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TI-59522

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-23 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Sono date legittimazione del reclamante, accusato nel procedimento e destinatario della decisione del Procuratore pubblico, e tempestività del reclamo.

E. 2 Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti.

a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art.

E. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

In merito alla richiesta d'audizione testimoniale, conviene sottolineare l'obbligo di motivazione d'istanze e gravami per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94), non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).

Non occorrono molte parole per evidenziare la genericità (di motivazione) dell'istanza del 14 aprile 2003 (cfr. AI __________), nonché del reclamo, in merito all'audizione della teste.

"Gli artt. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporre assunzione di prove in ogni tempo, nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12)."

Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).

Il materiale, sul quale l'esperto è chiamato a lavorare, ed il metodo (o gli strumenti) utilizzato, non devono dar adito a dubbi particolari, altrimenti si esce dal campo degli accertamenti e si entra in quello delle speculazioni, di nessuna rilevanza in campo penale.

"

Si tratta di una sentenza della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, con la quale viene annullata la condanna di un padre, accusato di atti sessuali nei confronti della figlia di sei anni. Ora, a parte un breve capoverso introduttivo …omissis…, tutta la sentenza si diffonde in un esame dettagliato del lavoro peritale svolto nel concreto incarto: parte dalla convinzione che esistano standard scientifici per l’analisi del grado di verità di dichiarazioni di bambini, fra i quali rileva in particolare la analisi delle dichiarazioni (“Aussageanalyse”, originariamente sviluppata daUndeutsch; DTF cit., consid. 2 p. 85, dove l’Alta Corte riproduce anche una lunga lista di bibliografia). Nel prosieguo della sentenza, i giudici spiegano perché, nel caso concreto, il lavoro dei periti non regga ad un esame dettagliato: contraddizioni fra prima e seconda perizia, criteri metodologici in aperto contrasto con l’univoca dottrina, incompletezza degli esami. Il tutto per concludere che, facendo affidamento sui risultati peritali proposti, la Corte di merito si sia basata su una perizia non concludente. Ciò, in casi estremi, può configurare un arbitrio, e può giustificare l’annullamento di una sentenza (DTF cit., consid. 2 in fine, p. 86, con rinvio a DTF 127 I 38 consid. 2a).

d)  Per il resto, la sentenza si occupa esclusivamente di discutere una ben determinata condanna penale, mostrando cosa intenda l’Alta Corte quando postula un esame critico di una perizia, rispettoso di principi metodologici e scientifici coerenti. Il caso discusso ben si presta ad illustrare quando l’acritica accettazione di una perizia assurga ad arbitrio, tanto numerose ed evidenti sono le pecche del lavoro peritale in quel determinato caso. L’analisi proposta in quella sede illustra come non si deve lavorare, ma non formula positivamente delle regole, disattendendo le quali una perizia psichiatrica siaeo ipsoinattendibile. Al più, oltre a quelle di carattere generale già evidenziate (qui sopra, consid. 4c), gli addetti ai lavori possono estrarvi indicazioni sulla bibliografia cui l’Alta Corte ha fatto riferimento nel contesto di una perizia di attendibilità su minori, rispettivamente quali determinati passaggi di una perizia di questo genere possano essere considerati come unanimemente riconosciuti dalla dottrina: ad esempio l’inammissibilità dell’utilizzo di dichiarazioni della vittima inconcludenti e viziate a monte da domande capziose (loc. cit., consid. 3a p. 87 s.); l’inammissibilità di un giudizio che attribuisca un peso predominante a forme di comunicazione non verbale, quando esse vengano considerate avulse dal contesto verbale (loc. cit., consid. 3c p. 89); l’applicazione di determinati criteri reali (“Realkennzeichen”) sviluppati per l’analisi delle dichiarazioni (“kriterienorientierte Aussageanalyse”) ad espressioni non verbali, addirittura quando si sia in ammessa presenza di dichiarazioni verbali inutilizzabili (loc. cit., consid. 3d

p. 90).

Ma ciò, ancora una volta, non significa positivamente che qualsiasi perizia che seguisse dottrina non menzionata sarebbe inutilizzabile. Nel caso concreto, il Tribunale federale ha utilizzato esclusivamente dottrina di lingua tedesca; ma è più che possibile che in altre circostanze, segnatamente qualora confrontato con un caso francofono o italofono, avrebbe magari attinto (anche) ad altre fonti. Senza dimenticare, da ultimo, il fondamentale principio in virtù del quale è il giudice che deve valutare liberamente ogni prova, e dunque anche una perizia; ed è pertanto semmai la valutazione del giudice, che sarà viziata da arbitrio, non la perizia medesima."

(GIAR 8 novembre 2002 in re D.)

Ritenuto che questo giudice (come già detto) non è chiamato a pronunciarsi sull'attendibilità delle dichiarazioni di _, quindi sull'esito della perizia (essendo, questo, compito del giudice del merito, come peraltro ribadito anche nella sentenza citata dal reclamante: "Die Prüfung der Glaubhaftigkeit von Aussagen ist primär Sache der Gerichte", cfr. cons. 4.), solo ci si dovrà interrogare sulla questione a sapere se le censure avanzate dal reclamante evidenziano effettivamente l'incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti e di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente indichino la presenza di contraddizioni o incomprensibilità interne al lavoro peritale (lacune che concernono la coerenza interna) o in rapporto ad altre prove agli atti, così da necessitare ulteriore approfondimento o, addirittura, nuova perizia (cfr. considerando 4 c.).

f)

Nel caso specifico, le censure sollevate dal reclamante nei confronti della perizia giudiziaria sono generiche e sprovviste di ogni e qualsiasi rinvio ai lavori peritali contestati. Ciò vale anche per le censure sulla "metodologia" utilizzata.

Su quest'ultimo punto va detto che non basta, per ottenere una nuova perizia, asserire che (in quella contestata) è stata omessa l'indicazione dei criteri metodologici, la dottrina ed i test utilizzati (Reclamo p. 4). Anche ammettendo che ciò sia vero (ma tenendo ben presente che in materia vige comunque il principio della "Methodenfreiheit"), queste pretese carenze non bastano certo per giustificare l'allestimento di una nuova perizia anche (ma non solo) perché alle stesse si poteva tranquillamente ovviare con la richiesta di precisazioni mirate, in sede di complemento rispettivamente in sede di delucidazione orale, se non addirittura in sede di formulazione di quesiti di parte ex art. 146 cpv. 1 CPP.

Anche la censura (di metodo in senso proprio) secondo cui i lavori peritali non permettono di distinguere fra risultanze peritali e diagnosi, rendendo le conclusioni non verificabili, è troppo generica per meritare approfondimento ed appare comunque priva di fondamento. Infatti, entrambi i referti (AI __________ e __________) suddividono in capitoli distinti l'anamnesi, la valutazione testistica, le osservazioni peritali, la valutazione clinica, la diagnosi, le conclusioni e le risposte ai quesiti (in modo peraltro conforme alle "Leitlinien" indicate da J. Martinius nel suo contributo al volume "Begutachtung sexuell missbrauchter Kinder", ed. Luchterhand, 2001, p. 15); queste ultime, appaiono chiare e comprensibili (altra cosa è se siano condivisibili, ma questa verifica non compete a questo giudice). Il reclamante non indica dove, all'interno dei lavori peritali o per rapporto ad altre prove acquisite, vi siano contraddizioni o incomprensibilità: si limita ad afferma che il perito non ha valutato l'influsso "dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti" da parte della periziata (Reclamo p. 4, ultimo capoverso). In realtà, il perito non sembra aver omesso di considerare il problema (AI 158 p. 3, 12 e 13), semplicemente non pare averlo ritenuto influente sull'attendibilità.

g)

Alla luce di tutto quanto sopra, non emergono elementi significativi che giustifichino l'estromissione (comunque difficilmente ammissibile in senso stretto non trattandosi di prova illegale o acquisita illecitamente) dagli atti dei referti peritali della dott.ssa __________, rispettivamente (e più correttamente) l'erezione di una nuova perizia. Le questioni sollevate, anche a prescindere dalla loro fondatezza (vista la genericità degli argomenti), potevano e dovevano trovare risposta in sede di complemento e/o delucidazione peritale e, se del caso, potranno trovarla in sede dibattimentale senza particolari problemi.

5.

In conclusione, il reclamo è respinto ai sensi dei considerandi precedenti (con la presente decisione definitiva - cfr. art. 284 CPP), sia per quanto concerne la richiesta di audizione della teste __________, sia per quanto concerne la richiesta di estromettere dagli atti i referti peritali della dott.ssa __________ con imposizione di ordinare l'erezione di una nuova perizia.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 196, 142 ss., 146, 113 ss, 280, 284 CPP,

E. 9 CF;

decide

1.Il reclamo è integralmente respinto.

2.La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.-, e le spese, FRS 70.-, sono a carico del reclamante, il quale rifonderà alle osservanti la somma globale di FRS 400.- a titolo di ripetibili.

3.Intimazione:

-    avv. dott. __________, per sè e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e delle parti civili);

-    avv. __________, per sé e per le parti civili

(con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

-    PP avv. __________

(con copia delle osservazioni delle parti civili e con inc. MP __________ di ritorno).

giudice __________

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.

INC.2001.49205

Lugano

23 maggio 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/28 aprile 2003 da

__________

(rappr. dall'avv. dott. __________)

contro

la decisione, datata 17 aprile 2003, del Procuratore pubblico __________ di rifiuto parziale di complementi istruttori nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (7 maggio 2003) e delle parti civili _ e _

(8 maggio 2003);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

I fatti basilari oggetto del procedimento possono essere riassunti con riferimento a decisione precedente (GIAR 2 maggio 2002, inc. __________):

__________ è accusato di aver commesso i reati menzionati nei confronti delle due figlie adottive _ (1979) e _ (1986), nel primo caso sull'arco di alcuni mesi nel 1991 o 1992, nel secondo caso (relativo ad un unico episodio) nel corso del 1998.

Dall'inchiesta è pure emerso che l'accusato avrebbe commesso atti di natura sessuale anche nei confronti della figlia naturale (_ - 1969), ancorché tali fatti non siano oggetto di formale procedimento in quanto già trascorso il periodo che da luogo a prescrizione (cfr. rapporto d'arresto 6.09.2001, richiesta di conferma d'arresto 7.09.2001).

L'accusato ammette di aver compiuto a più riprese atti di natura sessuale nei confronti della figlia adottiva _, così come nei confronti della figlia naturale _ (un episodio); nega, invece, di aver commesso atti di natura sessuale (in particolare il rapporto completo che è stato denunciato) con la figlia adottiva _ (cfr. Verbale PS __________ 6.09.2001, p. 3, rispettivamente p. 6 e pp. 9/10)."

B.

Il 3 maggio 2002, __________ è stato scarcerato e l'inchiesta è proseguita con l'accusato a piede libero.

Il deposito degli atti è stato decretato l'11 marzo 2003 (AI __________) con scadenza, a seguito di proroga, il 14 aprile 2003 (AI __________). L'accusato, entro il termine assegnato, ha richiesto alcuni complementi istruttori: audizioni di testi, richiamo di un incarto dal SMP, complemento/precisazione della perizia psichiatrica sull'accusato, richiesta di estromissione dagli atti della perizia psichiatrica (referto e complemento) relativa ad una delle vittime e assegnazione di mandato ad altro perito (AI __________).

Mediante decisione, motivata, del 17 aprile 2003 (AI __________), il magistrato inquirente ha accolto alcune delle richieste della difesa di __________ e ne ha rifiutate altre. In particolare ha rifiutato l'estromissione dagli atti della perizia relativa ad una delle vittime, per inciso si tratta della perizia effettuata dalla dott.ssa. __________ relativa a _ (AI __________).

C.

Con il presente reclamo, __________ contesta la decisione del magistrato laddove rifiuta l'audizione dei testi __________ e __________ (quest'ultima poi ammessa - cfr. doc. _ inc. GIAR __________), nonché l'estromissione della perizia __________ con conseguente nomina di nuovo perito.

Il reclamante afferma che la teste __________ dovrebbe riferire circa il vissuto di _ e _ prima dell'adozione, rispettivamente (per la sola _) prima del collocamento presso "Il __________ ". Questa testimonianza (del cui possibile contenuto si sarebbe appreso solo di recente) è rilevante, sempre a mente del reclamante, per determinare la credibilità di _, credibilità che è oggetto di perizia.

In merito alla perizia __________, il reclamante afferma che la stessa trae conclusioni non chiare ed omette di indicare i criteri metodologici utilizzati (dottrina e test). Il referto, non distinguendo tra risultanze peritali e diagnosi e non pronunciandosi sul possibile influsso dell'assunzione di stupefacenti da parte della periziata, presenta conclusioni non verificabili, vizio non sanabile in sede di pubblico dibattimento. Conclude chiedendone l'estromissione dagli atti (con riferimento a DTF 129 I 49 ed al diritto di essere sentito) e nomina di nuovo perito giudiziario.

Le prove richieste hanno, sempre a mente dlla difesa, carattere di novità e rilevanza per le conclusioni del magistrato inquirente.

D.

Con le sue osservazioni del 7 maggio 2003, il magistrato inquirente chiede la reiezione integrale del reclamo.

In merito alla teste __________, viene fatto osservare come la richiesta sia supportata da motivazioni diverse, o quantomeno più estese, in sede di reclamo per rapporto all'istanza originaria. Poco chiare, sempre a giudizio del Procuratore pubblico, sia la novità della prova (non indicata dal reclamante) sia la sua rilevanza ritenuto che _ ha lasciato la Colombia ai fini di affidamento/adozione all'età di due anni ed il consumo di stupefacente è stato oggetto d'analisi da parte del perito __________.

Sul lavoro peritale, il magistrato inquirente fa notare come lo stesso non sia stato oggetto di critiche/censure né di richieste di complemento o/e delucidazione orale. Quest'ultima è stata ordinata d'ufficio dal magistrato ed anche in quella sede il reclamante non ha sollevato alcun problema. Inoltre, il perito ha indicato chiaramente la metodologia seguita ed ha, altrettanto chiaramente distinto valutazione clinica, diagnosi e risposta ai quesiti peritali. Non si comprende, a giudizio del magistrato inquirente, a quale "dottrina" si riferisca il reclamante: questa non può che essere la scienza e la coscienza del perito.

Da ultimo, le contestazioni, così come presentate, risultano alquanto generiche e, quindi, inconferenti.

E.

Anche le parti civili (Osservazioni 8 maggio 2003) si oppongono all'accoglimento del reclamo.

La richiesta di nuove audizioni sul vissuto di _ costituisce una sorta di accanimento nei confronti della (presunta) vittima nel tentativo di screditarla, su questione ampiamente analizzata nella perizia di credibilità. Perizia, solo ora contestata, che invece risponde compiutamente ai quesiti posti. Da ultimo, le parti civili ritengono assurda la richiesta di nuova perizia allorquando quella agli atti non è mai stata oggetto di contestazioni e/o richieste di precisazioni.

Delle altre affermazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

Sono date legittimazione del reclamante, accusato nel procedimento e destinatario della decisione del Procuratore pubblico, e tempestività del reclamo.

2.

Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti.

a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

In merito alla richiesta d'audizione testimoniale, conviene sottolineare l'obbligo di motivazione d'istanze e gravami per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94), non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).

Non occorrono molte parole per evidenziare la genericità (di motivazione) dell'istanza del 14 aprile 2003 (cfr. AI __________), nonché del reclamo, in merito all'audizione della teste.

"Gli artt. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporre assunzione di prove in ogni tempo, nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12)."

Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).

Il materiale, sul quale l'esperto è chiamato a lavorare, ed il metodo (o gli strumenti) utilizzato, non devono dar adito a dubbi particolari, altrimenti si esce dal campo degli accertamenti e si entra in quello delle speculazioni, di nessuna rilevanza in campo penale.

"

Si tratta di una sentenza della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, con la quale viene annullata la condanna di un padre, accusato di atti sessuali nei confronti della figlia di sei anni. Ora, a parte un breve capoverso introduttivo …omissis…, tutta la sentenza si diffonde in un esame dettagliato del lavoro peritale svolto nel concreto incarto: parte dalla convinzione che esistano standard scientifici per l’analisi del grado di verità di dichiarazioni di bambini, fra i quali rileva in particolare la analisi delle dichiarazioni (“Aussageanalyse”, originariamente sviluppata daUndeutsch; DTF cit., consid. 2 p. 85, dove l’Alta Corte riproduce anche una lunga lista di bibliografia). Nel prosieguo della sentenza, i giudici spiegano perché, nel caso concreto, il lavoro dei periti non regga ad un esame dettagliato: contraddizioni fra prima e seconda perizia, criteri metodologici in aperto contrasto con l’univoca dottrina, incompletezza degli esami. Il tutto per concludere che, facendo affidamento sui risultati peritali proposti, la Corte di merito si sia basata su una perizia non concludente. Ciò, in casi estremi, può configurare un arbitrio, e può giustificare l’annullamento di una sentenza (DTF cit., consid. 2 in fine, p. 86, con rinvio a DTF 127 I 38 consid. 2a).

d)  Per il resto, la sentenza si occupa esclusivamente di discutere una ben determinata condanna penale, mostrando cosa intenda l’Alta Corte quando postula un esame critico di una perizia, rispettoso di principi metodologici e scientifici coerenti. Il caso discusso ben si presta ad illustrare quando l’acritica accettazione di una perizia assurga ad arbitrio, tanto numerose ed evidenti sono le pecche del lavoro peritale in quel determinato caso. L’analisi proposta in quella sede illustra come non si deve lavorare, ma non formula positivamente delle regole, disattendendo le quali una perizia psichiatrica siaeo ipsoinattendibile. Al più, oltre a quelle di carattere generale già evidenziate (qui sopra, consid. 4c), gli addetti ai lavori possono estrarvi indicazioni sulla bibliografia cui l’Alta Corte ha fatto riferimento nel contesto di una perizia di attendibilità su minori, rispettivamente quali determinati passaggi di una perizia di questo genere possano essere considerati come unanimemente riconosciuti dalla dottrina: ad esempio l’inammissibilità dell’utilizzo di dichiarazioni della vittima inconcludenti e viziate a monte da domande capziose (loc. cit., consid. 3a p. 87 s.); l’inammissibilità di un giudizio che attribuisca un peso predominante a forme di comunicazione non verbale, quando esse vengano considerate avulse dal contesto verbale (loc. cit., consid. 3c p. 89); l’applicazione di determinati criteri reali (“Realkennzeichen”) sviluppati per l’analisi delle dichiarazioni (“kriterienorientierte Aussageanalyse”) ad espressioni non verbali, addirittura quando si sia in ammessa presenza di dichiarazioni verbali inutilizzabili (loc. cit., consid. 3d

p. 90).

Ma ciò, ancora una volta, non significa positivamente che qualsiasi perizia che seguisse dottrina non menzionata sarebbe inutilizzabile. Nel caso concreto, il Tribunale federale ha utilizzato esclusivamente dottrina di lingua tedesca; ma è più che possibile che in altre circostanze, segnatamente qualora confrontato con un caso francofono o italofono, avrebbe magari attinto (anche) ad altre fonti. Senza dimenticare, da ultimo, il fondamentale principio in virtù del quale è il giudice che deve valutare liberamente ogni prova, e dunque anche una perizia; ed è pertanto semmai la valutazione del giudice, che sarà viziata da arbitrio, non la perizia medesima."

(GIAR 8 novembre 2002 in re D.)

Ritenuto che questo giudice (come già detto) non è chiamato a pronunciarsi sull'attendibilità delle dichiarazioni di _, quindi sull'esito della perizia (essendo, questo, compito del giudice del merito, come peraltro ribadito anche nella sentenza citata dal reclamante: "Die Prüfung der Glaubhaftigkeit von Aussagen ist primär Sache der Gerichte", cfr. cons. 4.), solo ci si dovrà interrogare sulla questione a sapere se le censure avanzate dal reclamante evidenziano effettivamente l'incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti e di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente indichino la presenza di contraddizioni o incomprensibilità interne al lavoro peritale (lacune che concernono la coerenza interna) o in rapporto ad altre prove agli atti, così da necessitare ulteriore approfondimento o, addirittura, nuova perizia (cfr. considerando 4 c.).

f)

Nel caso specifico, le censure sollevate dal reclamante nei confronti della perizia giudiziaria sono generiche e sprovviste di ogni e qualsiasi rinvio ai lavori peritali contestati. Ciò vale anche per le censure sulla "metodologia" utilizzata.

Su quest'ultimo punto va detto che non basta, per ottenere una nuova perizia, asserire che (in quella contestata) è stata omessa l'indicazione dei criteri metodologici, la dottrina ed i test utilizzati (Reclamo p. 4). Anche ammettendo che ciò sia vero (ma tenendo ben presente che in materia vige comunque il principio della "Methodenfreiheit"), queste pretese carenze non bastano certo per giustificare l'allestimento di una nuova perizia anche (ma non solo) perché alle stesse si poteva tranquillamente ovviare con la richiesta di precisazioni mirate, in sede di complemento rispettivamente in sede di delucidazione orale, se non addirittura in sede di formulazione di quesiti di parte ex art. 146 cpv. 1 CPP.

Anche la censura (di metodo in senso proprio) secondo cui i lavori peritali non permettono di distinguere fra risultanze peritali e diagnosi, rendendo le conclusioni non verificabili, è troppo generica per meritare approfondimento ed appare comunque priva di fondamento. Infatti, entrambi i referti (AI __________ e __________) suddividono in capitoli distinti l'anamnesi, la valutazione testistica, le osservazioni peritali, la valutazione clinica, la diagnosi, le conclusioni e le risposte ai quesiti (in modo peraltro conforme alle "Leitlinien" indicate da J. Martinius nel suo contributo al volume "Begutachtung sexuell missbrauchter Kinder", ed. Luchterhand, 2001, p. 15); queste ultime, appaiono chiare e comprensibili (altra cosa è se siano condivisibili, ma questa verifica non compete a questo giudice). Il reclamante non indica dove, all'interno dei lavori peritali o per rapporto ad altre prove acquisite, vi siano contraddizioni o incomprensibilità: si limita ad afferma che il perito non ha valutato l'influsso "dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti" da parte della periziata (Reclamo p. 4, ultimo capoverso). In realtà, il perito non sembra aver omesso di considerare il problema (AI 158 p. 3, 12 e 13), semplicemente non pare averlo ritenuto influente sull'attendibilità.

g)

Alla luce di tutto quanto sopra, non emergono elementi significativi che giustifichino l'estromissione (comunque difficilmente ammissibile in senso stretto non trattandosi di prova illegale o acquisita illecitamente) dagli atti dei referti peritali della dott.ssa __________, rispettivamente (e più correttamente) l'erezione di una nuova perizia. Le questioni sollevate, anche a prescindere dalla loro fondatezza (vista la genericità degli argomenti), potevano e dovevano trovare risposta in sede di complemento e/o delucidazione peritale e, se del caso, potranno trovarla in sede dibattimentale senza particolari problemi.

5.

In conclusione, il reclamo è respinto ai sensi dei considerandi precedenti (con la presente decisione definitiva - cfr. art. 284 CPP), sia per quanto concerne la richiesta di audizione della teste __________, sia per quanto concerne la richiesta di estromettere dagli atti i referti peritali della dott.ssa __________ con imposizione di ordinare l'erezione di una nuova perizia.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 196, 142 ss., 146, 113 ss, 280, 284 CPP, 9 CF;

decide

1.Il reclamo è integralmente respinto.

2.La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.-, e le spese, FRS 70.-, sono a carico del reclamante, il quale rifonderà alle osservanti la somma globale di FRS 400.- a titolo di ripetibili.

3.Intimazione:

-    avv. dott. __________, per sè e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e delle parti civili);

-    avv. __________, per sé e per le parti civili

(con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

-    PP avv. __________

(con copia delle osservazioni delle parti civili e con inc. MP __________ di ritorno).

giudice __________