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TI-59575

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-30 · Italiano TI
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N. 342.2002.1 M                                                        Lugano, 30 luglio 2002

N. 374.2001.2 M

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sedente per statuire sui reclami congiuntamente inoltrati in data 18/19 giugno 2002 da

__________,

e

__________

(entrambi patrocinati dall’avv. __________)

-contro l’inazione delProcuratore Pubbliconell’ambito del procedimento aperto contro i reclamanti;

-preso atto che con scritto 26/29 luglio 2002, i reclamanti hanno ritirato i gravami a seguito dell’avvenuta emanazione di decreti di non luogo a procedere nei loro confronti;

-dovendosi allora procedere allo stralcio dei reclami, con la presente decisione definitiva ed ovviamente esente da tassa e spese di giustizia;

-considerata la almeno parziale fondatezza dei gravami, va riconosciuto ai reclamanti, e a carico dello Stato del Cantone Ticino, l’importo complessivo di fr. 200.— a titolo di reclamate ripetibili;

in applicazione degli artt. 280 ss. CPP

d e c i d e :

1.I reclami sono stralciati dai ruoli a seguito del loro ritiro, in quanto divenuti privi d’oggetto.

2.Non si prelevano tassa né spese di giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai reclamanti l’importo complessivo di fr. 200.— a titolo di ripetibili.

3.La presente decisione è definitiva.

4.Intimazione:

-avv. __________, per sé e per i reclamanti, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;

-Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP NLP __________ di ritorno.

giudice __________