Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Prima di entrare nel merito del reclamo, ed al fine di valutarne la ricevibilità in ordine, è opportuno rilevare come i passi processuali che hanno portato allattuale situazione si siano concatenati cronologicamente in modo assai curioso ed infausto. In particolare, va sottolineato come il decreto dabbandono sia stato pronunciato dal Procuratore Pubblico esattamente dieci giorni dopo la chiusura dellistruzione formale, dunque in un momento in cui la medesima non era ancora definitiva. In altre parole, per laccusato non era ancora scaduto il termine entro il quale reclamare contro la chiusura dellistruzione formale, irrita poiché ordinata senza formale evasione dellistanza di complemento istruttorio da lui proposta (infra, consid. 2b).
b) Teoricamente, laccusato avrebbe potuto eccepire lirrita chiusura dellistruzione formale anche dopo aver ricevuto il decreto dabbandono: ma la ricevibilità di un tale reclamo sarebbe stata assai dubbia, allaccusato facendo ormai difetto ogni e qualsiasigravamen(nellaccezione latina del termine) in ragione dellintervenuto abbandono. Da un punto di vista pratico, poi, è del tutto ovvio che laccusato che si vede intimare un decreto dabbandono non si metta certo ad eccepire pregresse carenze formali, correndo in tal modo il rischio di veder riaperto lincarto che lo riguarda.
c) Nemmeno la parte civile, dal canto suo, poteva interferire per sanare lirrita chiusura dellistruzione formale. Non era stata lei a proporre i complementi di prova sui quali il magistrato inquirente aveva omesso di pronunciarsi; neppure lei era lesa nei propri diritti, e dunque non era legittimata ad insorgere. Ciò che poteva intraprendere e lha fatto, con successo era unicamente proporre un atto daccusa privato (art. 214 cpv. 1 CPP).
e) Va inoltre detto che la Camera dei ricorsi penali non avrebbe verosimilmente avuto competenza per statuire direttamente sulla mancata evasione dellistanza di complemento proposta dallaccusato. Anche la base legale sulla quale listanza superiore avrebbe potuto poggiare una propria decisione in merito, dunque, appare nebulosa.
f) Del tutto scontata essendo la legittimazione dellaccusato, va affrontata la questione della tempestività del reclamo. Si rammenta che esso è stato proposto a questo giudice prima della scadenza del termine di dieci giorni dallintimazione della sentenza della Camera dei ricorsi penali. Ci si potrebbe invero chiedere se laccusato non avrebbe dovuto proporlo non appena avuto conoscenza dellatto daccusa privato, ovvero parallelamente alle proprie osservazioni alla Camera dei ricorsi penali sullatto daccusa privato. Senzaltro egli avrebbe potuto procedere come descritto: in tal modo, avrebbe risolto la questione alla radice. Daltro canto, accertata la sua buona fede (quisupra, consid. 1d) ed il peculiare sviluppo avuto dallincarto, egli poteva legittimamente confidare sul fatto che la Camera dei ricorsi penali avrebbe trattato la censura oppure, si fosse essa dichiarata incompetente, avrebbe semmai trasmesso lincarto a chi di dovere. Pertanto, il presente reclamo va ritenuto senzaltro tempestivo.
h) Accertata in ogni caso la competenza di questo giudice, può restare indecisa la questione se pure altra autorità (ad es. il Procuratore Pubblico, al quale laccusato aveva originariamente fatto pervenire lo scritto qui trattato quale reclamo) avrebbe potuto constatare la nullità dellatto tramite il quale la Camera dei ricorsi penali ha deferito laccusato alle Assise criminali.
E. 3 a) Unico dato di fatto incontestabile è che la delucidazione della perizia psichiatrica esperita sulla presunta vittima dal dr. ____________ (inc. MP doc. 24), chiesta dallaccusato (v. istanza 21 ottobre 1999, inc. MP doc. 65), non è stata effettuata, né il Procuratore Pubblico ha deciso in proposito.
d) Va allora senzaltro preferita la seconda soluzione, quella di riportare listruttoria a quellunico stadio in cui si poteva ovviare alla mancata evasione dellistanza di complemento: il deposito degli atti. Per raggiungere lo scopo, si deve annullare la chiusura formale dellistruttoria, conformemente alla costante giurisprudenza di questo Ufficio (v.supra, consid. 2b). Ciò ha come conseguenza, fra laltro, che la decisione di accoglimento dellatto daccusa privato pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali perde ogni e qualsiasi efficacia: ma non già perché questo Ufficio si arroghi il diritto di chiamare listanza superiore a rispondere del suo operato (così, erroneamente, la parte civile, v. osservazioni, cit., pto. 1.3 in fine p. 3), bensì in quanto tutta la procedura scaturita dalla proposta di atto daccusa privato formulata dalla parte civile è insanabilmente viziata a monte da unomissione processuale di rilevanza tale da esigere che quanto ha fatto seguito allomissione eccepita venga considerato come inesistente. Non vi è ragione alcuna per trattare diversamente il rinvio a giudizio pronunciato dalla Camera dei ricorsi penali da quello emanato dal Procuratore Pubblico (supra, consid. 2c): nella sostanza, per laccusato le conseguenze sono le medesime.
E. 4 Per scrupolo di completezza, va accennato ad unultima obiezione sollevata dalla parte civile resistente.
Verosimilmente, quando laccusato ha formulato la propria istanza di complemento istruttorio subordinandola a condizione risolutiva, non ha considerato la possibilità (poi verificatasi) che unaltra autorità diversa dal Procuratore Pubblico avrebbe potuto metterlo in stato d'accusa; nemmeno il magistrato inquirente ha considerato questa variante, quando ha ritenuto di poter emanare labbandono senza esprimersi sullistanza di complemento probatorio. Ma quanto appena detto non ha influsso alcuno, contrariamente a ciò che pretende la parte civile (v. osservazioni, cit., pto. 2 p. 3;supra, consid. D), sullesito del presente reclamo. Per quale ragione il Procuratore Pubblico abbia deciso nel modo qui censurato, è indifferente e non può certo impedire laccoglimento del ricorso, a maggior ragione ritenuto che nel caso specifico non vi è la benché minima traccia di quella mala fede processuale che potrebbe eventualmente dare corpo allabuso di diritto.
E. 5 Ne discende, in conclusione, che le censure formali sollevate dallaccusato con scritto 25 settembre 2001 qui considerato alla stregua di reclamo contro la chiusura dellistruttoria formale appaiono fondate. In accoglimento del reclamo, lincarto viene restituito al Ministero Pubblico per decisione sullistanza di complemento istruttorio proposta dallaccusato in data 21 ottobre 1999. Trattandosi di rinvio ad opera di questo giudice, per mera completazione dellistruttoria, non trova applicazione lart. 218 cpv. 2 CPP, e dunque non sussiste obbligo di attribuzione dellincarto a magistrato diverso da quello che ha pronunciato labbandono.
Lesito del reclamo vuole che tassa e spese di giustizia restino a carico del Cantone Ticino; corrisponde anzi ad equità che esse non vengano poste nemmeno parzialmente a carico della parte civile resistente, ritenuto che questultima non può essere tenuta in alcun modo responsabile per la situazione giuridica venutasi a creare. Per gli stessi motivi, si giustifica di prescindere dal riconoscere allaccusato delle ripetibili, neppure richieste.
* * *
Per i quali motivi
richiamate le norme di legge menzionate ed in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
d e c i d e :
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 286.97.3 M Lugano, 1° marzo 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
viste le osservazioni 18 ottobre 2001 della parte civile____________(studio legale __________) e delProcuratore Pubblicoavv. __________, che concordemente postulano la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP ABB 1125/99;
ritenuto
in fatto:
A.
B.
Il giorno successivo, questo giudice ha confermato larresto di ____________, con contestuale intimazione della promozione dellaccusa per titolo di violenza carnale (inc. Giar 286.97.1 docc. 6 e 1). Laccusato è stato rilasciato dopo poco più di tre settimane, ma linchiesta è nondimeno proseguita con lassunzione di numerose prove. Dopo un periodo di stasi a seguito dellavvicendamento del magistrato inquirente, il Procuratore Pubblico subentrato ha nuovamente sentito le parti (inc. MP doc. 63) ed ordinato il deposito degli atti (inc. MP doc. 64). In questultimo contesto, laccusato ha chiesto che il perito psichiatra che aveva esaminato la presunta vittima, dr. ____________ (v. perizia 3 agosto 1997, inc. MP doc. 24), venisse chiamato a delucidare il suo referto, a meno che lei[il Procuratore Pubblico, ndr.]ritenga di non emanare atto daccusa (istanza di complemento istruttorio 21 ottobre 1999, inc. MP doc. 65 p. 1 in fine). Il Procuratore Pubblico non ha evaso listanza, ma ha disposto la chiusura dellistruzione formale (inc. MP doc. 66) e, dieci giorni più tardi, pronunciato un decreto dabbandono (inc. MP doc. 67).
C.
Contro il decreto dabbandono è insorta (per così dire) la parte civile, proponendo un atto daccusa privato, accolto dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello con sentenza 18 settembre 2001 (inc. MP doc. 70).
Preso atto di quanto precede, laccusato ha immediatamente chiesto al Procuratore Pubblico di constatare la nullità assoluta dellatto daccusa, posto che la chiusura dellistruzione formale è irrimediabilmente viziata per mancata evasione di complemento istruttorio (scritto 25 settembre 2001, inc. MP doc. 71 = inc. Giar 286.97.3 doc. 2). Il magistrato inquirente, non reputandosi competente per decidere sulla richiesta dellaccusato, ha trasmesso lo scritto a questUfficio in data 5 ottobre 2001 (inc. MP doc. 72 = inc. Giar 286.97.3 doc. 1).
D.
Mentre il Procuratore Pubblico ora investito dellincarto si limita a chiedere la reiezione del gravame (v. osservazioni 18 ottobre 2001, inc. Giar 286.97.3 doc. 5), la parte civile ____________ evidenzia il ritardo con il quale laccusato avrebbe fatto valere le proprie lamentele (osservazioni 18 ottobre 2001, inc. Giar 286.97.3 doc. 6, pto. 1.2 p. 3), solleva leccezione dellincompetenza del giudice adito, derivante dallincompetenza del Procuratore Pubblico a far tempo dallemanazione del decreto dabbandono (loc. cit., pto. 1.3 p. 3), censura la decisione dellaccusato di subordinare la propria istanza di complemento a condizione risolutiva (loc. cit., pto. 2 p. 3), per concludere richiamando la possibilità di proporre nuove prove anche in aula, cosicché laccusato non subirebbe alcun pregiudizio dallomissione impugnata (loc. cit., pto. 3 p. 4).
Considerato
in diritto:
1.
a) Prima di entrare nel merito del reclamo, ed al fine di valutarne la ricevibilità in ordine, è opportuno rilevare come i passi processuali che hanno portato allattuale situazione si siano concatenati cronologicamente in modo assai curioso ed infausto. In particolare, va sottolineato come il decreto dabbandono sia stato pronunciato dal Procuratore Pubblico esattamente dieci giorni dopo la chiusura dellistruzione formale, dunque in un momento in cui la medesima non era ancora definitiva. In altre parole, per laccusato non era ancora scaduto il termine entro il quale reclamare contro la chiusura dellistruzione formale, irrita poiché ordinata senza formale evasione dellistanza di complemento istruttorio da lui proposta (infra, consid. 2b).
b) Teoricamente, laccusato avrebbe potuto eccepire lirrita chiusura dellistruzione formale anche dopo aver ricevuto il decreto dabbandono: ma la ricevibilità di un tale reclamo sarebbe stata assai dubbia, allaccusato facendo ormai difetto ogni e qualsiasigravamen(nellaccezione latina del termine) in ragione dellintervenuto abbandono. Da un punto di vista pratico, poi, è del tutto ovvio che laccusato che si vede intimare un decreto dabbandono non si metta certo ad eccepire pregresse carenze formali, correndo in tal modo il rischio di veder riaperto lincarto che lo riguarda.
c) Nemmeno la parte civile, dal canto suo, poteva interferire per sanare lirrita chiusura dellistruzione formale. Non era stata lei a proporre i complementi di prova sui quali il magistrato inquirente aveva omesso di pronunciarsi; neppure lei era lesa nei propri diritti, e dunque non era legittimata ad insorgere. Ciò che poteva intraprendere e lha fatto, con successo era unicamente proporre un atto daccusa privato (art. 214 cpv. 1 CPP).
e) Va inoltre detto che la Camera dei ricorsi penali non avrebbe verosimilmente avuto competenza per statuire direttamente sulla mancata evasione dellistanza di complemento proposta dallaccusato. Anche la base legale sulla quale listanza superiore avrebbe potuto poggiare una propria decisione in merito, dunque, appare nebulosa.
f) Del tutto scontata essendo la legittimazione dellaccusato, va affrontata la questione della tempestività del reclamo. Si rammenta che esso è stato proposto a questo giudice prima della scadenza del termine di dieci giorni dallintimazione della sentenza della Camera dei ricorsi penali. Ci si potrebbe invero chiedere se laccusato non avrebbe dovuto proporlo non appena avuto conoscenza dellatto daccusa privato, ovvero parallelamente alle proprie osservazioni alla Camera dei ricorsi penali sullatto daccusa privato. Senzaltro egli avrebbe potuto procedere come descritto: in tal modo, avrebbe risolto la questione alla radice. Daltro canto, accertata la sua buona fede (quisupra, consid. 1d) ed il peculiare sviluppo avuto dallincarto, egli poteva legittimamente confidare sul fatto che la Camera dei ricorsi penali avrebbe trattato la censura oppure, si fosse essa dichiarata incompetente, avrebbe semmai trasmesso lincarto a chi di dovere. Pertanto, il presente reclamo va ritenuto senzaltro tempestivo.
h) Accertata in ogni caso la competenza di questo giudice, può restare indecisa la questione se pure altra autorità (ad es. il Procuratore Pubblico, al quale laccusato aveva originariamente fatto pervenire lo scritto qui trattato quale reclamo) avrebbe potuto constatare la nullità dellatto tramite il quale la Camera dei ricorsi penali ha deferito laccusato alle Assise criminali.
2.
3.
a) Unico dato di fatto incontestabile è che la delucidazione della perizia psichiatrica esperita sulla presunta vittima dal dr. ____________ (inc. MP doc. 24), chiesta dallaccusato (v. istanza 21 ottobre 1999, inc. MP doc. 65), non è stata effettuata, né il Procuratore Pubblico ha deciso in proposito.
d) Va allora senzaltro preferita la seconda soluzione, quella di riportare listruttoria a quellunico stadio in cui si poteva ovviare alla mancata evasione dellistanza di complemento: il deposito degli atti. Per raggiungere lo scopo, si deve annullare la chiusura formale dellistruttoria, conformemente alla costante giurisprudenza di questo Ufficio (v.supra, consid. 2b). Ciò ha come conseguenza, fra laltro, che la decisione di accoglimento dellatto daccusa privato pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali perde ogni e qualsiasi efficacia: ma non già perché questo Ufficio si arroghi il diritto di chiamare listanza superiore a rispondere del suo operato (così, erroneamente, la parte civile, v. osservazioni, cit., pto. 1.3 in fine p. 3), bensì in quanto tutta la procedura scaturita dalla proposta di atto daccusa privato formulata dalla parte civile è insanabilmente viziata a monte da unomissione processuale di rilevanza tale da esigere che quanto ha fatto seguito allomissione eccepita venga considerato come inesistente. Non vi è ragione alcuna per trattare diversamente il rinvio a giudizio pronunciato dalla Camera dei ricorsi penali da quello emanato dal Procuratore Pubblico (supra, consid. 2c): nella sostanza, per laccusato le conseguenze sono le medesime.
4.
Per scrupolo di completezza, va accennato ad unultima obiezione sollevata dalla parte civile resistente.
Verosimilmente, quando laccusato ha formulato la propria istanza di complemento istruttorio subordinandola a condizione risolutiva, non ha considerato la possibilità (poi verificatasi) che unaltra autorità diversa dal Procuratore Pubblico avrebbe potuto metterlo in stato d'accusa; nemmeno il magistrato inquirente ha considerato questa variante, quando ha ritenuto di poter emanare labbandono senza esprimersi sullistanza di complemento probatorio. Ma quanto appena detto non ha influsso alcuno, contrariamente a ciò che pretende la parte civile (v. osservazioni, cit., pto. 2 p. 3;supra, consid. D), sullesito del presente reclamo. Per quale ragione il Procuratore Pubblico abbia deciso nel modo qui censurato, è indifferente e non può certo impedire laccoglimento del ricorso, a maggior ragione ritenuto che nel caso specifico non vi è la benché minima traccia di quella mala fede processuale che potrebbe eventualmente dare corpo allabuso di diritto.
5.
Ne discende, in conclusione, che le censure formali sollevate dallaccusato con scritto 25 settembre 2001 qui considerato alla stregua di reclamo contro la chiusura dellistruttoria formale appaiono fondate. In accoglimento del reclamo, lincarto viene restituito al Ministero Pubblico per decisione sullistanza di complemento istruttorio proposta dallaccusato in data 21 ottobre 1999. Trattandosi di rinvio ad opera di questo giudice, per mera completazione dellistruttoria, non trova applicazione lart. 218 cpv. 2 CPP, e dunque non sussiste obbligo di attribuzione dellincarto a magistrato diverso da quello che ha pronunciato labbandono.
Lesito del reclamo vuole che tassa e spese di giustizia restino a carico del Cantone Ticino; corrisponde anzi ad equità che esse non vengano poste nemmeno parzialmente a carico della parte civile resistente, ritenuto che questultima non può essere tenuta in alcun modo responsabile per la situazione giuridica venutasi a creare. Per gli stessi motivi, si giustifica di prescindere dal riconoscere allaccusato delle ripetibili, neppure richieste.
* * *
Per i quali motivi
richiamate le norme di legge menzionate ed in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
d e c i d e :
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
giudice __________