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N. 2.2001.3 M Lugano, 8 febbraio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 10/11 aprile 2001 da
____________,
(difeso di fiducia dallavv. dott. __________)
contro la decisione 2 aprile 2001 delProcuratore Pubblicoavv. __________, Lugano, tramite la quale è stata respinta la richiesta di dissequestro dellagenda del reclamante, il tutto nellambito del procedimento penale contro il medesimo e terze persone per titolo di truffa, ricettazione e riciclaggio di denaro (inc. MP 6501/2000/CS);
lette le osservazioni 23 aprile 2001 delle parti lese __________ e __________ (studio legale __________) e del magistrato inquirente, che propongono la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP 6501/2000/CS/CS;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
-la presente fattispecie si inserisce nel caso giornalisticamente noto come la vicenda dei due falsi medici, ovvero la truffa posta in atto da due cittadini di origine germanica ai danni di una coppia di anziani connazionali: sin dal suo primo verbale, laccusato principale ____________ ha ammesso di aver accettato che la coaccusata ____________ lo introducesse falsamente quale medico presso le vittime __________ (perfettamente consapevole che lui medico non era) allo scopo di far loro credere che lui poteva curare il marito apparentemente sofferente del morbo di Alzheimer, ed in tal modo procurarsi ingenti somme di denaro (v. verbale di conferma dellarresto di ____________, inc. Giar 643.2000.1 doc. 4 p. 2). Per scrupolo di completezza, sia detto che ____________ si proclama innocente (v., ad es., decisione 18 ottobre 2001 di proroga del carcere preventivo, inc. Giar 664.2000.3 consid. B
p. 2, con rinvii);
-____________, coinvolto nella vicenda in quanto consulente giuridico dellaccusata ____________, è stato tratto in arresto in data 4 gennaio 2001. Il giorno successivo, previa intimazione della promozione dellaccusa come in ingresso, è stato rilasciato dallo scrivente giudice (v. decisione 5 gennaio 2001, inc. Giar 2.2001.1 doc. 8). Linchiesta nei suoi confronti, assistita sin dallinizio dagli usuali sequestri documentali, è nondimeno proseguita con vari interrogatori, in occasione dei quali gli è stato prospettato, fra laltro, il contenuto di una sua agenda;
-con scritto 29 marzo / 2 aprile 2001, laccusato reclamante ha chiesto il dissequestro dellagenda. Il Procuratore Pubblico ha respinto la richiesta, essendo lagenda un importante mezzo di prova (decisione impugnata, inc. Giar 2.2001.3 doc. 2A p. 1). Ha rifiutato persino il rilascio di fotocopie (ibid.);
-il reclamo qui discusso (inc. Giar 2.2001.3 doc. 1) si fonda essenzialmente sulla necessità, per laccusato, di consultare lagenda per ricostruire le circostanze temporali (date precise) di ogni incontro del dr. ____________ con ____________ e ____________ e vedere con precisione il tipo di circostanza fornita (loc. cit., p. 4). Inoltre, lagenda essendo stata nelle mani del magistrato inquirente per più di tre mesi, questultimo avrebbe avuto tutto il tempo necessario per esaminarla. Infine, essa conterrebbe annotazioni di carattere privato, che devono essere precluse allautorità penale (ibid.);
-nelle proprie osservazioni, il Procuratore Pubblico ribadisce limportanza dellagenda quale mezzo di prova, che se a disposizione dellaccusato permetterebbe a questultimo di anticipare le domande che gli inquirenti vorranno porgli (v. osservazioni PP, inc. Giar 2.2001.3 doc. 5 p. 2). Si dice comunque disposto a rilasciare allaccusato reclamante fotocopia di quelle parti dellagenda già discusse (loc. cit., p. 1);
-le parti civili ____________, dal canto loro (osservazioni, inc. Giar 2.2001.3 doc. 4), si oppongono alla liberazione dellagenda, non potendosi escludere che dalla medesima emergano nuovi fatti di rilievo (loc. cit., pto. 2
p. 2), ma soprattutto stigmatizzando il tentativo dellaccusato di vestire a posteriori le ingenti dazioni ricevute da ____________ e ____________ quale retribuzione per le prestazioni professionali loro fornite (loc. cit., p. 2). Esse rilevano inoltre come ____________ non possa prevalersi del segreto professionale, sia poiché non avvocato, sia poiché direttamente oggetto dinchiesta (ibid.);
-così invitato da questo giudice, il Procuratore Pubblico ha confermato, verso metà ottobre 2001, di aver regolarmente consegnato allaccusato reclamante le fotocopie delle parti già discusse dellagenda (v. scritto 4 ottobre 2001, inc. Giar 2.2001.3 doc. 8). Anzi, con scritto 10 ottobre 2001 (inc. Giar 2.2001.3 doc. 9) il magistrato inquirente ha sottolineato come in occasione dellultimo verbale, ____________ avesse dichiarato di non aver letto le fotocopie consegnategli nel frattempo, e di non aver neppure iniziato ad allestire le note donorario;
-sentito telefonicamente in data 26 ottobre 2001, il difensore aveva informato che il successivo 29 ottobre 2001 ci sarebbe stata unulteriore audizione dellaccusato reclamante, con verosimile restituzione dellagenda, riservandosi semmai di ritirare il reclamo in appendice;
-nulla del genere essendo nel frattempo avvenuto, questo giudice ha interpellato telefonicamente il magistrato inquirente in data 7 febbraio 2002, apprendendo che le fotocopie dellagenda in oggetto erano state da tempo consegnate allaccusato istante (v. anche la conferma scritta 8 febbraio 2002 del Procuratore Pubblico, inc. Giar 2.2001.3 doc. 10);
-ciò premesso, va rilevato come il reclamo proprio a seguito dellavvenuta consegna delle fotocopie dellagenda allaccusato reclamante sia divenuto privo doggetto almeno nella misura del suopetitumeventuale;
-abbondanzialmente, richiamati i noti principi che reggono il sequestro probatorio (Rep. 130 [1997] n. 102 consid. 4), va constatato che il rifiuto di dissequestrare lagenda di ____________ prima che lintero suo contenuto gli fosse contestato era ed è perfettamente legittimo: da un lato, essa rappresenta documento autografo di lui, e come tale va conservato in originale fino alla decisione di merito, per garantirne lintegrità (anche a beneficio dellaccusato, beninteso) e la possibilità di consultazione da parte della Corte. Daltro canto, era opportuno precludere allaccusato la possibilità di consultare lagenda prima degli interrogatori che gli inquirenti vogliono svolgere sugli spunti che la medesima offre: decidere diversamente priverebbe le audizioni di ____________ di quella componente di immediatezza indispensabile affinché il Procuratore Pubblico possa farsi un quadro globale dei fatti (Rep. 130 [1997] n. 99, consid. 8 p. 295 s.). Il diritto dellaccusato di accesso agli atti è stato sufficientemente salvaguardato con la consegna delle fotocopie relative alle parti dellagenda già discusse;
-in conclusione, il reclamo va considerato come divenuto privo doggetto (per quanto attiene alla consegna di fotocopie dellagenda sequestrata, v.petitumeventuale), mentre deve essere respinto in punto alla riconsegna dellagenda in originale;
-la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia in considerazione del fatto che lesito del reclamo è dipeso in buona parte dallevoluzione dellincarto, può essere impugnata con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro dieci giorni dallintimazione (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP);
per i quali motivi
in applicazione degli artt. 57 ss., 161 ss., 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide:
1.Il reclamo è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo doggetto.
2.Non si prelevano tassa né spese di giustizia, e non vengono attribuite ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- Procuratore Pubblico avv. __________, con linc. MP 6501/2000/CS/CS di ritorno.
giudice __________