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TI-59526

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-07 · Italiano TI
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Incarto n.INC.2002.5407

Lugano

7 maggio 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/29 aprile 2003 da

__________, attualmente detenuto c/o Carcere di __________

patrocinato dall'avv. __________

contro

le decisioni 11/14 aprile 2003 di deposito atti e complementi d'inchiesta e 22/23 aprile 2003 di proroga del termine del deposito atti, entrambe del Procuratore generale avv. __________ (inc. __________);

visto lo scritto 30 aprile 2003 del Procuratore generale mediante il quale si comunica la concessione di una ulteriore proroga del deposito atti;

preso atto dell'accordo verbale da parte del legale del ricorrente a che il reclamo sia, ora, considerato privo d'oggetto riservato giudizio sulle ripetibili;

ritenuto che lo scritto 30 aprile 2003 del Procuratore generale contiene adesione, perlomeno di fatto, a parte delle richieste del reclamante;

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 138 e 146 CP, 161 ss, 118, 280 ss, 284, 9 cpv. 4 CPP,

decide:

1.Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

2.Non si prelevano tasse e spese, ma al reclamante lo Stato verserà FRS 300.- a titolo di ripetibili.

3.Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

-    Procuratore generale avv. __________.

giudice __________