre in atto manovre suscettibili di influenzare il ragazzo prima di un eventuale confronto con lui.
g) La presente istanza di libertà provvisoria è allora da respingere già solo in considerazione del pericolo di inquinamento delle prove, segnatamente di collusione fra laccusato istante, i funzionari di banca che lhanno assistito e coperto, ed eventualmente anche la vittima. Allo stadio attuale dellinchiesta e per quanto qui necessario, si può allora prescindere dallapprofondire la tesi della pubblica accusa, secondo la quale laccusato istante avrebbe accumulato e nascosto almeno parte del maltolto (v. preavviso negativo, cit., p. 3) ipotesi senzaltro suggestiva, ma attualmente insufficientemente sostanziata.
E. 4 a) Un eventuale pericolo di recidiva apparendo del tutto trascurabile (tanto che non è neppure ventilato dal Procuratore Pubblico, ma è anzi contestato dallaccusato istante con il pertinente rinvio alle particolarità della fattispecie inquisita, v. istanza, cit., pto. 6 p. 5), resta da spendere qualche considerazione (a titolo abbondanziale) sul pericolo di fuga paventato dalla pubblica accusa.
b) Un pericolo di questo genere, nel caso di specie, non può essere escluso a priori. Laccusato istante è sì cittadino svizzero qui domiciliato. Daltra parte, è innegabile chein locoegli vanti degli interessi alquanto labili: già divorziato, in seguito legato sentimentalmente con la madre del giovane __________, poi deceduta, egli è attualmente risposato con una donna originaria di Santo Domingo, la quale ha espresso il desiderio della coppia di andare a risiedere in quel Paese non appena i figli di primo letto avranno portato a termine gli studi (v. rapporto di visita al funzionario di banca 30 agosto 2001, allegato al preavviso negativo, cit., inc. Giar doc. _). Se a ciò si aggiunge che laccusato istante si è estraniato da ogni attività lucrativa, vivendo di rendita (altrui) per gli ultimi cinque anni (v. verbale MP 17 dicembre 2001, ore 14.58, p. 1, allinc. MP classatore verbali PP accusati, s.n.), è facile profetizzare significative difficoltà di reinserimento professionale. Va considerata, da ultimo, la gravità oggettiva e soggettiva dei fatti e la conseguente concreta possibilità che egli venga condannato ad una lunga pena detentiva da espiare le contrarie elucubrazioni della difesa (v. osservazioni, cit., pto. II.3 p. 6) apparendo allo stadio attuale dellincarto il frutto di pure speculazioni.
c) Che i timori descritti, presi di per sé, possano bastare per un rifiuto della libertà provvisoria, è in ogni caso questione prematura, atteso che sussistono attualmente anche esigenze dinchiesta ad impedire il rilascio dellaccusato istante. La questione potrà essere semmai riproposta ad istruttoria predibattimentale conclusa.
E. 5 Per quanto attiene al requisito della proporzionalità del carcere preventivo, resta da dire che l'inchiesta - di per sé delicata per gli accertamenti contabili che richiede, e resa ulteriormente difficile dal coinvolgimento attivo di altre persone - sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Lopinabile dilazione dei verbali di conferma delle deposizioni in polizia dellaccusato istante, come già detto (v.supra, consid. 3c), non ha significativamente influito sui tempi dinchiesta, e dunque non gioca qui un ruolo preponderante. Il carcere preventivo sofferto (in termini assoluti ancora relativamente breve, meno di due mesi) e prospettabile appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti.
Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
E. 6 In conclusione, l'istanza in discussione deve essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1. L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 11/12 dicembre 2001 da __________ è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 19 dicembre 2001 e l'incarto MP __________ di ritorno.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 591.2001.2 M Lugano, 20 dicembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
__________, __________
e trasmessa in data 17/18 dicembre 2001 con preavviso negativo dalProcuratore Pubblicoavv. __________;
concessa allaccusato, con ordinanza 18 dicembre 2001, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto lallegato 19 dicembre 2001;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stato tratto in arresto lo scorso 30 ottobre 2001, in quanto sospettato di reati di natura patrimoniale ai danni del giovane __________, sul quale laccusato aveva esercitato la tutela al momento della morte della madre, e del quale aveva continuato a gestire il patrimonio dopo il raggiungimento della maggiore età (v. rapporto darresto 30 ottobre 2001, inc. Giar __________ doc. _). Il giorno successivo, larresto è stato confermato da questo giudice, con contestuale intimazione della promozione dellaccusa per titolo di appropriazione indebita, estorsione, amministrazione infedele, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione e violazione del dovere di assistenza o educazione (v. inc. Giar __________ doc. _).
B.
Se laccusato, il giorno dellarresto avanti al magistrato inquirente, aveva ancora negato ogni addebito (v. verbale MP 30 ottobre 2001, ore 19.00, allegato al rapporto darresto, cit., p. 2), già al cospetto di questo giudice, il giorno successivo, ha ammesso di principio di avere tratto personale beneficio dallingente fortuna del giovane __________, prima quale tutore del ragazzo, poi quale procuratore delle relazioni bancarie di lui presso la Banca __________, pur relativizzandone lentità ed evidenziando la corresponsabilità dei funzionari della banca menzionata (v. verbale Giar 31 ottobre 2001, inc. Giar __________ doc. _ p. 2 ss.).
C.
Con listanza qui in discussione (inc. Giar __________ doc. _), laccusato postula la sua rimessa in libertà provvisoria. Adduce linesistenza di ulteriori necessità istruttorie tali da precludere laccoglimento della sua richiesta, sottolineando segnatamente lavvenuta liberazione provvisoria del coaccusato funzionario di banca __________, e censurando il ritardo con cui il magistrato inquirente ha proceduto ai verbali di conferma, derivandone come questi non possano ora essere addotti quali necessità istruttorie ancora in sospeso (loc. cit., pto. 5 p. 3-4). Nega poi, anche qui con riferimento allavvenuta liberazione di __________, lesistenza di un qualsiasi pericolo di collusione, semmai ovviabile con un impegno personale proprio ad evitare ogni contatto con le persone coinvolte nella fattispecie (loc. cit., pto. 5 p. 4); e nega anche un pericolo di recidiva, con riferimento alle particolarità del caso in discussione (loc. cit., pto. 6 p. 5). Il pericolo di fuga sarebbe escluso già in ragione della sua nazionalità svizzera e dei suoi contatti in Ticino (loc. cit., pto. 7 p. 5), mentre un ulteriore mantenimento della sua carcerazione preventiva sarebbe lesivo del principio di proporzionalità, visto nellottica della pena prospettabile (loc. cit., pto. 8 p. 5).
D.
Il Procuratore Pubblico preavvisa negativamente listanza (v. preavviso negativo, inc. Giar __________ doc. _): fatta la cronistoria dellinchiesta (loc. cit.,
p. 1-2), evidenzia come vi siano ancora passi istruttori da compiere, in particolare la completazione delle contestazioni, allaccusato, della documentazione bancaria e contabile sequestrata e degli accertamenti dellEquipe finanziaria del Ministero Pubblico, nonché la messa a confronto dellaccusato con la propria moglie __________, il correo __________, lindiziato __________ e la parte lesa (loc. cit., p. 2). Ne deriverebbe il pericolo di inquinamento delle prove, stante linteresse a concordare le proprie versioni nutrito non solo dallaccusato, ma anche dalla Banca __________ (loc. cit., p. 3). Né sarebbe possibile escludere il pericolo di fuga, ritenuto come la seconda (e attuale) moglie di __________ sia dorigine sudamericana, e come entrambi i coniugi abbiano preannunciato a terze persone la loro intenzione di trasferirsi, col tempo, in quelle terre (loc. cit., p. 3). Pacifico, infine, sarebbe il rispetto del principio di proporzionalità (ibid.).
E.
Nelle proprie (corpose) osservazioni 19 dicembre 2001 (inc. Giar __________ doc. _), __________ ribadisce essenzialmente come listruttoria sia ormai conclusa, almeno con riferimento ai reati principali (loc. cit., pto. II.1 p. 2): sarebbe già stata esaminata tutta la documentazione di rilievo, grazie anche alle annotazioni effettuate dal correo __________ e rinvenute a casa di lui (loc. cit., pto. II.1 p. 3). __________ giustifica poi il proprio rifiuto di restituire le auto acquistate, ritenuta lesistenza di scarichi con cui la parte civile ha accettato le spese effettuate dallosservante [...] (loc. cit., pto. II.1 p. 3), e critica come i confronti con __________ (quelli con la moglie __________ sarebbero improponibili già solo per il diritto di lei di rifiutarsi di rispondere) avrebbero dovuto venire eseguiti prima della concessione della libertà provvisoria a __________; comunque, visto che la posiziona assunta dai due sarebbe completamente antitetica (loc. cit., pto. II.1 p. 4), non vi sarebbe spazio per accordo alcuno. Sottolinea, poi, linconsistenza dellaccusa mossa dal magistrato inquirente, secondo il quale laccusato istante avrebbe nascosto parte del maltolto (loc. cit., pto. II.1 p. 5). Il pericolo di fuga sostenuto dalla pubblica accusa rileva dei preconcetti non suffragati da alcun riscontro oggettivo e nemmeno da semplici indizi (loc. cit., pto. II.2 p. 5). Laccusato istante ribadisce infine la violazione del principio di proporzionalità che un ulteriore mantenimento della propria carcerazione preventiva rappresenterebbe (loc. cit., pto. II.3 p. 5-6).
Considerato
in diritto:
1.
L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
2.
Laccusato istante non contesta la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a proprio carico: sottolinea anzi che i reati principali contestati ad __________ sono evidenti, documentati ed incontrovertibili in quanto ammessi, chiariti dallosservante e corroborati dalla copiosa documentazione sequestrata (v. osservazioni, cit., pto. II.1 p. 2). Questa condizione per la detenzione preventiva dellaccusato può dunque dirsi senzaltro soddisfatta, senza necessità di ulteriori approfondimenti, per altro di competenza della corte di merito (v. osservazioni, cit., pto. II.1 p. 3).
3.
a) A sostegno del proprio preavviso negativo, il magistrato inquirente adduce lesistenza di numerose ulteriori esigenze istruttorie: in particolare dovrebbe ancora essere completata laudizione dellaccusato istante sulla documentazione sequestrata, nonché dovrebbero ancora essere effettuati alcuni verbali a confronto (v.supra, consid. D., con rinvii). Laccusato istante non contesta di principio questa affermazione: si limita a rilevare, in termini differenziati, come gli sia già stata prospettata tutta la documentazione attinente ai fatti principali, per il resto potendosi ricostruire tutta la situazione contabile delle parti coinvolte ponendo in libertà losservante senza alcun pericolo di inquinamento delle prove (osservazioni, cit., pto. II.1 p. 3).
e) In questa costellazione, allora, sovrapposizione e frammistione di interessi significa che laccusato istante ed i funzionari di banca sotto inchiesta potrebbero avere ottime ragioni per concordare una versione comune, non troppo lesiva dei reciproci interessi. Il fatto che, al momento, le versioni delle parti in causa siano divergenti, non basta certo per rendere inverosimile leventualità di accordi in tal senso, e tanto meno giustifica che si rinunci a procedere ai dovuti confronti in applicazione delle usuali, severe modalità. Con riferimento alla vittima __________, poi, linchiesta ha già ora raccolto elementi di giudizio che parlano a favore di una sua forte dipendenza (di fatto e psicologica) dallaccusato istante: ne discende il serio pericolo che __________, avendone manifestamente la possibilità in virtù di questo rapporto interpersonale, possa porre in atto manovre suscettibili di influenzare il ragazzo prima di un eventuale confronto con lui.
g) La presente istanza di libertà provvisoria è allora da respingere già solo in considerazione del pericolo di inquinamento delle prove, segnatamente di collusione fra laccusato istante, i funzionari di banca che lhanno assistito e coperto, ed eventualmente anche la vittima. Allo stadio attuale dellinchiesta e per quanto qui necessario, si può allora prescindere dallapprofondire la tesi della pubblica accusa, secondo la quale laccusato istante avrebbe accumulato e nascosto almeno parte del maltolto (v. preavviso negativo, cit., p. 3) ipotesi senzaltro suggestiva, ma attualmente insufficientemente sostanziata.
4.
a) Un eventuale pericolo di recidiva apparendo del tutto trascurabile (tanto che non è neppure ventilato dal Procuratore Pubblico, ma è anzi contestato dallaccusato istante con il pertinente rinvio alle particolarità della fattispecie inquisita, v. istanza, cit., pto. 6 p. 5), resta da spendere qualche considerazione (a titolo abbondanziale) sul pericolo di fuga paventato dalla pubblica accusa.
b) Un pericolo di questo genere, nel caso di specie, non può essere escluso a priori. Laccusato istante è sì cittadino svizzero qui domiciliato. Daltra parte, è innegabile chein locoegli vanti degli interessi alquanto labili: già divorziato, in seguito legato sentimentalmente con la madre del giovane __________, poi deceduta, egli è attualmente risposato con una donna originaria di Santo Domingo, la quale ha espresso il desiderio della coppia di andare a risiedere in quel Paese non appena i figli di primo letto avranno portato a termine gli studi (v. rapporto di visita al funzionario di banca 30 agosto 2001, allegato al preavviso negativo, cit., inc. Giar doc. _). Se a ciò si aggiunge che laccusato istante si è estraniato da ogni attività lucrativa, vivendo di rendita (altrui) per gli ultimi cinque anni (v. verbale MP 17 dicembre 2001, ore 14.58, p. 1, allinc. MP classatore verbali PP accusati, s.n.), è facile profetizzare significative difficoltà di reinserimento professionale. Va considerata, da ultimo, la gravità oggettiva e soggettiva dei fatti e la conseguente concreta possibilità che egli venga condannato ad una lunga pena detentiva da espiare le contrarie elucubrazioni della difesa (v. osservazioni, cit., pto. II.3 p. 6) apparendo allo stadio attuale dellincarto il frutto di pure speculazioni.
c) Che i timori descritti, presi di per sé, possano bastare per un rifiuto della libertà provvisoria, è in ogni caso questione prematura, atteso che sussistono attualmente anche esigenze dinchiesta ad impedire il rilascio dellaccusato istante. La questione potrà essere semmai riproposta ad istruttoria predibattimentale conclusa.
5.
Per quanto attiene al requisito della proporzionalità del carcere preventivo, resta da dire che l'inchiesta - di per sé delicata per gli accertamenti contabili che richiede, e resa ulteriormente difficile dal coinvolgimento attivo di altre persone - sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Lopinabile dilazione dei verbali di conferma delle deposizioni in polizia dellaccusato istante, come già detto (v.supra, consid. 3c), non ha significativamente influito sui tempi dinchiesta, e dunque non gioca qui un ruolo preponderante. Il carcere preventivo sofferto (in termini assoluti ancora relativamente breve, meno di due mesi) e prospettabile appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti.
Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
6.
In conclusione, l'istanza in discussione deve essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1. L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 11/12 dicembre 2001 da __________ è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 19 dicembre 2001 e l'incarto MP __________ di ritorno.
giudice __________