Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 luglio 2002 stilata dalla dott.ssa __________ (allinc. Giar 582.2001.5 doc. 2.2, capitoli considerazioni conclusive e risposte ai quesiti, spec. 1 e 2);
-anche per lammissione del pericolo di recidiva può essere fatto rinvio alla prima decisione di proroga della sua carcerazione (v.decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 5c). Infatti, le perplessità sollevate dallaccusato in quella occasione nei confronti della perizia psichiatrica, concretizzatesi nella perizia di parte 1° luglio 2002 della dr.ssa __________ (allegata allistanza, inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.3), sono state approfonditamente discusse a verbale MP 16 luglio 2002 (allegato allistanza, inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.4) con lo psicoterapeuta dr. __________, autore dei test per conto del perito giudiziario, senza che sia emersa traccia evidente e liquida di inattendibilità dei test medesimi, dunque di riflesso della perizia psichiatrica;
-va poi ammessa (anche perché rimasta incontestata) lesistenza di ulteriori passi istruttori da compiere, segnatamente su richiesta dellaccusato medesimo laudizione del perito giudiziario dr. ____________ e del perito di parte dr.ssa __________, nonché linterrogatorio finale di ____________, ai quali dovranno seguire i passi formali del deposito degli atti, dellassunzione di eventuali altre prove, ed infine della chiusura formale. Si esprime tale constatazione, comunque, a titolo del tutto abbondanziale, dato che il motivo principale per il rifiuto della rimessa in libertà provvisoria dellaccusato risiede principalmente nel già discusso pericolo di recidiva (v., come qui, giàdecisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 6b);
-il carcere preventivo sinora patito da ____________, considerato in termini assoluti, non può più certo essere definito breve; ma la carcerazione preventiva complessiva, prospettabile sulla scorta dellistanza qui discussa, appare nondimeno ancora rispettosa del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti, ottimisticamente quantificata in due mesi.Va inoltre constatato che linchiesta procede a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge.Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP);
-in conclusione, listanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché e soprattutto di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata due mesi (v. istanza, cit., p. 4) appare adeguata. Listanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
* * *
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
1.Listanza 9 agosto 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto ____________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto laccusato viene prorogata sino al prossimo23 ottobre 2002compreso.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé e per laccusato;
-Procuratore Pubblico avv. __________, con lo scritto 9 agosto 2002 dellaccusato, e linc. MP __________/BA/mg di ritorno;
-Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 582.2001.5 M Lugano, 20 agosto 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sullistanza 9 agosto 2002 inoltrata dal
Procuratore Pubblicoavv. __________, Lugano
e volta ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 23 ottobre 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale, violazione del dovere di assistenza o educazione;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP __________/BA/mg;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
-l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
-i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
-la legittimità dellarresto va esaminata dufficio, perlomeno sommariamente, anche in presenza di espressa adesione da parte dellaccusato;
-si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dallart. 102 cpv. 2 CPP;
-in punto allesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione delle precedenti decisioni menzionatesupra(decisione 23 novembre 2001 sullistanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. 2; decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 3), anche per evitare dettagliati approfondimenti su un tema di competenza della Corte di merito. Sia unicamente menzionato che la credibilità delle vittime, già ammessa quattro mesi orsono, appare oggi ulteriormente accresciuta dalla perizia di credibilità 20 luglio 2002 stilata dalla dott.ssa __________ (allinc. Giar 582.2001.5 doc. 2.2, capitoli considerazioni conclusive e risposte ai quesiti, spec. 1 e 2);
-anche per lammissione del pericolo di recidiva può essere fatto rinvio alla prima decisione di proroga della sua carcerazione (v.decisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 5c). Infatti, le perplessità sollevate dallaccusato in quella occasione nei confronti della perizia psichiatrica, concretizzatesi nella perizia di parte 1° luglio 2002 della dr.ssa __________ (allegata allistanza, inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.3), sono state approfonditamente discusse a verbale MP 16 luglio 2002 (allegato allistanza, inc. Giar 582.2001.5 doc. 2.4) con lo psicoterapeuta dr. __________, autore dei test per conto del perito giudiziario, senza che sia emersa traccia evidente e liquida di inattendibilità dei test medesimi, dunque di riflesso della perizia psichiatrica;
-va poi ammessa (anche perché rimasta incontestata) lesistenza di ulteriori passi istruttori da compiere, segnatamente su richiesta dellaccusato medesimo laudizione del perito giudiziario dr. ____________ e del perito di parte dr.ssa __________, nonché linterrogatorio finale di ____________, ai quali dovranno seguire i passi formali del deposito degli atti, dellassunzione di eventuali altre prove, ed infine della chiusura formale. Si esprime tale constatazione, comunque, a titolo del tutto abbondanziale, dato che il motivo principale per il rifiuto della rimessa in libertà provvisoria dellaccusato risiede principalmente nel già discusso pericolo di recidiva (v., come qui, giàdecisione 19 aprile 2002 sulla prima istanza di proroga, inc. Giar 582.2001.4, doc. 4 consid. 6b);
-il carcere preventivo sinora patito da ____________, considerato in termini assoluti, non può più certo essere definito breve; ma la carcerazione preventiva complessiva, prospettabile sulla scorta dellistanza qui discussa, appare nondimeno ancora rispettosa del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti, ottimisticamente quantificata in due mesi.Va inoltre constatato che linchiesta procede a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge.Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP);
-in conclusione, listanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché e soprattutto di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata due mesi (v. istanza, cit., p. 4) appare adeguata. Listanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
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Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
1.Listanza 9 agosto 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto ____________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto laccusato viene prorogata sino al prossimo23 ottobre 2002compreso.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé e per laccusato;
-Procuratore Pubblico avv. __________, con lo scritto 9 agosto 2002 dellaccusato, e linc. MP __________/BA/mg di ritorno;
-Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________