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TI-59507

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-07-10 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Il ricorso è evaso, in quanto privo di oggetto.
  2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
  3. Intimazione: -    __________; -    Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona (incarto ABB __________ di ritorno). giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.INC.2001.27401

Lugano

10 luglio 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 maggio 2001 da

__________

contro

la decisione 2 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni che gli ha fatto divieto di abbandonare i territori dei comuni di __________;

preso atto della comunicazione 8 luglio 2003 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che dichiara che il mantenimento della misura impugnata non ha più ragione di sussistere e chiede di voler stralciare dai ruoli la procedura ricorsuale pendente;

considerato di conseguenza che il ricorso è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza conseguenza di spese giudiziarie;

richiamata la legge cantonale di applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri ed in particolare i suoi art. 3 cpv. 2 lett. b, h e 32;

decide:

1.      Il ricorso è evaso, in quanto privo di oggetto.

2.      Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.      Intimazione:

-    __________;

-    Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona (incarto ABB __________ di ritorno).

giudice __________