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TI-59498

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-04-19 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato.

E. 2 a)        In punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, va premesso che sin dal momento dell’arresto l’accusato nega con veemenza ogni e qualsiasi attenzione sessuale nei confronti dei tre maschietti (v. verbali MP 24 ottobre 2001, inc. MP doc. 1.2 p. 1 s.; 13 novembre 2001, inc. MP doc. 1.3,

p. 1.3; 20 novembre 2001, inc. MP doc. 1.4,passim; 18 dicembre 2001, inc. MP s.n., p. 2; come l’accusato possa negare [v. osservazioni, cit., p. 2 in fine] di negare – con buona pace per l’inevitabile gioco di parole –, appare sinceramente incomprensibile). Di questi ultimi, tuttavia, due – ___________ (audizioni del 9 e del 12 novembre 2001, cit.) e ___________ (audizioni videoregistrate 9 novembre e 14 dicembre 2001, agli atti MP in videocassetta) – hanno ripetutamente confermato agli inquirenti quanto già detto alla mamma ed alla pedagogista che li segue (v. rispettivi verbali MP, agli atti MP doc. 2.4 ss.), ovvero che ___________ li aveva ripetutamente toccati sui genitali, uno di loro precisando altresì che l’accusato l’aveva baciato nelle parti intime, e si era fatto a sua volta toccare il pene. Ancora ___________ ed ___________ confermano che l’accusato avrebbe commesso atti simili anche nei confronti del terzo bambino ___________, che non ha ancora potuto essere sentito.

b)        Non è notoriamente compito di questo giudice esprimersi definitivamente sulla colpevolezza dell’accusato. In proposito, deve bastare un esame a prima vista, in base a criteri di mera verosimiglianza, sia perché questo giudice si pronuncia di regola ad inchiesta non ancora completata (sicché nuovi elementi di giudizio potrebbero aggiungersi), sia per non pregiudicare l’esame sul fondo da parte della Corte di merito. Ma a livello di pura verosimiglianza, non si può qui che richiamare le considerazioni proposte già in occasione della precedente istanza di libertà provvisoria: “vi è in primo luogo l'autodenuncia per i fatti commessi ai danni di I. (inc. MP doc. 1), confermata in termini equivalenti dalla bambina (inc. MP doc. 6). Per quanto riguarda i presunti abusi commessi ai danni dei bambini maschi, va detto che le dichiarazioni delle vittime appaiono coerenti nel tempo (___________, ad esempio, si è espresso in termini univoci di fronte alla pedagogista, alla mamma e al Magistrato dei minorenni, v. inc. MP doc. 7, 9 e verbale 9 novembre 2001, s. n.) e nel contenuto, anche se raffrontate le une con le altre (si vedano ad esempio il già citato verbale di ___________ e le dichiarazioni 19 novembre 2001 di ___________, all'incarto MP in videocassetta; sulle dichiarazioni di ___________, v. anche i verbali Messi 16 e 19 novembre 2001, agli atti MP s.n.)” (come qui,verbatim, decisione 23 novembre 2001 sull’istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. 2).

E. 4 a)        Chiare e pacifiche sono le esigenze istruttorie ancora da evadere, consistenti essenzialmente nella completazione delle audizioni delle vittime – audizioni, come rettamente rileva l’accusa (istanza, loc. cit.), più delicate in quanto riguardanti vittime minorenni o addirittura bambini – ed alla completazione della perizia di credibilità delle stesse vittime. Inoltre, queste ultime risultanze dovranno essere ulteriormente prospettate all’accusato, senza che sussista già oggi la possibilità di anticipatamente valutare se da questi prossimi passi istruttori sgorgherà la necessità di procedere all’assunzione di ulteriori prove. Senza dimenticare che per la completazione dell’istruttoria dovranno seguire gli inevitabili passi formali del deposito degli atti e della chiusura.

b)        Quando ritiene di dover porre un limite alla sua carcerazione preventiva in concomitanza con la consegna della perizia di credibilità sui bambini, l’accusato sembra effettivamente non considerare l’eventualità che l’ulteriore prosieguo dell’inchiesta nei suoi confronti possa comportare l’assunzione di mezzi di prova ancora passibili di soffrire sotto manovre collusive da parte sua: ad esempio le esplicitamente preannunciate “perizia di parte e quella successiva di approfondimento della perizia giudiziaria” (osservazioni, cit., p. 2) potrebbero senz’altro soffrire una grave relativizzazione della loro forza probatoria se l’accusato avesse la possibilità di contattare le presunte vittime e/o la sua già compagna.

c)         Se ne può pertanto concludere che continuano a sussistere esigenze istruttorie impossibili da soddisfare con l’imputato in libertà provvisoria, e dunque tali da non permettere la sua anticipata messa in libertà. Né è possibile, a questo stadio dell’istruttoria, decidere sin d’ora in modo vincolante se a fine giugno, rassegnata la perizia di credibilità sulle presunte vittime, esigenze di tal genere continueranno a sussistere.

E. 5 a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v.Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294;Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

d)        Ne discende, in conclusione, che a carico di ___________ deve essere ritenuto serio e concreto pericolo di recidiva, a valere quale principale motivo per il rifiuto della sua rimessa in libertà provvisoria.

E. 7 In conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché e soprattutto di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata – quattro mesi (v. istanza, cit., p. 5) – appare adeguata. L’istanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

d e c i d e :

1.L’istanza 15 aprile 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto ___________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo23 agosto 2002compreso.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

-avv. __________, per sé e per l’accusato;

-Procuratore Pubblico avv. __________, con le osservazioni 17/18 aprile 2002 dell’accusato, e l’inc. MP 4247/2001/BA/mg di ritorno;

-Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice __________

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

N. 582.2001.4 M                                                        Lugano, 19 aprile 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza 15 aprile 2002 inoltrata dal

Procuratore Pubblicoavv. __________, Lugano

e volta ad ottenere la proroga di quattro mesi, ovvero sino al 23 agosto 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale, violazione del dovere di assistenza o educazione;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 4247/2001/BA/mg;

ritenuto

in fatto:

Il pericolo di collusione, già ammesso precedentemente da questo giudice, sarebbe particolarmente sentito poiché nel frattempo è stata commissionata una perizia di credibilità delle presunte vittime, il cui esito potrebbe essere seriamente compromesso da “comportamenti inappropriati” (loc. cit., p. 4) che dovesse assumere l’accusato. Il pericolo di recidiva, pure già ammesso in occasione della citata decisione sull’istanza di libertà provvisoria (cit., consid. 4), sarebbe stato confermato dal perito psichiatra (istanza, cit., p. 4).

Sussisterebbero inoltre ancora esigenze istruttorie, segnatamente la seconda audizione di ___________ (terza, se si considerano separatamente le due audizioni del 9 e del 12 novembre 2001, inc. MP doc. 3.2 e 3.3) ed un nuovo tentativo di sentire ___________, il più giovane fra le presunte vittime, apparentemente particolarmente refrattario ad esprimersi su quanto subito (descritto da due delle altre presunte vittime).

D.

___________, da parte sua, in sede di osservazioni 17/18 aprile 2002 (inc. Giar 582.2002.4 doc. 3) si diffonde essenzialmente in critiche sulla valenza formale del rapporto proctologico, e di contenuto sulla perizia psichiatrica effettuata sull’accusato (loc. cit., p. 2). Per quanto attiene ai requisiti della propria detenzione preventiva in senso stretto, ___________ contesta la fondatezza del pericolo di recidiva attribuitogli, che sarebbe la conseguenza della mancata considerazione, da parte del perito, di “aspetti oggettivi quali l’autodenuncia dell’accusato o l’audizione di un ragazzo che nega ogni comportamento anomalo dell’accusato in presenza di altri ragazzini nudi” (osservazioni, cit., p. 2). Sostanzialmente, le conclusioni della perizia non attesterebbero un pericolo di recidiva sufficientemente concreto, e dunque compatibile con dottrina e giurisprudenza (ibid.). Contestato anche un atteggiamento negatorio da parte sua (ibid.), l’accusato conclude dichiarandosi disposto ad accettare una proroga della propria carcerazione, tuttavia di durata inferiore a quanto prospettato dal Procuratore Pubblico: una volta rassegnata la perizia di credibilità sulle presunte vittime, a fine giugno, i bisogni dell’istruttoria verrebbero meno, e con essi pure la legittimità e la proporzionalità della carcerazione preventiva (loc. cit., p. 3).

Considerato

in diritto:

1.

La legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato.

2.

a)        In punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, va premesso che sin dal momento dell’arresto l’accusato nega con veemenza ogni e qualsiasi attenzione sessuale nei confronti dei tre maschietti (v. verbali MP 24 ottobre 2001, inc. MP doc. 1.2 p. 1 s.; 13 novembre 2001, inc. MP doc. 1.3,

p. 1.3; 20 novembre 2001, inc. MP doc. 1.4,passim; 18 dicembre 2001, inc. MP s.n., p. 2; come l’accusato possa negare [v. osservazioni, cit., p. 2 in fine] di negare – con buona pace per l’inevitabile gioco di parole –, appare sinceramente incomprensibile). Di questi ultimi, tuttavia, due – ___________ (audizioni del 9 e del 12 novembre 2001, cit.) e ___________ (audizioni videoregistrate 9 novembre e 14 dicembre 2001, agli atti MP in videocassetta) – hanno ripetutamente confermato agli inquirenti quanto già detto alla mamma ed alla pedagogista che li segue (v. rispettivi verbali MP, agli atti MP doc. 2.4 ss.), ovvero che ___________ li aveva ripetutamente toccati sui genitali, uno di loro precisando altresì che l’accusato l’aveva baciato nelle parti intime, e si era fatto a sua volta toccare il pene. Ancora ___________ ed ___________ confermano che l’accusato avrebbe commesso atti simili anche nei confronti del terzo bambino ___________, che non ha ancora potuto essere sentito.

b)        Non è notoriamente compito di questo giudice esprimersi definitivamente sulla colpevolezza dell’accusato. In proposito, deve bastare un esame a prima vista, in base a criteri di mera verosimiglianza, sia perché questo giudice si pronuncia di regola ad inchiesta non ancora completata (sicché nuovi elementi di giudizio potrebbero aggiungersi), sia per non pregiudicare l’esame sul fondo da parte della Corte di merito. Ma a livello di pura verosimiglianza, non si può qui che richiamare le considerazioni proposte già in occasione della precedente istanza di libertà provvisoria: “vi è in primo luogo l'autodenuncia per i fatti commessi ai danni di I. (inc. MP doc. 1), confermata in termini equivalenti dalla bambina (inc. MP doc. 6). Per quanto riguarda i presunti abusi commessi ai danni dei bambini maschi, va detto che le dichiarazioni delle vittime appaiono coerenti nel tempo (___________, ad esempio, si è espresso in termini univoci di fronte alla pedagogista, alla mamma e al Magistrato dei minorenni, v. inc. MP doc. 7, 9 e verbale 9 novembre 2001, s. n.) e nel contenuto, anche se raffrontate le une con le altre (si vedano ad esempio il già citato verbale di ___________ e le dichiarazioni 19 novembre 2001 di ___________, all'incarto MP in videocassetta; sulle dichiarazioni di ___________, v. anche i verbali Messi 16 e 19 novembre 2001, agli atti MP s.n.)” (come qui,verbatim, decisione 23 novembre 2001 sull’istanza di libertà provvisoria, inc. Giar 582.2001.2 doc. 6 consid. 2).

4.

a)        Chiare e pacifiche sono le esigenze istruttorie ancora da evadere, consistenti essenzialmente nella completazione delle audizioni delle vittime – audizioni, come rettamente rileva l’accusa (istanza, loc. cit.), più delicate in quanto riguardanti vittime minorenni o addirittura bambini – ed alla completazione della perizia di credibilità delle stesse vittime. Inoltre, queste ultime risultanze dovranno essere ulteriormente prospettate all’accusato, senza che sussista già oggi la possibilità di anticipatamente valutare se da questi prossimi passi istruttori sgorgherà la necessità di procedere all’assunzione di ulteriori prove. Senza dimenticare che per la completazione dell’istruttoria dovranno seguire gli inevitabili passi formali del deposito degli atti e della chiusura.

b)        Quando ritiene di dover porre un limite alla sua carcerazione preventiva in concomitanza con la consegna della perizia di credibilità sui bambini, l’accusato sembra effettivamente non considerare l’eventualità che l’ulteriore prosieguo dell’inchiesta nei suoi confronti possa comportare l’assunzione di mezzi di prova ancora passibili di soffrire sotto manovre collusive da parte sua: ad esempio le esplicitamente preannunciate “perizia di parte e quella successiva di approfondimento della perizia giudiziaria” (osservazioni, cit., p. 2) potrebbero senz’altro soffrire una grave relativizzazione della loro forza probatoria se l’accusato avesse la possibilità di contattare le presunte vittime e/o la sua già compagna.

c)         Se ne può pertanto concludere che continuano a sussistere esigenze istruttorie impossibili da soddisfare con l’imputato in libertà provvisoria, e dunque tali da non permettere la sua anticipata messa in libertà. Né è possibile, a questo stadio dell’istruttoria, decidere sin d’ora in modo vincolante se a fine giugno, rassegnata la perizia di credibilità sulle presunte vittime, esigenze di tal genere continueranno a sussistere.

5.

a)        Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v.Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294;Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

d)        Ne discende, in conclusione, che a carico di ___________ deve essere ritenuto serio e concreto pericolo di recidiva, a valere quale principale motivo per il rifiuto della sua rimessa in libertà provvisoria.

6.

7.

In conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché e soprattutto di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata – quattro mesi (v. istanza, cit., p. 5) – appare adeguata. L’istanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

d e c i d e :

1.L’istanza 15 aprile 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto ___________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo23 agosto 2002compreso.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

-avv. __________, per sé e per l’accusato;

-Procuratore Pubblico avv. __________, con le osservazioni 17/18 aprile 2002 dell’accusato, e l’inc. MP 4247/2001/BA/mg di ritorno;

-Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.

giudice __________