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N. 342.2002.1 M Lugano, 30 luglio 2002
N. 374.2001.2 M
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sui reclami congiuntamente inoltrati in data 18/19 giugno 2002 da
__________,
e
__________
(entrambi patrocinati dallavv. __________)
-contro linazione delProcuratore Pubbliconellambito del procedimento aperto contro i reclamanti;
-preso atto che con scritto 26/29 luglio 2002, i reclamanti hanno ritirato i gravami a seguito dellavvenuta emanazione di decreti di non luogo a procedere nei loro confronti;
-dovendosi allora procedere allo stralcio dei reclami, con la presente decisione definitiva ed ovviamente esente da tassa e spese di giustizia;
-considerata la almeno parziale fondatezza dei gravami, va riconosciuto ai reclamanti, e a carico dello Stato del Cantone Ticino, limporto complessivo di fr. 200. a titolo di reclamate ripetibili;
in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
d e c i d e :
1.I reclami sono stralciati dai ruoli a seguito del loro ritiro, in quanto divenuti privi doggetto.
2.Non si prelevano tassa né spese di giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai reclamanti limporto complessivo di fr. 200. a titolo di ripetibili.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé e per i reclamanti, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;
-Procuratore Pubblico avv. __________, con linc. MP NLP __________ di ritorno.
giudice __________