Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 __________ è stato arrestato il 26 giugno 2002 siccome sospettato di avere commesso atti sessuali con la nipote, nata nel 1988. Contro di lui il Procuratore pubblico __________ ha promosso laccusa per ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti; laccusa è stata in seguito estesa pure ai reati di ripetuta violenza carnale e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.
Larresto è stato confermato da questo ufficio il 27 giugno 2002, ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dellistruzione e grave pericolo di collusione (inc. GIAR __________, doc. _).
E. 2 Il carcere preventivo cui è astretto __________ è stato prorogato una prima volta, per un periodo di tre (3) mesi, con decisione 13 dicembre 2002 (GIAR __________). Questultima decisione è stata confermata in data 15 gennaio 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello e in data 7 marzo 2003 dal Tribunale Federale.
Con decisione 24 marzo 2003, questo giudice ha concesso una seconda proroga del carcere preventivo fino al 18 aprile 2003.
Una terza istanza di proroga del carcere preventivo presentata dal Procuratore pubblico in data 8 aprile 2003 è stata stralciata dai ruoli il 14 aprile 2003, in quanto in quella stessa data il magistrato inquirente ha notificato la chiusura dellistruzione formale.
Il 24 aprile 2003 il magistrato inquirente ha nel frattempo emanato latto daccusa, con il quale __________ viene deferito dinanzi alla Corte delle Assise criminali di __________.
E. 3 Con listanza di libertà provvisoria qui in discussione, laccusato chiede di essere immediatamente scarcerato in quanto, a suo dire, benché con la chiusura dellistruttoria formale il carcere preventivo venga prorogatoope legisgiusta lart. 102 CPP:
tuttavia il cpv. 3 dello stesso articolo non può trovare applicazione nella fattispecie. Secondo la dottrina il cpv. 3 che prevede una breve proroga per lemissione dellatto daccusa e laggiornamento del dibattimento entra in considerazione solo entro i sei mesi previsti per la chiusura dellistruttoria formale. Qualora listruttoria non si chiudesse entro tali termini è necessaria unulteriore proroga secondo lart. 103 CPP (cf. Rusca/Salmina/Verda, Commentario del codice di procedura penale ticinese, n. 13 ad art. 102, pag. 381). Imprescindibili, sono poi i requisiti posti dallart. 95 CPP. Nel caso concreto il GIAR non solo non ha accolta la proroga di tre mesi (ciò che significava consentire al Procuratore la conclusione dellistruttoria formale, la relativa emanazione dellatto daccusa e laggiornamento del dibattimento) ma ha voluto porre un termine ben preciso al carcere preventivo stabilendo il giorno 18 aprile 2003 come termine ultimo per la protrazione del carcere preventivo
Il Procuratore pubblico esprime preavviso negativo, in quanto a suo dire, i riferimenti dottrinali riportati dallaccusato non hanno alcuna rilevanza e si riferiscono solo ed esclusivamente al cpv. 2 dellart. 102 CPP e che in specie il superamento del carcere preventivo oltre i sei mesi era già stato accordato, a due riprese, sino al 18.04.2003 ricordato inoltre come la chiusura dellistruzione formale ai sensi dellart. 197 CPP dati, come visto, prima di questultima scadenza.
Il magistrato inquirente evidenzia pure che i gravi indizi di colpevolezza a carico dellaccusato e la proporzionalità del carcere preventivo fino ad ora sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento avversano la preventiva scarcerazione di __________ .
Con le osservazioni al preavviso negativo laccusato conferma la propria istanza.
Delle altre argomentazioni delle parti si dirà se necessario, nei considerandi che seguono.
E. 4 Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), lart. 95 CPP corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui laccusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dellart. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dellistruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva.
Leccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti devono però sussistere anche quando, a seguito della chiusura dellistruttoria o dellemanazione dellatto daccusa, il carcere preventivo continuaope legisentro i termini massimi stabiliti dalla legge ai sensi dellart. 102 cpv. 3 CPP, con riferimento ai disposti degli art. 198 CPP e 230 CPP.
Per quanto concerne il pericolo di collusione va ricordato che - secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione allarbitrio (REP 1980 pag. 128).
E. 5 Trattandosi di istanza indirizzata per competenza a questo giudice ex art. 108 cpv. 3 CPP, i presupposti per la detenzione preventiva vanno comunque esaminati d'ufficio.
E. 5.1 La legittimità dellarresto già è stata esaminata in occasione delle precedenti decisioni di questo giudice in materia di libertà provvisoria (decisione 21 ottobre 2002, inc. GIAR __________) e di proroga del carcere preventivo (decisione 13 dicembre 2002, inc. GIAR __________ e decisione 24 marzo 2003, inc. GIAR __________); si deve allora ribadire che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
E. 5.2 In merito allesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio, in primo luogo, a quanto già detto in occasione della precedente decisione su istanza di libertà provvisoria dellaccusato del 21 ottobre 2002 (inc. GIAR __________), confermata dalla CRP con sentenza 22 novembre 2002 e, in secondo luogo, a quanto ribadito nella decisione di proroga del carcere preventivo del 13 dicembre 2002 (inc. GIAR __________), confermata dalla CRP con sentenza 15 gennaio 2003 e dalla I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale con sentenza 7 marzo 2003 e nella decisione di proroga del carcere preventivo del 24 marzo 2003 (inc. GIAR __________).
Lassenza di nuovi elementi di giudizio rende decisamente improponibile rimettere in discussione lesistenza dei presupposti di legge molto recentemente accertati a più livelli e, in ultima analisi, addirittura dalla massima Corte federale.
E. 5.3 In merito al pericolo di collusione va detto che non stupisce il fatto che il Procuratore pubblico e del resto neppure laccusato ne faccia richiamo in questa sede, in quanto è, in questo caso, evidente e del resto già riconosciuto dalla I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale nella sentenza 7 marzo 2003 (consid. 2.3.2) sulla decisione di proroga del carcere preventivo del 13 dicembre 2002, segnatamente là dove dice che:
Tali circostanze non permettono daltra parte di escludere uneventuale completazione dellistruzione formale. In considerazione di quanto esposto, e tenuto conto del genere di reati in esame, dello stretto rapporto tra laccusato e la vittima, della giovane età di questultima più facilmente influenzabile rispetto a un adulto e delle tensioni familiari già manifestatesi, il rischio di collusione non può in concreto essere considerato soltanto astratto e teorico, sicché anche sotto questi profili il giudizio impugnato non viola la costituzione. (cfr. DTF 128 I 149 consid. 3.4).
Il pericolo di collusione è - in questo caso di natura eccezionale - senzaltro destinato a continuare fino al dibattimento, ciò anche in ragione del perdurante atteggiamento negatorio di __________. La Camera dei ricorsi penali, già nella propria decisione del 22 novembre 2002 sulla precedente istanza di libertà provvisoria, evidenziava del resto che:
simile comportamento processuale avvalora il rischio che egli, una volta scarcerato, si adoperi per influenzare a proprio beneficio le persone a lui vicine, segnatamente parenti, conoscenti o, addirittura, la vittima stessa, che nel frattempo può facilmente essere localizzata. Del resto, già attualmente si può parlare di pressioni esercitate dai famigliari su I. (denuncia della zia e della cugina), pressioni che verosimilmente verrebbero accentuate in caso di scarcerazione del ricorrente
E. 5.4 Diversamente da quanto sostiene laccusato, per costante giurisprudenza di questo giudice, nel decorso del carcere preventivo prorogato ai sensi dellart. 103 cpv. 1 lett. a CPP, non è compreso il termine di legge per formulare latto daccusa (cfr. decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2 e decisione 27 agosto 1997 in re S.C., inc. GIAR 684.96.5) e per aggiornare il dibattimento. Di conseguenza, anche nelle fattispecie come quella ora in esame - nelle quali il termine legale di sei mesi di detenzione preventiva è stato prorogato per decisione di questo giudice, la chiusura dellistruttoria proroga per leggeil termine della carcerazione preventiva per altri trenta giorni (art. 102 cpv. 3 CPP, in relazione con lart. 198 CPP) e lemanazione dellatto daccusa che deferisce laccusato alle Assise criminali proroga pure per legge il termine della carcerazione preventiva per ulteriori sessanta giorni (art. 102 cpv. 3 CPP, in relazione con lart. 230 cpv. 2 CPP). Anche questi termini di legge possono del resto essere ulteriormente prorogati, per decisione di questo giudice quando ciò sia necessario per l'emanazione dell'atto di accusa (art. 103 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. decisione 27 agosto 1997 in re S.C., inc. GIAR 684.96.5) e per decisione della Camera dei ricorsi penali quando ciò sia necessario per laggiornamento del dibattimento (art. 103. cpv. 1 lett. b CPP).
Il fatto che dieci giorni dopo la chiusura dellistruttoria il magistrato inquirente abbia già provveduto ad emanare latto daccusa é daltronde garanzia del rispetto del dovere di celerità di cui agli art. 102 cpv. 1 CPP e 176 cpv. 3 CPP.
Pure il principio di proporzionalità è salvo, tenuto conto del carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento, considerando la data dell'arresto dell'accusato (26 giugno 2002) e dei termini di 60 giorni di cui all'art. 230 cpv. 2 CPP per l'aggiornamento del dibattimento e ciò avuto riguardo della gravità dei reati che vengono imputati all'accusato con l'atto di accusa 24 aprile 2003.
E. 6 In conclusione, listanza in discussione si appalesa infondata e come tale deve essere respinta, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza di libertà provvisoria è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione a:
-__________, Presidente della corte delle Assise criminali, __________ (con copia delle osservazioni 28 aprile 2003 del patrocinatore dellaccusato);
-Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni 28 aprile 2003 della Presidente della Corte e del patrocinatore dellaccusato e con lincarto di ritorno);
-avv. __________, per sé e per laccusato (con copia delle osservazioni 28 aprile 2003 della Presidente della Corte);
-Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano - Cadro.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2002.36413
Lugano
29 aprile 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sullistanza di libertà provvisoria presentata il 23/24 aprile 2003 da
__________
attualmente detenuto c/o PCT La Stampa, 6900 Lugano
(rappr. dallavv. __________)
e qui trasmessa per competenza ex art. 108 cpv. 3 CPP, ma comunque con preavviso negativo il 25/28 aprile 2003 dalProcuratore pubblico __________;
viste le osservazioni 28 aprile 2003 dellaccusato, che conferma contenuti e conclusioni dellistanza;
viste le osservazioni 28 aprile 2003 della Presidente della Corte delle Assise criminali, che si rimette alle osservazioni del Procuratore pubblico;
visto lincarto ACC __________ del Ministero pubblico;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
__________ è stato arrestato il 26 giugno 2002 siccome sospettato di avere commesso atti sessuali con la nipote, nata nel 1988. Contro di lui il Procuratore pubblico __________ ha promosso laccusa per ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti; laccusa è stata in seguito estesa pure ai reati di ripetuta violenza carnale e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.
Larresto è stato confermato da questo ufficio il 27 giugno 2002, ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dellistruzione e grave pericolo di collusione (inc. GIAR __________, doc. _).
2.
Il carcere preventivo cui è astretto __________ è stato prorogato una prima volta, per un periodo di tre (3) mesi, con decisione 13 dicembre 2002 (GIAR __________). Questultima decisione è stata confermata in data 15 gennaio 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello e in data 7 marzo 2003 dal Tribunale Federale.
Con decisione 24 marzo 2003, questo giudice ha concesso una seconda proroga del carcere preventivo fino al 18 aprile 2003.
Una terza istanza di proroga del carcere preventivo presentata dal Procuratore pubblico in data 8 aprile 2003 è stata stralciata dai ruoli il 14 aprile 2003, in quanto in quella stessa data il magistrato inquirente ha notificato la chiusura dellistruzione formale.
Il 24 aprile 2003 il magistrato inquirente ha nel frattempo emanato latto daccusa, con il quale __________ viene deferito dinanzi alla Corte delle Assise criminali di __________.
3.
Con listanza di libertà provvisoria qui in discussione, laccusato chiede di essere immediatamente scarcerato in quanto, a suo dire, benché con la chiusura dellistruttoria formale il carcere preventivo venga prorogatoope legisgiusta lart. 102 CPP:
tuttavia il cpv. 3 dello stesso articolo non può trovare applicazione nella fattispecie. Secondo la dottrina il cpv. 3 che prevede una breve proroga per lemissione dellatto daccusa e laggiornamento del dibattimento entra in considerazione solo entro i sei mesi previsti per la chiusura dellistruttoria formale. Qualora listruttoria non si chiudesse entro tali termini è necessaria unulteriore proroga secondo lart. 103 CPP (cf. Rusca/Salmina/Verda, Commentario del codice di procedura penale ticinese, n. 13 ad art. 102, pag. 381). Imprescindibili, sono poi i requisiti posti dallart. 95 CPP. Nel caso concreto il GIAR non solo non ha accolta la proroga di tre mesi (ciò che significava consentire al Procuratore la conclusione dellistruttoria formale, la relativa emanazione dellatto daccusa e laggiornamento del dibattimento) ma ha voluto porre un termine ben preciso al carcere preventivo stabilendo il giorno 18 aprile 2003 come termine ultimo per la protrazione del carcere preventivo
Il Procuratore pubblico esprime preavviso negativo, in quanto a suo dire, i riferimenti dottrinali riportati dallaccusato non hanno alcuna rilevanza e si riferiscono solo ed esclusivamente al cpv. 2 dellart. 102 CPP e che in specie il superamento del carcere preventivo oltre i sei mesi era già stato accordato, a due riprese, sino al 18.04.2003 ricordato inoltre come la chiusura dellistruzione formale ai sensi dellart. 197 CPP dati, come visto, prima di questultima scadenza.
Il magistrato inquirente evidenzia pure che i gravi indizi di colpevolezza a carico dellaccusato e la proporzionalità del carcere preventivo fino ad ora sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento avversano la preventiva scarcerazione di __________ .
Con le osservazioni al preavviso negativo laccusato conferma la propria istanza.
Delle altre argomentazioni delle parti si dirà se necessario, nei considerandi che seguono.
4.
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), lart. 95 CPP corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui laccusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dellart. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dellistruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva.
Leccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti devono però sussistere anche quando, a seguito della chiusura dellistruttoria o dellemanazione dellatto daccusa, il carcere preventivo continuaope legisentro i termini massimi stabiliti dalla legge ai sensi dellart. 102 cpv. 3 CPP, con riferimento ai disposti degli art. 198 CPP e 230 CPP.
Per quanto concerne il pericolo di collusione va ricordato che - secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione allarbitrio (REP 1980 pag. 128).
5.
Trattandosi di istanza indirizzata per competenza a questo giudice ex art. 108 cpv. 3 CPP, i presupposti per la detenzione preventiva vanno comunque esaminati d'ufficio.
5.1
La legittimità dellarresto già è stata esaminata in occasione delle precedenti decisioni di questo giudice in materia di libertà provvisoria (decisione 21 ottobre 2002, inc. GIAR __________) e di proroga del carcere preventivo (decisione 13 dicembre 2002, inc. GIAR __________ e decisione 24 marzo 2003, inc. GIAR __________); si deve allora ribadire che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
5.2
In merito allesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio, in primo luogo, a quanto già detto in occasione della precedente decisione su istanza di libertà provvisoria dellaccusato del 21 ottobre 2002 (inc. GIAR __________), confermata dalla CRP con sentenza 22 novembre 2002 e, in secondo luogo, a quanto ribadito nella decisione di proroga del carcere preventivo del 13 dicembre 2002 (inc. GIAR __________), confermata dalla CRP con sentenza 15 gennaio 2003 e dalla I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale con sentenza 7 marzo 2003 e nella decisione di proroga del carcere preventivo del 24 marzo 2003 (inc. GIAR __________).
Lassenza di nuovi elementi di giudizio rende decisamente improponibile rimettere in discussione lesistenza dei presupposti di legge molto recentemente accertati a più livelli e, in ultima analisi, addirittura dalla massima Corte federale.
5.3
In merito al pericolo di collusione va detto che non stupisce il fatto che il Procuratore pubblico e del resto neppure laccusato ne faccia richiamo in questa sede, in quanto è, in questo caso, evidente e del resto già riconosciuto dalla I. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale nella sentenza 7 marzo 2003 (consid. 2.3.2) sulla decisione di proroga del carcere preventivo del 13 dicembre 2002, segnatamente là dove dice che:
Tali circostanze non permettono daltra parte di escludere uneventuale completazione dellistruzione formale. In considerazione di quanto esposto, e tenuto conto del genere di reati in esame, dello stretto rapporto tra laccusato e la vittima, della giovane età di questultima più facilmente influenzabile rispetto a un adulto e delle tensioni familiari già manifestatesi, il rischio di collusione non può in concreto essere considerato soltanto astratto e teorico, sicché anche sotto questi profili il giudizio impugnato non viola la costituzione. (cfr. DTF 128 I 149 consid. 3.4).
Il pericolo di collusione è - in questo caso di natura eccezionale - senzaltro destinato a continuare fino al dibattimento, ciò anche in ragione del perdurante atteggiamento negatorio di __________. La Camera dei ricorsi penali, già nella propria decisione del 22 novembre 2002 sulla precedente istanza di libertà provvisoria, evidenziava del resto che:
simile comportamento processuale avvalora il rischio che egli, una volta scarcerato, si adoperi per influenzare a proprio beneficio le persone a lui vicine, segnatamente parenti, conoscenti o, addirittura, la vittima stessa, che nel frattempo può facilmente essere localizzata. Del resto, già attualmente si può parlare di pressioni esercitate dai famigliari su I. (denuncia della zia e della cugina), pressioni che verosimilmente verrebbero accentuate in caso di scarcerazione del ricorrente
5.4
Diversamente da quanto sostiene laccusato, per costante giurisprudenza di questo giudice, nel decorso del carcere preventivo prorogato ai sensi dellart. 103 cpv. 1 lett. a CPP, non è compreso il termine di legge per formulare latto daccusa (cfr. decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2 e decisione 27 agosto 1997 in re S.C., inc. GIAR 684.96.5) e per aggiornare il dibattimento. Di conseguenza, anche nelle fattispecie come quella ora in esame - nelle quali il termine legale di sei mesi di detenzione preventiva è stato prorogato per decisione di questo giudice, la chiusura dellistruttoria proroga per leggeil termine della carcerazione preventiva per altri trenta giorni (art. 102 cpv. 3 CPP, in relazione con lart. 198 CPP) e lemanazione dellatto daccusa che deferisce laccusato alle Assise criminali proroga pure per legge il termine della carcerazione preventiva per ulteriori sessanta giorni (art. 102 cpv. 3 CPP, in relazione con lart. 230 cpv. 2 CPP). Anche questi termini di legge possono del resto essere ulteriormente prorogati, per decisione di questo giudice quando ciò sia necessario per l'emanazione dell'atto di accusa (art. 103 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. decisione 27 agosto 1997 in re S.C., inc. GIAR 684.96.5) e per decisione della Camera dei ricorsi penali quando ciò sia necessario per laggiornamento del dibattimento (art. 103. cpv. 1 lett. b CPP).
Il fatto che dieci giorni dopo la chiusura dellistruttoria il magistrato inquirente abbia già provveduto ad emanare latto daccusa é daltronde garanzia del rispetto del dovere di celerità di cui agli art. 102 cpv. 1 CPP e 176 cpv. 3 CPP.
Pure il principio di proporzionalità è salvo, tenuto conto del carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento, considerando la data dell'arresto dell'accusato (26 giugno 2002) e dei termini di 60 giorni di cui all'art. 230 cpv. 2 CPP per l'aggiornamento del dibattimento e ciò avuto riguardo della gravità dei reati che vengono imputati all'accusato con l'atto di accusa 24 aprile 2003.
6.
In conclusione, listanza in discussione si appalesa infondata e come tale deve essere respinta, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza di libertà provvisoria è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione a:
-__________, Presidente della corte delle Assise criminali, __________ (con copia delle osservazioni 28 aprile 2003 del patrocinatore dellaccusato);
-Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni 28 aprile 2003 della Presidente della Corte e del patrocinatore dellaccusato e con lincarto di ritorno);
-avv. __________, per sé e per laccusato (con copia delle osservazioni 28 aprile 2003 della Presidente della Corte);
-Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano - Cadro.
giudice __________