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TI-59481

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-07-29 · Italiano TI
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.INC.2003.33803

Lugano

29 luglio 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 24 luglio / 25 luglio 2003 da

__________, attualmente detenuto presso il PCT La Stampa, Lugano-Cadro

patrocinato dall'avv. __________

e qui trasmessa il 28 luglio 2003, con preavviso negativo, dalla

Procuratrice pubblica __________

viste le osservazioni 29 luglio 2003 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;

visto l’incarto MP __________/2003;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto

1.

La mattina del 27 maggio 2003, alle ore 07.50, a __________, sull’argine del fiume __________, è stata rinvenuta la signora __________, accasciata al suolo in posizione bocconi e in stato di incoscienza. Sul luogo del ritrovamento vi era un’importante pozza di sangue e un sasso sporco di sangue. La donna, trasportata all’Ospedale __________, è stata in pericolo di morte (cfr. AI __________ : Rapporto 6 / 12 giugno 2003 del Capo servizio di Neurochirurgia) ed è tuttora degente presso l’Ospedale in questione.

Dal rapporto di polizia 28 maggio 2003 emerge che i medici legali dott. __________ e dott. __________, dopo aver conferito con i loro colleghi dell’Ospedale __________, presso il quale la donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, hanno dichiarato che la poveretta presenta numerose ferite alla testa, procurate da un corpo contundente, nonchè due ematomi sui dorsi delle mani; essi hanno escluso che tali ferite possano essere state provocate da una caduta ed hanno confermato l’intervento di terze persone nel ferimento di __________. Queste valutazioni trovano conferma nel rapporto 13 giugno 2003 steso dal Medico legale dott. __________ all’attenzione del magistrato inquirente (cfr. AI __________).

2.

Nel pomeriggio del 27 maggio 2003, in relazione al fatto di cui sopra, è stato fermato __________ i, figlio della vittima. Al termine dell’interrogatorio di polizia, __________ è stato arrestato, con le accuse di mancato omicidio (art. 111 CPS), sub. lesioni gravi (art. 122 CPS), promosse nei suoi confronti dalla Procuratrice pubblica __________ (cfr. doc. _, inc. GIAR __________).

L’arresto è stato confermato da questo giudice il 28 maggio 2003, per i bisogni dell’istruzione (cfr. doc. _, inc. GIAR citato sopra).

3.

Una prima istanza di libertà provvisoria, presentata dall’accusato in data 30 maggio / 2 giugno 2003, è stata respinta da questo giudice con decisione 10 giugno 2003, essendo stata accertata la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, come pure l’esistenza di bisogni dell’istruzione e di un pericolo di collusione.

Contro la decisione di questo giudice, l’accusato ha ricorso alla CRP con atto del 6 / 12 giugno 2003 (doc. _ inc. GIAR __________); il gravame è stata respinto dalla CRP con decisione 24 luglio 2003, che ha confermato l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza ed ha segnatamente riconosciuto il pericolo di recidiva.

4.

Il 24 luglio 2003 (quindi lo stesso giorno della decisione della CRP sulla prima istanza di libertà provvisoria), l’accusato ha presentato una nuova istanza di libertà provvisoria, che la magistrata inquirente ha preavvisato negativamente (doc. _, inc. GIAR __________).

Con la nuova istanza, il patrocinatore dell’accusato, dopo aver evidenziato di aver perso visione presso la CRP di tutti gli atti relativi al procedimento, contesta nuovamente l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento agli “accertamenti tecnico-scientifici riassunti nel rapporto 18 luglio 2003” che avrebbero dato, a suo dire, esito negativo per quanto riguarda il coinvolgimento del suo patrocinato, ciò con particolare riferimento al profilo del DNA trovato sul sasso usato dall’aggressore per ferire __________; egli rileva in particolare che “la tempistica indicata nel ricorso ... alla CRP, unitamente agli accertamenti scientifici di cui sopra” dimostrerebbe ulteriormente l’estraneità di __________ al noto fatto di sangue. Esclusi sarebbero sia i bisogni dell’istruzione, sia il pericolo di recidiva e il carcere potrebbe essere sostituito da una misura sostitutiva meno incisiva, quale “l’obbligo di continuare la terapia psichiatrica presso il dott. __________, con relativo obbligo di sottoporsi a visite settimanali dal proprio psichiatra”.

Il preavviso negativo della Procuratrice pubblica ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di recidiva e necessità istruttorie (assunzione della deposizione di testi, con possibilità di confronto con l’accusato). La magistrata inquirente esclude pure la possibilità di mettere in atto misure alternative all’arresto.

Con le osservazioni del 29 luglio 2003, la difesa ribadisce l’inesistenza dei “sedicenti indizi di colpevolezza paventati dalla CRP e dalla PP __________ ”. Viene pure contestato il pericolo di recidiva che “la CRP, sulla base di una letterina scritta il 25 giugno 2003 dal perito giudiziario, e nonostante il rapporto 22 luglio 2003 del dr. psich. __________, ha considerato erroneamente”.

5.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito nuovamente riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – il pericolo di recidiva, i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S. B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

6.

Come già detto nella decisione 10 giugno 2003 di questo giudice sulla precedente istanza di libertà provvisoria, confermata dalla CRP con decisione 24 luglio 2003, sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

Questo giudice non può del resto prescindere dalle considerazioni contenute nella citata decisione della CRP, intervenuta pochissimi giorni fa, con pieno esame della situazione processuale e degli atti da parte di quest’ultima Corte.

Va pure ricordato, con riferimento alle contestazioni della difesa su quanto considerato e deciso dalla CRP in data 24 luglio 2003, che questo giudice non è l’autorità di ricorso sulla decisione dell’istanza che gli è superiore.

6.1

I gravi indizi di colpevolezza sono dati e presenti. Quanto già detto nella decisione 10 giugno 2003 va dunque ribadito anche in questa circostanza:

“Significativamente indiziante appare, in primo luogo, la domanda che __________ ha posto agli agenti di polizia in data 27 maggio 2003 (durante la perquisizione presso il suo studio medico), intesa a sapere se sul luogo di ritrovamento del corpo della madre fosse stato trovato un sasso sporco di sangue, con il quale la stessa sarebbe stata colpita (cfr. Rapp. di PO 27 maggio 2003; deposizioni 28 maggio 2003 del Comm. __________, del Comm. __________ e dell’Agt. __________). Nessuno degli inquirenti aveva reso noto all’accusato che, sul luogo del ritrovamento di __________, era stato trovato un sasso sporco di sangue (cfr. le già menzionate deposizioni degli agenti di polizia __________, __________ -__________e __________).

Interrogato, pochi istanti dopo, in merito alla sua domanda sul ritrovamento del sasso sporco di sangue, __________ ha dapprima negato di aver posto una simile domanda (cfr. verb. PO 27.5.2003 p. 6 risposta

n. 15) e poi ha ammesso di aver chiesto agli agenti informazioni sul sasso intriso di sangue (cfr. verb. PO 27.5.2003 p. 8 risposta n. 16). Le spiegazioni date dall’accusato sui motivi che l’hanno indotto a porre una simile domanda – l’aver “pensato ad un sasso intriso di sangue, perchè lungo il fiume __________, la strada non mi risulta essere asfaltata” (cfr. verb .PO 27.5.2003

p. 6 risposta n. 16) o l’aver posto “una domanda provocatoria agli inquirenti che si comportavano come se io fossi un delinquente” (cfr. verb. PP 5.6.2003 p. 5/6) – non contribuiscono di certo a togliere dall’accusato il fondato sospetto che egli ha parlato di “sasso sporco di sangue” (e non di un bastone o di un altro oggetto contundente), proprio perchè gli era noto, per l’uso che ne ha fatto, che quella era l’arma utilizzata per ferire __________.

Del resto, non sono mancate in tempi recenti, minacce e vie di fatto, messe in atto da __________ nei confronti dei genitori __________ e __________. Ne riferisce in particolare la teste __________, che nel corso della prima metà di maggio 2003 ha ricevuto la confidenze di __________, che in casa con il figlio c’era stata una lite violenta (verbalmente). La teste aggiunge che __________ le aveva anche detto che in quella circostanza “il figlio l’aveva spintonata e che lei era caduta ... dopo essere stata spintonata dal figlio __________ era caduta sul fianco o sulla testa ... aveva dei dolori a seguito di questa caduta”; secondo la teste, in quella circostanza __________ aveva avuto anche paura e le ha detto, riferita al figlio __________ “lu mai sentii vusa in sci tanto ... u ma fai pagura dal tanto che al vusava” (cfr. verb. PP 4.6.2003 di interrogatorio di __________ p. 2).

I fatti di cui sopra si inseriscono nei problemi psicopatologici di cui è affetto da una ventina di anni __________. Dalle cartelle cliniche trasmesse dalla Clinica Psichiatrica __________emerge che l’accusato soffre di un disturbo bipolare con importanti scompensi maniacali; dal 1989 al maggio 2003 è stato ricoverato 18 (diciotto) volte presso la Clinica psichiatrica __________, in 9 (nove) casi dei quali ha subito un ricovero coatto. Negli ultimi due anni __________ è stato ricoverato 6 (sei) volte, di cui 4 (quattro) in modo coatto. Non mancano, negli atti delle cartelle cliniche, certificati medici che attestano – in occasione dei ricoveri coatti – pericolosità di __________ per sè e per gli altri (cfr. per es. il certificato 27.12.2002 in occasione del 17° ricovero).

Significative sono poi le informazioni che si ricavano dalla cartella clinica relativa al 18° ricovero del 9 maggio 2003 (l’ultimo in ordine di tempo); oltre alle minacce proferite anche nei confronti del medico curante e all’atteggiamento “molto provocatorio, persecutorio nei confronti dei suoi famigliari”, si riferisce di “uno scompenso in senso maniacale manifestatosi molto rapidamente (in 24 ore)”. Quest’ultimo fatto smentisce le considerazioni dell’accusato secondo cui la sua patologia non potrebbe assurgere a valore di indizio, perchè – a suo dire - porterebbe ad uno stato di scompenso soltanto dopo alcuni giorni di segnali sempre più evidenti.

Gli indizi di cui sopra non sono d’altro canto smentiti da un alibi dell’accusato nei tempi critici della mattina del 27 maggio 2003.

Gli accertamenti fino ad ora esperiti, indicano che __________, quella mattina, è partito dalla casa dei genitori, presso la quale risiede a __________, a bordo della sua Porsche, tra le ore 6.50 e le 7.05 (cfr. verb. PP 30.5.2003 p. 6 del padre __________); egli viene visto arrivare a __________ all’entrata del palazzo, dove ha sede il suo studio, tra le ore 7.25 e le 7.35 (cfr. verb. PO 4.6.2003 di __________ e verb. PO 30.5.2003 di __________). Questi tempi di percorrenza, tra l’abitazione di __________ e lo studio di __________, risultano essere chiaramente superiori a quelli cronometrati dalla Polizia cantonale in 8/9 minuti durante la ricognizione del 29.5.2003 (cfr. comunicazione 2.6.2003 del Comm. __________ alla magistrata inquirente).

Gli accertamenti esperiti dalla Polizia in data 4.6.2003 (cfr. comunicazione di stessa data del Comm. __________ alla magistrata inquirente), indicano per contro come possibile in 18 minuti, partire da casa __________, a __________, raggiungere __________, dopo aver fatto tappa per due minuti a __________ nel posteggio vicino al campo di calcio (nelle immediate vicinanze del luogo di ritrovamento di __________).

La tesi della difesa secondo la quale detti tempi sarebbero insufficienti, per cambiarsi anche i vestiti e le scarpe e nascondere il tutto, non tien conto del fatto che l’accusato è stato fermato dalla polizia il 27.5.2003 alle ore 15.30, quindi più di otto ore dopo l’aggressione di __________.

D’altro canto, pure i tempi di percorrenza a piedi, indicati dalla difesa nelle osservazioni del 6.6.2003 in 22 minuti, per giungere (partendo dall’abitazione __________) al punto di ritrovamento di __________, hanno un valore relativo. Quei tempi sono effettivamente stati cronometrati dalla polizia in data 28.5.2003 (cfr. verb. PO di __________ di medesima data); non è dato tuttavia sapere se si riferiscano al percorso a piedi tratta corta o a quello tratta lunga indicati con due differenti colori sulla planimetria presente agli atti. Comunque la mattina del 27.5.2003 __________ è uscito di casa pochi istanti dopo la madre __________ (cfr. verb. PP 30.5.2003 p. 6 di __________); non può dunque essere escluso che l’accusato abbia raggiunto la madre con la sua automobile per poi accompagnarla per una tratta a bordo della Porsche, con tempi di percorrenza inferiori a quelli della ricostruzione.

La tesi della difesa secondo la quale l’aggressione di __________ sarebbe avvenuta dopo le ore 07.30, non trova in fine riscontro negli atti. Con lettera 6.6.2003 (trasmessa dalla magistrata inquirente in data 10.6.2003) – conseguente alla richiesta di questo giudice di verificare la completezza degli atti – la Polizia cantonale ha escluso che “siano stati rintracciati o sentiti testimoni che, la mattina del 27 maggio 2003, sono passati sul luogo dei fatti alle ore 07.30”,così come indicato dalla difesa.”

La validità delle considerazioni di cui sopra è stata confermata dalla CRP nella già citata sentenza; questa Corte, quali ulteriori elementi indizianti ha aggiunto quanto segue (sentenza 24 luglio 2003, consid. 3.2, 3.3 e 3.4):

Gli indizi di cui sopra non sono smentiti o confutati da nuovi elementi, che già non fossero noti all’istanza superiore e da questa del resto già valutati nella propria recentissima decisione.

6.2

In merito ai bisogni dell’istruzione / pericolo di collusione, va ribadito quanto indicato dalla CRP (sentenza 24 luglio 2003, cons. 4.2):

6.3

In merito al pericolo di recidiva, riconosciuto dall’istanza superiore nella propria decisione, va ribadito quanto indicato dalla CRP (sentenza 24 luglio 2003, cons. 4.4):

Non entrano dunque in considerazione, in questa fase, misure sostitutive all’arresto, che potranno semmai essere valutate sulla base delle indicazioni che fornirà la perizia medico psichiatrica in fase di allestimento.

6.4

Il perdurare del carcere preventivo non è, ad oggi, lesivo del principio di proporzionalità (CRP 24 luglio 2003, cons. 5).

7.

In conclusione, l’istanza in discussione, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione a:

-avv. __________ o, per sé e per l’istante;

-Procuratrice Pubblica __________

(con l’incarto MP __________/2003 di ritorno e copia delle osservazioni della difesa).

giudice ____________