opencaselaw.ch

TI-59570

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-23 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

N. 405.2002.1 CL                                                      Lugano, 23 luglio 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 luglio 2002 da

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

contro il dispositivo di confisca del decreto di non luogo a procedere emanato il 10 luglio 2002 dalProcuratore pubblicoavv. __________;

ritenuto superfluo, dato l'esito del presente giudizio, chiamare il magistrato inquirente a formulare eventuali osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

-il 10 giugno 2002 __________ ha querelato il padre __________ per titolo di minaccia attuata con ventilato uso di armi, di conseguenza sequestrate unitamente a corrispondente munizione;

-il 21 giugno 2002 la stessa __________ ha desistito dalla querela, per cui è stato emanato il non luogo a procedere 10 luglio 2002 (inc. NLP 2585/2002), che al dispositivo n. 3 ha disposto la confisca delle richiamatearmi e munizioni, in applicazione dell'art. 58 cpv. 1 CP, in quanto "provvedimento assolutamente necessario, per motivi d'ordine pubblico e di sicurezza";

-il reclamo, qui inoltrato in quanto diretto contro un provvedimento del Procuratore pubblico, contesta la competenza di quest'ultimo a pronunciare la confisca (dall'art. 350 cpv. 2 CPP attribuita al Presidente del Tribunale penale cantonale) e nel merito assume assenza di correlazione tra detenzione di armi e comportamento oggetto della querela;

-la decisione di non luogo a procedere ha sostanzialmente valenza di giudizio di merito che chiude il procedimento penale, nel presente caso addirittura trattandosi di costatazione di venir meno dell'azione penale per desistenza dalla querela: di conseguenza non è data applicabilità dell'art. 280 CPP (v. decisione 29 maggio 2002 in re A.I. S.A., inc. GIAR 293.2002.1) ed il gravame si rivela così irricevibile;

-occorre tuttavia rilevare l'apparente nullità del contestato dispositivo

n. 3, non rientrando nelle competenze del Procuratore pubblico la pronuncia di una confisca, strettamente riservata ad un giudice (art. 58 CP) e cioè a conclusione del procedimento ad una Corte o al Pretore e, come è qui il caso, "fuori di un procedimento" al Presidente del Tribunale penale cantonale, con procedura rispettosa del diritto di essere sentito (art. 350 CPP): giustizia allora vuole che il magistrato requirente annulli l'irrita confisca e faccia semmai capo al corso voluto dalla legge;

-le contingenze non portano né a carico di spese giudiziarie (per le buone ragioni del reclamante) né a riconoscimento di ripetibili (per l'irricevibilità del reclamo);

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.Il reclamo è irricevibile.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili.

3.La presente decisione è definitiva.

4.Intimazione:

-avv. __________, per sé e per il reclamante;

-Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia del reclamo);

5.Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede.

giudice __________