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N. 570.2001.3 M Lugano, 15 aprile 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sullistanza 3 aprile 2002 inoltrata dal
Procuratore Pubblicoavv. __________
e volta ad ottenere la proroga di tre mesi, ovvero sino al 18 luglio 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, rispettivamente di pornografia;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP 7254/2002/CS/CS;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
-__________ è stato tratto in arresto la sera del 19 ottobre 2001 a seguito delle denunce da parte di bambini, che la sera medesima laccusato avrebbe sottoposto ad atti sessuali (v. rapporto darresto 20 ottobre 2001, inc. Giar 570.2001.1. doc. 2);
-il giorno successivo, questo giudice ha confermato larresto (inc. Giar 570.2001.1 doc. 3), con contestuale intimazione della promozione daccusa per titolo di atti sessuali con fanciulli e pornografia (inc. Giar 570.2001.3 doc. 1);
-dopo comprensibili reticenze iniziali, laccusato ha ammesso sostanzialmente i fatti contestatigli, nel frattempo essendosi linchiesta estesa a circa venti vittime, rispettivamente ad episodi avvenuti sullarco di circa sette anni (v. istanza di proroga 3 aprile 2002, inc. Giar 570.2001.3 doc. 1 p. 2) divenuti purtroppo sempre più gravi e numerosi;
-il Procuratore Pubblico, in sede di istanza (cit., p. 2), sottolinea comunque come linchiesta non possa dirsi ancora conclusa, dovendosi ancora completare le audizioni delle vittime e dellaccusato, segnatamente non avendo la polizia ancora rassegnato il rapporto preliminare dinchiesta. La difesa starebbe considerando leventualità di chiedere laudizione del perito psichiatra. Ma soprattutto, questultimo avrebbe accertato un praticamente sicuro pericolo di recidiva a carico dellaccusato (istanza, loc. cit.);
-laccusato non si è espresso;
-l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
-i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
-la legittimità dellarresto va esaminata dufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dellaccusato;
-si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dallart. 102 cpv. 2 CPP;
-in punto allesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già dettosuprarelativamente alle ampie dichiarazioni dellaccusato medesimo (inoltre, v. ad es. verbale MP 31 ottobre 2001, inc. MP doc. 16,passim; verbale 4 aprile 2001 [recte: 2002], agli atti MP s.n.,passim);
-chiare ed ovvie sono le esigenze istruttorie ancora da evadere, consistenti essenzialmente nella completazione delle audizioni delle vittime audizioni, come rettamente rileva laccusa (istanza, loc. cit.), più delicate in quanto riguardanti vittime minorenni o addirittura bambini , da ulteriormente sottoporre allaccusato;
-altrettanto chiaro appare pure il pericolo di recidiva, come esposto dal Procuratore Pubblico, ammesso dallaccusato medesimo (v. ad es. verbale MP 31 ottobre 2001, inc. MP doc. 16 p. 7) ed attestato dal perito psichiatra (v. perizia dr. __________ 29 gennaio 2002, inc. MP doc. 60, part.
p. 9 [esame psicologico] e p. 32 [risposta alla domanda 3]);
-sulla proporzionalità, rilevata lininterrotta attività inquirente in consonanza con i dettami di legge, va detto che il magistrato inquirente ha esposto le ancora estanti esigenze istruttorie in termini piuttosto vaghi (quante vittime debbano ancora venire sentite, quante volte debba ancora venire interrogato laccusato, quanto tempo si dovrà attendere il rapporto di polizia giudiziaria ecc.). Appare allora difficile esprimersi sulla durata della proroga richiesta. Comunque, la proroga richiesta dovendo contemplare pure il tempo per un adeguato deposito degli atti, ne deriva che per la completazione dellistruttoria il Procuratore Pubblico sembra prospettare circa due mesi lasso di tempo senzaltro non esagerato: anzi, qualora le parti dovessero proporre complementi di prova, la proroga concessa oggi potrebbe non bastare. Inoltre, la durata complessiva della carcerazione preventiva dellaccusato, già patita e ancora prospettabile, appare ben inferiore alla pena cui egli va incontro per i fatti attribuitigli (ed ammessi);
-resta ovviamente impregiudicato lobbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dellistruttoria formale ed allemanazione dellatto daccusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
-in conclusione, listanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di recidiva. Pure la durata postulata tre mesi (v. istanza, cit., p. 2) appare adeguata. Listanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
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Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
1.Listanza 3 aprile 2002 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto laccusato viene prorogata sino al prossimo18 luglio 2002compreso.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé e per laccusato;
-Procuratore Pubblico avv. __________, con linc. MP 7254/2001/CS/CS di ritorno;
-Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________