Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 e 25 luglio 2001, rispettivamente 3 settembre 2001; la prima richiesta è stata subito evasa, limitatamente allimporto di fr. 6'000. La mancata evasione della terza richiesta ha portato al presente gravame;
-laccusato reclamante constata, in sintesi, come a più di due mesi dellarresto non abbia ancora avuto libero accesso agli atti, e come di conseguenza non sappia se, e semmai a quale titolo, limporto di fr. 28'000 gli sia stato sequestrato (v. reclamo, inc. Giar 340.2001.2 doc. 1 pto. 7 p. 3). Chiede sia assegnato un termine al magistrato inquirente perché si pronunci in merito (loc. cit., pto. 8 p. 3);
-il Procuratore Pubblico, da parte sua, fatta la cronistoria dellistruttoria, osserva come abbia tempestivamente provveduto a liberare la primatranchedi fr. 6'000, mentre a valere quale risposta al sollecito 3 settembre 2001, il segretario giudiziario incaricato della gestione dellincarto avrebbe informato telefonicamente il reclamante dellassenza del magistrato fino al successivo 19 settembre 2001. Puntualizza poi che appena rientrato, in data 21 settembre 2001, dopo aver preso conoscenza del rapporto preliminare di polizia giudiziaria consegnatogli l11 settembre 2001, ha liberato limporto in questione. Conclude preannunciando il deposito degli atti non appena gli sarà restituito lincarto. Postula la reiezione del reclamo;
-vista la cronistoria presentata dal Procuratore Pubblico, questo giudice ha ritenuto di dover concedere allaccusato reclamante la facoltà di brevemente replicare. Cogliendo lopportunità offertagli, laccusato precisa che già in data 10 luglio 2001 il Procuratore Pubblico gli avrebbe garantito limminente liberazione dellimporto sequestrato. Aggiunge di non aver saputo che il rapporto preliminare di polizia giudiziaria era stato consegnato al magistrato inquirente solo l11 settembre 2001. Conclude ammettendo di essere stato informato dellassenza del Procuratore Pubblico (dice, tuttavia, solo fino al 14 settembre 2001), ma che comunque il reclamo, già annunciato, era a quel momento in ogni caso giustificato (contro-osservazioni, inc. Giar 340.2001.2 doc. 6);
-in diritto é dato un ingiustificato ritardo e quindi ritardata o denegata giustizia quando, in violazione dellart. 29 cpv. 1 ultima frase Cost. fed., lautorità cui compete lemanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; v. anche le massime in Rep. 131 [1998], ni. 107 e 108);
-lavvenuta liberazione dellimporto di fr. 28'000, disposta nel frattempo dal Procuratore Pubblico, rende il reclamo, su quel punto, privo doggetto. Per quanto riguarda laccesso agli atti, si deve prendere atto che il magistrato inquirente ha preannunciato lintegrale deposito dei medesimi, non appena tornato in possesso dellincarto: anche a questo proposito, dunque, il reclamo può dirsi sostanzialmente evaso;
-abbondanzialmente, si constata che la cronologia dellistruttoria indicata dal magistrato inquirente, rimasta incontestata, attesta che linchiesta è stata portata avanti con la dovuta sollecitudine. Non si può rimproverare agli inquirenti, confrontati con linvero inusuale rinvenimento di fr. 34'000 in contanti, per di più nelle mani di persona apparentemente incline alla violenza (almeno verbale) ed oltretutto in possesso di una pistola, di aver voluto approfondire lorigine del denaro. Parimenti del tutto giustificato appare che il Procuratore Pubblico abbia atteso la consegna del rapporto preliminare di polizia, che notoriamente raccoglie gli accertamenti delle forze di polizia, per decidere sul dissequestro. Da censurare infine, nellottica della buona fede processuale, il fatto che laccusato abbia inoltrato il proprio reclamo sapendo dellassenza del magistrato inquirente;
-daltro canto, non appare mai superfluo rammentare al magistrato inquirente che ad ogni esplicita richiesta delle parti è sempre dovuto un puntuale riscontro, non fossaltro che per riservarsi una decisione formale più avanti, oppure per rifiutare quanto chiesto. Anche nel caso di specie, le richieste di dissequestro e accesso agli atti meritavano tempestiva risposta scritta;
-nel caso specifico, constatato in conclusione come il reclamo debba comunque venire stralciato dai ruoli siccome divenuto nel frattempo privo doggetto, la mancata esplicita evasione almeno della formale richiesta di accesso agli atti giustifica che si prescinda dal prelevare tassa e spese di giudizio. Tenuto conto che, per il resto, il reclamo avrebbe dovuto essere respinto, non vengono assegnate ripetibili;
-la presente decisione è definitiva.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 340.2001.2 M Lugano, 12 febbraio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 18/19 settembre 2001 da
per diniego di giustizia da parte delProcuratore Pubblicoavv. __________, Lugano, nel procedimento penale promosso contro laccusato reclamante;
lette le osservazioni 24 settembre 2001 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del gravame, nonché le contro-osservazioni 26 settembre 2001 dellaccusato reclamante;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP 4377/2001/BA;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
-__________ è stato tratto in arresto in data 1° luglio 2001, a seguito della denuncia inoltrata il medesimo giorno da tre suoi concittadini, che lavevano accusato di averli minacciati con una pistola. La perquisizione ha portato alla luce fr. 28'000 in contanti (v. rapporto darresto 1° luglio 2001, inc. Giar 340.2001.1 doc. 2). Sentito laccusato il giorno successivo, questo giudice ne ha confermato larresto, con contestuale intimazione della promozione dellaccusa per titolo di esposizione a pericolo della vita altrui, ripetuta minaccia con arma da fuoco, vie di fatto, infrazione alla LC Armi (inc. Giar 340.2001.1 docc. 7 e 1);
-rilasciato due giorni dopo, laccusato per il tramite del suo difensore di fiducia ha chiesto la liberazione del denaro sequestrato (oltre allimporto succitato, vennero rinvenuti altri fr. 6'000). Le richieste datano 9 e 25 luglio 2001, rispettivamente 3 settembre 2001; la prima richiesta è stata subito evasa, limitatamente allimporto di fr. 6'000. La mancata evasione della terza richiesta ha portato al presente gravame;
-laccusato reclamante constata, in sintesi, come a più di due mesi dellarresto non abbia ancora avuto libero accesso agli atti, e come di conseguenza non sappia se, e semmai a quale titolo, limporto di fr. 28'000 gli sia stato sequestrato (v. reclamo, inc. Giar 340.2001.2 doc. 1 pto. 7 p. 3). Chiede sia assegnato un termine al magistrato inquirente perché si pronunci in merito (loc. cit., pto. 8 p. 3);
-il Procuratore Pubblico, da parte sua, fatta la cronistoria dellistruttoria, osserva come abbia tempestivamente provveduto a liberare la primatranchedi fr. 6'000, mentre a valere quale risposta al sollecito 3 settembre 2001, il segretario giudiziario incaricato della gestione dellincarto avrebbe informato telefonicamente il reclamante dellassenza del magistrato fino al successivo 19 settembre 2001. Puntualizza poi che appena rientrato, in data 21 settembre 2001, dopo aver preso conoscenza del rapporto preliminare di polizia giudiziaria consegnatogli l11 settembre 2001, ha liberato limporto in questione. Conclude preannunciando il deposito degli atti non appena gli sarà restituito lincarto. Postula la reiezione del reclamo;
-vista la cronistoria presentata dal Procuratore Pubblico, questo giudice ha ritenuto di dover concedere allaccusato reclamante la facoltà di brevemente replicare. Cogliendo lopportunità offertagli, laccusato precisa che già in data 10 luglio 2001 il Procuratore Pubblico gli avrebbe garantito limminente liberazione dellimporto sequestrato. Aggiunge di non aver saputo che il rapporto preliminare di polizia giudiziaria era stato consegnato al magistrato inquirente solo l11 settembre 2001. Conclude ammettendo di essere stato informato dellassenza del Procuratore Pubblico (dice, tuttavia, solo fino al 14 settembre 2001), ma che comunque il reclamo, già annunciato, era a quel momento in ogni caso giustificato (contro-osservazioni, inc. Giar 340.2001.2 doc. 6);
-in diritto é dato un ingiustificato ritardo e quindi ritardata o denegata giustizia quando, in violazione dellart. 29 cpv. 1 ultima frase Cost. fed., lautorità cui compete lemanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; v. anche le massime in Rep. 131 [1998], ni. 107 e 108);
-lavvenuta liberazione dellimporto di fr. 28'000, disposta nel frattempo dal Procuratore Pubblico, rende il reclamo, su quel punto, privo doggetto. Per quanto riguarda laccesso agli atti, si deve prendere atto che il magistrato inquirente ha preannunciato lintegrale deposito dei medesimi, non appena tornato in possesso dellincarto: anche a questo proposito, dunque, il reclamo può dirsi sostanzialmente evaso;
-abbondanzialmente, si constata che la cronologia dellistruttoria indicata dal magistrato inquirente, rimasta incontestata, attesta che linchiesta è stata portata avanti con la dovuta sollecitudine. Non si può rimproverare agli inquirenti, confrontati con linvero inusuale rinvenimento di fr. 34'000 in contanti, per di più nelle mani di persona apparentemente incline alla violenza (almeno verbale) ed oltretutto in possesso di una pistola, di aver voluto approfondire lorigine del denaro. Parimenti del tutto giustificato appare che il Procuratore Pubblico abbia atteso la consegna del rapporto preliminare di polizia, che notoriamente raccoglie gli accertamenti delle forze di polizia, per decidere sul dissequestro. Da censurare infine, nellottica della buona fede processuale, il fatto che laccusato abbia inoltrato il proprio reclamo sapendo dellassenza del magistrato inquirente;
-daltro canto, non appare mai superfluo rammentare al magistrato inquirente che ad ogni esplicita richiesta delle parti è sempre dovuto un puntuale riscontro, non fossaltro che per riservarsi una decisione formale più avanti, oppure per rifiutare quanto chiesto. Anche nel caso di specie, le richieste di dissequestro e accesso agli atti meritavano tempestiva risposta scritta;
-nel caso specifico, constatato in conclusione come il reclamo debba comunque venire stralciato dai ruoli siccome divenuto nel frattempo privo doggetto, la mancata esplicita evasione almeno della formale richiesta di accesso agli atti giustifica che si prescinda dal prelevare tassa e spese di giudizio. Tenuto conto che, per il resto, il reclamo avrebbe dovuto essere respinto, non vengono assegnate ripetibili;
-la presente decisione è definitiva.