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Incarto n.INC.2003.22701
Lugano
23 aprile 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 15 aprile 2003 da
Avv. Dr. __________
contro
l'inazione della Procuratrice pubblica avv. __________ nel procedimento di cui all'INC.__________
visto lo scritto 22 aprile 203 della Procuratrice pubblica avv. __________ (titolare dell'incarto dal dicembre
2002) con il quale si riconosce l'oggettiva inattività passata e si comunica che lo stesso giorno si è provveduto a spiccare le necessarie citazioni, si constata che la materiale denegata giustizia è ammessa e l'attività inquirente ripresa;
non apparendo necessario emanare formale decisione quo alla denegata giustizia, il reclamo può essere considerato privo di oggetto e stralciato dai ruoli;
per i quali motivi,
visti gli artt. 174, 173, 303, 307 CP, 169, 178 ss, 280, 284 CPP, 29 CF,
decide:
1.Il reclamo è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano tasse e spese, al reclamante lo Stato verserà la somma di fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
3.Intimazione a:
-PP avv. __________ (con l'INC.__________ di ritorno);
-Avv. Dr. __________.
giudice __________