Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag. 24)(come qui,verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar 991.98.14, consid. 2 p. 5; integralmente riportato dal reclamante ____________, v. reclamo, cit., pto. 2
p. 2-3).
E. 2 Trattandosi, come visto al considerando precedente, di decisione con importanti riflessi pratici sulla posizione dellaccusato e delle altre parti, essa è impugnabile. Poiché decisione attinente alla fase istruttoria predibattimentale, essa è impugnabile con reclamo al Giudice dellistruzione e dellarresto (decisione 6 marzo 2002 in re G. e V., incc. Giar 803.98.4 e 804.98.6, consid. 5 p. 3). Ne discende, allora, che la decisione di disgiunzione deve essere sufficientemente motivata ed indicare i rimedi di diritto, con relativi termini per proporli (art. 6 CPP; per una costellazione simile, il decreto di sequestro, v. Rep. 130 [1997] n. 101 consid. 6 p. 298).
La legittimazione dei reclamanti, entrambi parti al procedimento, non fa dubbio. Una trattazione congiunta di entrambi i reclami si impone in considerazione dellidentità della decisione impugnata e delle censure sollevate; inoltre, anche se trattati separatamente, i rispettivi gravami avrebbero comunque dovuto essere portati a conoscenza delle altre parti per eventuali osservazioni.
E. 3 Nel caso di specie, le condizioni di cui allart. 6 CPP non sono soddisfatte: non solo la decisione non permette di comprendere quali preminenti motivi, quale ponderazione di interessi, possano aver spinto il Procuratore Pubblico a considerare iniquo il mantenimento della congiunzione degli incarti menzionati. Addirittura, non si comprende se il magistrato inquirente abbia voluto disgiungere ogni singolo procedimento da tutti gli altri (come parrebbe a prima vista alla lettura della decisione impugnata), o se invece abbia lasciata aperta la possibilità di procedere congiuntamente almeno per alcuni degli accusati rispettivamente indiziati. Neppure si comprende, fra laltro, quali fra le persone menzionate siano effettivamente accusate o soltanto indiziate.
Ciò rende impossibile allo stesso reclamante ____________ apportare concrete obiezioni, poiché e ben lo si comprende scorrendo le varie ipotesi che snocciola in sede di reclamo (cit., pto. 3 e 4, p. 3-4) neppure sa quali siano gli esatti termini della disgiunzione.
E. 4 Non apparendo allora del tutto possibile pronunciarsi sulla fondatezza della disgiunzione ordinata dal Procuratore Pubblico, non ha alcun senso addentrarsi nellipotesi di parziale disgiunzione degli incarti riguardanti il reclamante ed il coaccusato ____________ formante l'oggetto della conclusione subordinata proposta da ____________. Si impone semplicemente lintegrale accoglimento del reclamo per insufficiente motivazione del decreto avversato.
E. 5 a) La decisione di chiusura dell'istruttoria non è, di principio, soggetta ad impugnativa, trattandosi di semplice constatazione del Procuratore Pubblico di completamento della fase di acquisizione delle prove (decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 3 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione 17 ottobre 1994 in re J.K., inc. Giar 32.94.3 pag. 4).
b) È tuttavia doveroso attirare lattenzione sul fatto che il codice di rito dà per scontata, quale presupposto per il rinvio a giudizio rispettivamente per lemanazione del decreto di abbandono, lavvenuta corretta chiusura dellistruzione formale (art. 198 cpv. 1 CPP). Se la chiusura dellistruzione formale non avviene in modo corretto, può essere eccezionalmente impugnata, per permettere il rinvio dellincarto al magistrato inquirente affinché perfezioni la fase istruttoria di sua competenza: per costante giurisprudenza di questo ufficio è il caso, ad esempio, se non è stata esaurita lassunzione delle prove attraverso eventuale completazione ad istanza delle parti (art. 196 CPP; così in decisione 1° marzo 2002 in re L., inc. Giar 286.97.3, consid. 2b p. 5; v. già decisione 19 dicembre 1996 in re C., inc. Giar 136.93.4, p. 2; decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 4 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318).
c) Ciò deve valere a maggior ragione per il caso qui discusso, dove la posizione dellaccusato che si vede deferito da solo alla Corte di merito, dopo aver fatto oggetto di uninchiesta per reati commessi in correità o complicità con altri, senza neppure sapere perché il suo procedimento sia stato disgiunto da quello degli altri accusati o indiziati è almeno altrettanto gravemente compromessa dalla decisione di disgiunzione avversata.
d) Anche la parte civile, poi, può non essere indifferente alla decisione impugnata: è evidente che dalla costellazione di accusati che la Corte si vedrà chiamata a giudicare potrà dipendere non soltanto laccertamento delle rispettive responsabilità penali, ma anche la quantificazione dei rispettivi obblighi risarcitori.
E. 6 Laccoglimento del reclamo comporta lannullamento della decisione di chiusura dellistruzione formale, ed il rinvio dellincarto al Procuratore Pubblico perché abbia a sanare la decisione impugnata nel senso di quanto dettosupra(consid. 3). Ciò comporta, inevitabilmente, conseguente declaratoria di formale nullità dellatto daccusa nel frattempo emanato siccome intempestivo rispetto alla chiusura dellistruttoria (così già decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318, consid. 5 in fine, p. 5; v. anche la già citata decisione 1° marzo 2002 in re L., inc. Giar 286.97.3, consid. 2c p. 5). Sia abbondanzialmente constatato che il Procuratore Pubblico ha inoltrato a proprio rischio e pericolo latto daccusa singolo contro ____________ (ACC 31/2002/ES/pr) soli cinque giorni dopo la qui contestata decisione di disgiunzione (con contestuale chiusura), ovvero quando il termine per limpugnazione della disgiunzione e/o della chiusura ancora non era scaduto.
E. 7 Ne discende, in conclusione, che le censure formali sollevate dai reclamanti appaiono fondate. In accoglimento dei reclami, lincarto viene restituito al Ministero Pubblico per nuova decisione (motivata) su uneventuale disgiunzione dei procedimenti diretti contro le persone menzionate in ingresso.
Lesito dei reclami vuole che tassa e spese di giustizia restino a carico del Cantone Ticino, che verserà ad entrambi i reclamanti limporto di fr. 400. ciascuno a titolo di ripetibili.
* * *
Per i quali motivi
richiamate le norme di legge menzionate ed in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
d e c i d e :
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 23.2001.17/18 M Lugano, 15 aprile 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 11 aprile 2002 da
e sul reclamo inoltrato in data 12/15 aprile 2002 da
Banca ____________, Lugano
avverso la decisione 3 aprile 2002, tramite la quale ilProcuratore Pubblicoavv. __________ ha disposto la disgiunzione dei procedimenti penali, rispettivamente delle informazioni preliminari, avviati nei confronti dellaccusato reclamante e di____________(avv. __________),____________(avv. __________),____________(avv. __________) e____________(avv. dott. __________);
potendosi prescindere da unintimazione dei gravami per osservazioni;
avuti a disposizioni gli atti formanti linc. MP 126/2001/ES/ES;
ritenuto
in fatto:
A.
____________, arrestato una prima volta il 12 gennaio 2001 e rilasciato il giorno successivo, è stato in detenzione preventiva dall11 giugno 2001 al 31 gennaio 2002 (rilasciato su cauzione con decisione 25 gennaio 2002 [inc. Giar 23.2001.16], versata appunto in data 31 gennaio 2002), in quanto sospetto autore in correità con ____________ di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza in connessione con la gestione del conto __________ di titolarità del fu ____________ e, più in generale, con la sua attività di direttore della Banca ____________ di Lugano (su quanto precede v., più in esteso, decisione 3 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.12, consid. A p. 1-2).
B.
Con decisione 3 aprile 2002, qui impugnata (inc. Giar 23.2001.17 doc. 2), il Procuratore Pubblico ha chiuso listruzione formale nei confronti di ____________, e ha nel contempo disposto la disgiunzione dei procedimenti penali, rispettivamente delle informazioni preliminari, avviati nei confronti dei suddetti indagati (loc. cit.), ossia dellaccusato reclamante e delle altre persone menzionate in epigrafe.
C.
Con il reclamo qui discusso (inc. Giar 23.2001.17 doc. 1), ____________ insorge contro la menzionata decisione, eccependo in primo luogo che essa non è motivata (loc. cit., pto. 1 p. 2), motivo per cui non sarebbe chiaro perché il PP labbia emessa (loc. cit., pto. 3 p. 3). Secondariamente, e nel merito, laccusato reclamante lascia intendere che potrebbe anche prendere in considerazione una disgiunzione del procedimento contro di lui da quelli pendenti contro ____________ e ____________, eventualmente ma con riserve anche da quello contro ____________ (ibid.), ma in nessun caso può invece accettare la disgiunzione del suo dal procedimento contro ____________ (loc. cit., pto. 4 p. 3). Conclude chiedendo in via principale, lannullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al magistrato inquirente, affinché provveda ad emettere una decisione motivata; subordinatamente, chiede lannullamento della decisione impugnata nella sola misura in cui ordina la disgiunzione dei procedimenti a carico di ____________ e ____________ (loc. cit., p. 4).
D.
Con allegato 12/15 aprile 2002 (inc. 23.2001.18 doc. 1), del tutto indipendente da quello dellaccusato ____________, anche la Banca ____________ chiede lannullamento dellordine di disgiunzione (petitum, pto. 1 p. 4). Anche gli argomenti sono i medesimi: linsufficiente motivazione (loc. cit., pti. 6-8 p. 2-3) e linadeguatezza sostanziale della decisione, contraria alla legge ed agli interessi della parte civile (loc. cit., pto. 9 p. 3-4).
E.
Nel caso di specie, può essere anticipato che la decisione scaturisce da considerazioni di mero diritto formale, sulla definizione delle quali le parti non hanno alcun influsso: pertanto, si può prescindere, nel caso concreto, da unintimazione del reclamo per osservazioni.
Considerato
in diritto:
1.
E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP (che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag. 24)(come qui,verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar 991.98.14, consid. 2 p. 5; integralmente riportato dal reclamante ____________, v. reclamo, cit., pto. 2
p. 2-3).
2.
Trattandosi, come visto al considerando precedente, di decisione con importanti riflessi pratici sulla posizione dellaccusato e delle altre parti, essa è impugnabile. Poiché decisione attinente alla fase istruttoria predibattimentale, essa è impugnabile con reclamo al Giudice dellistruzione e dellarresto (decisione 6 marzo 2002 in re G. e V., incc. Giar 803.98.4 e 804.98.6, consid. 5 p. 3). Ne discende, allora, che la decisione di disgiunzione deve essere sufficientemente motivata ed indicare i rimedi di diritto, con relativi termini per proporli (art. 6 CPP; per una costellazione simile, il decreto di sequestro, v. Rep. 130 [1997] n. 101 consid. 6 p. 298).
La legittimazione dei reclamanti, entrambi parti al procedimento, non fa dubbio. Una trattazione congiunta di entrambi i reclami si impone in considerazione dellidentità della decisione impugnata e delle censure sollevate; inoltre, anche se trattati separatamente, i rispettivi gravami avrebbero comunque dovuto essere portati a conoscenza delle altre parti per eventuali osservazioni.
3.
Nel caso di specie, le condizioni di cui allart. 6 CPP non sono soddisfatte: non solo la decisione non permette di comprendere quali preminenti motivi, quale ponderazione di interessi, possano aver spinto il Procuratore Pubblico a considerare iniquo il mantenimento della congiunzione degli incarti menzionati. Addirittura, non si comprende se il magistrato inquirente abbia voluto disgiungere ogni singolo procedimento da tutti gli altri (come parrebbe a prima vista alla lettura della decisione impugnata), o se invece abbia lasciata aperta la possibilità di procedere congiuntamente almeno per alcuni degli accusati rispettivamente indiziati. Neppure si comprende, fra laltro, quali fra le persone menzionate siano effettivamente accusate o soltanto indiziate.
Ciò rende impossibile allo stesso reclamante ____________ apportare concrete obiezioni, poiché e ben lo si comprende scorrendo le varie ipotesi che snocciola in sede di reclamo (cit., pto. 3 e 4, p. 3-4) neppure sa quali siano gli esatti termini della disgiunzione.
4.
Non apparendo allora del tutto possibile pronunciarsi sulla fondatezza della disgiunzione ordinata dal Procuratore Pubblico, non ha alcun senso addentrarsi nellipotesi di parziale disgiunzione degli incarti riguardanti il reclamante ed il coaccusato ____________ formante l'oggetto della conclusione subordinata proposta da ____________. Si impone semplicemente lintegrale accoglimento del reclamo per insufficiente motivazione del decreto avversato.
5.
a) La decisione di chiusura dell'istruttoria non è, di principio, soggetta ad impugnativa, trattandosi di semplice constatazione del Procuratore Pubblico di completamento della fase di acquisizione delle prove (decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 3 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 318; v. già decisione 17 ottobre 1994 in re J.K., inc. Giar 32.94.3 pag. 4).
b) È tuttavia doveroso attirare lattenzione sul fatto che il codice di rito dà per scontata, quale presupposto per il rinvio a giudizio rispettivamente per lemanazione del decreto di abbandono, lavvenuta corretta chiusura dellistruzione formale (art. 198 cpv. 1 CPP). Se la chiusura dellistruzione formale non avviene in modo corretto, può essere eccezionalmente impugnata, per permettere il rinvio dellincarto al magistrato inquirente affinché perfezioni la fase istruttoria di sua competenza: per costante giurisprudenza di questo ufficio è il caso, ad esempio, se non è stata esaurita lassunzione delle prove attraverso eventuale completazione ad istanza delle parti (art. 196 CPP; così in decisione 1° marzo 2002 in re L., inc. Giar 286.97.3, consid. 2b p. 5; v. già decisione 19 dicembre 1996 in re C., inc. Giar 136.93.4, p. 2; decisione 14 gennaio 1997 in re B., inc. Giar 300.94.3, consid. 4 p. 4, massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318).
c) Ciò deve valere a maggior ragione per il caso qui discusso, dove la posizione dellaccusato che si vede deferito da solo alla Corte di merito, dopo aver fatto oggetto di uninchiesta per reati commessi in correità o complicità con altri, senza neppure sapere perché il suo procedimento sia stato disgiunto da quello degli altri accusati o indiziati è almeno altrettanto gravemente compromessa dalla decisione di disgiunzione avversata.
d) Anche la parte civile, poi, può non essere indifferente alla decisione impugnata: è evidente che dalla costellazione di accusati che la Corte si vedrà chiamata a giudicare potrà dipendere non soltanto laccertamento delle rispettive responsabilità penali, ma anche la quantificazione dei rispettivi obblighi risarcitori.
6.
Laccoglimento del reclamo comporta lannullamento della decisione di chiusura dellistruzione formale, ed il rinvio dellincarto al Procuratore Pubblico perché abbia a sanare la decisione impugnata nel senso di quanto dettosupra(consid. 3). Ciò comporta, inevitabilmente, conseguente declaratoria di formale nullità dellatto daccusa nel frattempo emanato siccome intempestivo rispetto alla chiusura dellistruttoria (così già decisione Giar 14 gennaio 1997 in re B., massimata in Rep. 130 [1997] n. 106 p. 317-318, consid. 5 in fine, p. 5; v. anche la già citata decisione 1° marzo 2002 in re L., inc. Giar 286.97.3, consid. 2c p. 5). Sia abbondanzialmente constatato che il Procuratore Pubblico ha inoltrato a proprio rischio e pericolo latto daccusa singolo contro ____________ (ACC 31/2002/ES/pr) soli cinque giorni dopo la qui contestata decisione di disgiunzione (con contestuale chiusura), ovvero quando il termine per limpugnazione della disgiunzione e/o della chiusura ancora non era scaduto.
7.
Ne discende, in conclusione, che le censure formali sollevate dai reclamanti appaiono fondate. In accoglimento dei reclami, lincarto viene restituito al Ministero Pubblico per nuova decisione (motivata) su uneventuale disgiunzione dei procedimenti diretti contro le persone menzionate in ingresso.
Lesito dei reclami vuole che tassa e spese di giustizia restino a carico del Cantone Ticino, che verserà ad entrambi i reclamanti limporto di fr. 400. ciascuno a titolo di ripetibili.
* * *
Per i quali motivi
richiamate le norme di legge menzionate ed in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
d e c i d e :
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
giudice __________