Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.1999.43609
Lugano
25 aprile 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sullistanza 31 marzo 2003 inoltrata dal
Procuratore Pubblico __________
e volta ad ottenere il sequestro della eccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata della part. __________ RFD __________, già di proprietà di
__________, coniugato con __________, latitante in Italia, __________
(patrocinato di fiducia dallavv. __________)
versata dallUfficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona sul CCP __________ del Tribunale penale cantonale con riferimento allinc. __________;
nellinchiesta penale sfociata nellatto daccusa ACC __________ del 16 ottobre 2000 con il quale laccusato __________ viene deferito alla Corte delle Assise correzionali di __________ per appropriazione indebita, ripetuta e parzialmente continuata, nonché ripetuta falsità in documenti;
preso atto che laccusato (per il tramite del proprio patrocinatore) con le osservazioni del 7 aprile 2003 ha chiesto lintegrale reiezione dellistanza, rinviando per le motivazioni a quanto da lui espresso nei due ricorsi presentati alla CRP il 13 marzo 2003;
viste le osservazioni 3 aprile 2003 della parte civile ___________ che si associa integralmente alla posizione e alle richieste formulate dal Procuratore pubblico;
avuti a disposizione gli atti formanti linc. ACC __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
1.
Nei confronti di __________, il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha condotto uninchiesta penale sfociata nellatto daccusa ACC __________ del 16 ottobre 2000, con il quale laccusato viene deferito alla Corte delle Assise correzionali di __________ per appropriazione indebita, ripetuta e parzialmente continuata, nonché ripetuta falsità in documenti; tutti reati da lui commessi fra gli anni 1989 e 1995 quando, in qualità di responsabile del Consorzio __________ (qui di seguito: __________), ha impiegato a profitto proprio o di terzi poco più di 4,4 milioni di franchi svizzeri, restituiti in misura di poco meno di fr. 1 milione (v. atto daccusa citato).
2.
In data 28 maggio 2002, la Presidente della Corte delle Assise correzionali (di seguito Presidente della Corte) aveva deciso il sequestro della rendita mensile di previdenza di Frs. 3'383.-- versata allaccusato dalla Cassa pensione per il personale, Fondazione della Società __________ ed il versamento della stessa sul conto n. __________ intestato al MP presso la Banca __________, come pure il sequestro del saldo attivo di questultimo conto, misure che, a seguito del ricorso 10/11 giugno 2002 presentato dallaccusato, sono state annullate dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dAppello con decisione 30 luglio 2002 per incompetenza del magistrato che le ha ordinate (v. decisione CRP __________).
Con decisione 28 febbraio 2003, questo giudice su istanza 19 agosto 2002 del Procuratore pubblico __________ ha decretato analogo sequestro.
3.
In data 5 luglio 2002, la Presidente della Corte aveva pure deciso la cancellazione della menzione del divieto della facoltà di disporre (blocco RF) iscritto a seguito di ordine di sequestro 15.6.1999 dellallora Procuratore pubblico __________ - il 16.6.1999 sulla particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ e il contestuale sequestro delleccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata, da parte dellUfficio esecuzione e fallimenti di __________, della suddetta particella.
Contro questo provvedimento laccusato non ha ricorso.
Solo in data 19 settembre 2002, __________, richiamando la sentenza della CRP del 30 luglio 2002, ha scritto alla Presidente della Corte eccependo la nullità della decisione 5 luglio 2002 ed ha chiesto che gli fosse messo a disposizione limporto di Frs. 7'384.45.
Il 13 marzo 2003, __________, non avendo ottenuto la restituzione del suddetto importo, ha interposto ricorso alla Camera dei ricorsi penali per denegata e ritardata giustizia della Presidente della Corte delle Assise correzionali di __________ in tema di restituzioni di averi colpiti da sequestro nullo.
In data 25 marzo 2003 la Presidente della Corte ha trasmesso per conoscenza a questo giudice una copia delle osservazioni inoltrate alla Camera dei ricorsi penali, con allegata la parte dellincarto relativa al sequestro delleccedenza di Frs. 7'385.15 per i suoi incombenti.
Il 31 marzo 2003, il Procuratore pubblico __________, con riferimento allo scritto 25 marzo 2003 della Presidente della Corte alla CRP, ha inoltrato listanza di sequestro qui in esame.
4.
La fattispecie ora in esame appare diversa da quella oggetto della decisione della CRP del 30 luglio 2002 e della decisione 28 febbraio 2003 di questo giudice. In quel caso trattavasi infatti di un nuovo sequestro, resosi necessario dopo lemanazione dellatto daccusa.
Diversamente da quanto sostiene __________ nel menzionato ricorso 13 marzo 2003 alla CRP, la decisione 5 luglio 2002 della Presidente della Corte per altro da lui non impugnata è valida ed esplica tuttora i suoi effetti. A mente di questo giudice, non trattasi infatti di un nuovo sequestro, ma di un semplice provvedimento messo in atto con laccordo delle parti - di sostituzione delloggetto del sequestro che era stato decretato in data 15 giugno 1999 dallallora Procuratore pubblico __________. Questo provvedimento, consistente nel trasferimento del sequestro dal bene immobile (la part. __________ RFD di __________ nel frattempo realizzata dallUEF di __________) alleccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata dellimmobile, rientra certamente nelle competenze della Presidente della Corte. Daltronde, nelle competenze della Presidente della Corte rientra pure la cancellazione della menzione del divieto della facoltà di disporre (blocco RF) iscritto sulla part. n. __________ RFD di __________, che nessuno neppure __________ - ha mai posto in dubbio.
Del resto, procedendo alla sostituzione delloggetto del sequestro e alla suddetta cancellazione, la Presidente della Corte aveva accertato lesistenza del consenso di tutti gli interessati, ivi compreso del consenso scritto del 24 giugno 2002 dellavv. __________, nuovo patrocinatore di __________.
Alla luce di quanto sopra questo giudice non ha competenza per sequestrare quanto risulta già essere oggetto di sequestro fin dal 15 giugno 1999 (a seguito di ordine di sequestro dellallora Procuratore pubblico __________); provvedimento, questo, che è stato mantenuto dalla Presidente della Corte con decisione 5 luglio 2002 con il consenso di tutti gli interessati sulleccedenza di Frs. 7'384.45 risultante dalla vendita forzata della part. __________ RFD di __________ e con contestuale cancellazione della menzione del blocco iscritto a RF sulla suddetta particella.
Listanza 31 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________ va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG) e impugnabile alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello entro dieci giorni dallintimazione (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi, visti i citati articoli di legge,
decide
1.Listanza 31 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________ in materia di sequestro é irricevibile.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione a:
-Presidente della Corte delle Assise correzionali, giudice __________ (con inc. TPC __________ di ritorno);
-Procuratore pubblico __________;
-avv. __________, per sé e per laccusato __________;
-avv. __________, per sé e per la PC __________.
giudice __________