Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
E. 2 p. 4]), qui espressamente richiamate, nel quale contesto si era detto che la versione dei fatti fornita dallaccusata fosse molto poco credibile, così come molto troppo generiche ed altrettanto insufficientemente dettagliate erano state ritenute le sue obiezioni alla precedente istanza di proroga (v. lultima decisione di proroga, loc. cit.).
c) Nonostante le critiche avanzate dalla difesa (v. osservazioni, cit., pto. 1.2 p. 2), il giudizio espresso da questo giudice in occasione delle precedenti decisioni deve essere qui integralmente confermato, anche nel tenore letterale allora utilizzato. Notoriamente, i giudizi di questo giudice scaturiscono da un esame degli atti parziale, poiché limitato a quanto già assunto fino al momento del suo giudizio, e si basano su criteri di verosimiglianza. Le sue valutazioni possono cambiare con levolversi dellinchiesta. Per questa ragione, esse non vincolano in alcun modo la Corte di merito, che decide invece a bocce ferme, sulla base dellistruttoria completata. La parziale valenza dei giudizi espressi da questo giudice non significa tuttavia che a questo magistrato non debba essere riconosciuta la facoltà di esprimere le proprie convinzioni nei termini che ritiene adeguati: se così fosse, ciò lo costringerebbe, in estrema sintesi, ad una non-motivazione a sua volta contraria ai principi espressi dalla legge (art.
E. 6 a) Sulla proporzionalità, rilevata lininterrotta attività inquirente in consonanza con i dettami di legge, va detto che sembra ormai completata lacquisizione della documentazione da prospettare agli accusati al fine di inquadrare la loro attività delittuosa. Diversamente da quanto lamentato in occasione dellultima decisione di proroga (v. decisione di proroga 18 ottobre 2001, allinc. Giar 664.2000.3, consid. 5a p. 6-7), la conclusione dellinchiesta si delinea più concretamente. Il tempo che il magistrato inquirente pensa di investire nella prospettazione della documentazione germanica agli accusati, stimato da chi scrive in un mese (tenuto conto anche della necessità di procedere al deposito degli atti prima della chiusura dell'istruttoria), non appare per nulla esagerato. Anzi, qualora le parti dovessero proporre complementi di prova, la proroga concessa oggi potrebbe non bastare. Seppur importante in termini assoluti, la detenzione preventiva subìta ed ancora prospettabile per gli accusati ____________ e ____________ appare sempre ancora ampiamente inferiore alla pena cui vanno incontro gli accusati (se riconosciuti colpevoli), e la circoscritta estensione degli atti istruttori ancora da compiere permette di ritenere che il pubblico dibattimento potrà tenersi entro termini ragionevoli.
b) Lobiezione dellaccusata, secondo la quale la proporzionalità sarebbe violata già solo per il fatto che la precedente proroga non era stata concessa per la durata richiesta, è manifestamente pretestuosa: misconosce che in ottobre 2001, la concessione di una proroga limitata a tre mesi era stata dettata unicamente dalla preoccupazione che non erano ancora stati acquisiti i documenti germanici. Se è vero, poi, che la difesa ha chiesto[al magistrato inquirente, ndr.]di attendere qualche tempo con gli atti istruttori per potersi fare un quadro completo della situazione (istanza, cit., p. 2 affermazione non contestata in sede dosservazioni), venire a protestare in questa sede che gli ultimi atti istruttori dovrebbero essere agevolmente evasi entro il termine del 22 gennaio 2002 (v. osservazioni, cit., pto. 6 p. 5-6), appare atteggiamento altamente contraddittorio ed incoerente.
c) Resta ovviamente impregiudicato lobbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dellistruttoria formale ed allemanazione dellatto daccusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP).
E. 7 In conclusione, listanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Pure la durata postulata un mese e mezzo (v. istanza, cit., p. 3) appare ragionevole. Listanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).Pro futuro, il magistrato inquirente viene nondimeno invitato a formulare le proprie istanze di proroga esprimendone la durata in giorni oppure mesi (v. art. 20 cpv. 1 e 2 CPP per analogia).
* * *
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
1.Listanza 19/20 dicembre 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretta ____________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretta laccusata viene prorogata sino al prossimo8 marzo 2002compreso.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé e per laccusata;
-Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano, con copia delle osservazioni dellaccusata e con linc. MP 6501/2000/CS/CS di ritorno;
-Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 664.2000.4 M Lugano, 7 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sullistanza 19/20 dicembre 2001 inoltrata dal
Procuratore Pubblicoavv. __________
e volta ad ottenere la proroga di un mese e mezzo, ovvero sino all8 marzo 2002 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretta
nel procedimento penale a suo carico per titolo di truffa, usura, riciclaggio di denaro e conseguimento fraudolento di falsa attestazione;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP 6501/2000/CS;
ritenuto
in fatto:
A.
Come si evince dallultima decisione citata, la più recente proroga della carcerazione preventiva di ____________ era stata concessa per un periodo di durata inferiore a quanto postulato dal Procuratore Pubblico, in ragione della difficoltà nel prevedere i tempi che levasione delle esigenze istruttorie vantate in quella sede avrebbe richiesto (loc. cit., consid. 5 p. 6-7). Era stato in particolare stigmatizzato il fatto che a quasi un anno dallinoltro della rogatoria in Germania, la medesima non avesse ancora avuto riscontro (loc. cit., consid. 5a p. 6).
B.
Con la nuova istanza qui discussa, il magistrato inquirente fa essenzialmente sapere che è finalmente giunta la copiosa documentazione raccolta dalle Autorità tedesche nellambito della mia richiesta di assistenza giudiziaria [...] (istanza di proroga 19/20 dicembre 2001, inc. Giar 643.2000.6 doc. 1 p. 2), in parte già esaminata e che dovrà poi essere prospettata agli accusati ____________ e ____________. La medesima documentazione, poi, dovrà essere integrata nei rapporti di polizia giudiziaria e dellEquipe finanziaria del Ministero Pubblico (ibid.). A parte laudizione di due ulteriori testi ed un verbale a confronto fra laccusata ed il perito medico dr. __________, indetto per il 27 dicembre 2001, listruttoria sarebbe allora quasi conclusa (ibid.), riservato ovviamente il diritto delle parti di chiedere complementi.
Come già propugnato in passato (e ritenuto da questo giudice), il Procuratore Pubblico ribadisce lesistenza di pericolo di collusione e pericolo di fuga a carico di entrambi gli accusati (ibid.), e ritiene anche questulteriore proroga compatibile con il principio della proporzionalità (loc. cit., p. 3).
C.
La difesa si oppone allulteriore proroga richiesta (v. osservazioni 26 dicembre 2001, inc. Giar 664.2000.4 doc. 4). A parte linvito a questo giudice a voler prescindere da considerazioni che, seppur velatamente, appaiono come pericolosamente anticipatrici del giudizio di merito [...] (loc. cit., pto. 1.2 p. 2), laccusata per bocca del proprio nuovo difensore di fiducia rileva come le restanti necessità istruttorie riguarderebbero qualche atto formale come la contestazione degli stessi[degli atti evocati a sostegno dellistanza di proroga precedente, ndr.]: ma non si vede per quale motivo non debba essere possibile procedervi entro il termine già stabilito del 22.01.2002 (loc. cit., pto. 3 p. 3). Definisce il paventato pericolo di fuga di cittadina svizzera e in Svizzera domiciliata [...] di primo acchito urtante (loc. cit., pto. 4 p. 4), e comunque contestato. Nega anche un pericolo di collusione con le presunte vittime (loc. cit., pto. 5.2 p. 5), ed afferma che adeguata misura sostitutiva potrebbe prevenire ogni eventuale messa in atto di misure atte a distrarre il cosiddetto maltolto (loc. cit., pto. 5.1 p. 4). Da ultimo, ritiene lulteriore proroga richiesta inconciliabile con il principio di proporzionalità già per il solo fatto che la precedente non era stata integralmente concessa (loc. cit., pto. 6 p. 5).
Considerato
in diritto:
1.
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
2.
a) Si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dallart. 102 cpv. 2 CPP.
b) In punto allesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione delle precedenti decisioni di proroga menzionatesupra(decisione 12 aprile 2001 [inc. Giar 664.2000.2, consid. 2 p. 4-5], decisione 18 ottobre 2001 [inc. Giar 664.2000.3 consid. 2 p. 4]), qui espressamente richiamate, nel quale contesto si era detto che la versione dei fatti fornita dallaccusata fosse molto poco credibile, così come molto troppo generiche ed altrettanto insufficientemente dettagliate erano state ritenute le sue obiezioni alla precedente istanza di proroga (v. lultima decisione di proroga, loc. cit.).
c) Nonostante le critiche avanzate dalla difesa (v. osservazioni, cit., pto. 1.2 p. 2), il giudizio espresso da questo giudice in occasione delle precedenti decisioni deve essere qui integralmente confermato, anche nel tenore letterale allora utilizzato. Notoriamente, i giudizi di questo giudice scaturiscono da un esame degli atti parziale, poiché limitato a quanto già assunto fino al momento del suo giudizio, e si basano su criteri di verosimiglianza. Le sue valutazioni possono cambiare con levolversi dellinchiesta. Per questa ragione, esse non vincolano in alcun modo la Corte di merito, che decide invece a bocce ferme, sulla base dellistruttoria completata. La parziale valenza dei giudizi espressi da questo giudice non significa tuttavia che a questo magistrato non debba essere riconosciuta la facoltà di esprimere le proprie convinzioni nei termini che ritiene adeguati: se così fosse, ciò lo costringerebbe, in estrema sintesi, ad una non-motivazione a sua volta contraria ai principi espressi dalla legge (art. 6 cpv. 1 CPP) e, per il fatto di lasciarlo nel vago, ancora più insoddisfacente per laccusato. Se questo giudice, in altre parole, ritiene gli indizi di colpevolezza più seri e concreti che non i dubbi sollevati dallaccusato e dalla sua difesa, deve compiutamente spiegarlo e dirlo con chiarezza, pena linsufficiente motivazione di uno dei presupposti per la conferma o il mantenimento della carcerazione preventiva di un accusato.
3.
Chiare ed ovvie sono le esigenze istruttorie ancora da evadere, consistenti essenzialmente nella prospettazione agli accusati del materiale probatorio raccolto dalle autorità inquirenti germaniche, e dalle medesime finalmente trasmesso agli inquirenti ticinesi. È anche fin troppo evidente che gli accertamenti esperiti in Germania possono essere di peso non solo per la ricostruzione dei fatti, ma anche per perfezionare il tentativo di recuperare il provento di reato ancora mancante allappello. È daltronde incomprensibile che laccusata minimizzi limportanza dei predetti atti istruttori, definendoli qualche atto formale (osservazioni, cit., pto. 3 p. 3), attribuendo nel contempo prioritaria importanza al confronto con il perito medico, oltretutto senza motivare tale suo giudizio (ibid.).
4.
a) Anche il pericolo di inquinamento delle prove, e più specificamente di collusione con terzi, è già stato sufficientemente motivato nelle precedenti decisioni di proroga (decisione 12 aprile 2001 [inc. Giar 664.2000.2, consid. 3 p. 5], decisione 18 ottobre 2001 [inc. Giar 664.2000.3 consid. 3b e 3c p. 5]), qui espressamente richiamate.
b) Si ribadisce, in particolare, come latteggiamento ostinatamente negatorio dellaccusata costituisca serio indizio a favore dellesistenza dei predetti pericoli: esso rappresenta, risaputamente, atteggiamento perfettamente lecito, che non deve essere di nocumento alcuno per l'accusato in sede di giudizio. Ma in sede d'inchiesta, quando in discussione stanno fattispecie complesse e che vedono coinvolte più persone, può accadere che le negazioni dellaccusato, rispettivamente il suo silenzio, lascino senza risposta questioni concretamente suscettibili di essere influenzate da misure di inquinamento delle prove o collusive. In tali circostanze, che sottintendono si ribadisce la concreta possibilità per laccusato di influire sullaccertamento dei fatti in modo indebito, il pericolo di inquinamento delle prove è per principio implicito, e diviene concreto (anche) a dipendenza dellatteggiamento processuale che laccusato decide di assumere: corrisponde al naturale andamento delle cose ed alla comune esperienza che colui il quale nega, sia considerato più che non il reo confesso incline a attuare quanto in suo potere pur di sminuire la credibilità delle prove a suo carico. Argomentare diversamente significherebbe pretendere che si debba attendere il primo atto concretamente collusivo prima di ammettere lesistenza di tale pericolo (così già in decisione 23 novembre 2001 in re D., inc. Giar 582.2001.2 consid. 3c p. 5; decisione 21 dicembre 2001 in re G., inc. Giar 520.2001.5 consid. 4c p. 7).
c) Tale pericolo di inquinamento delle prove, comunque, non è posto in dubbio dallaccusata sulla scorta di argomenti degni di tal nome, ma unicamente con linsostenibile ed apodittica affermazione che non sussisterebbero ulteriori espletandi atti istruttori (osservazioni, cit., pto. 5 p. 4), già confutatasupra(consid. 3). Latteggiamento dellaccusata ____________, nella sua radicale coerenza, non permette certo di ritenere che misure sostitutive possano supplire al mantenimento della sua carcerazione preventiva per garantire che ella si astenga dallesercitare il proprio influsso sulle parti lese (v. osservazioni, cit., pto. 5.2 p. 5). Non si riesce ad intuire, infine, quali siano le misure sostitutive che potrebbero venire ordinate onde prevenire ogni eventuale messa in atto di misure atte a distrarre il cosiddetto maltolto (osservazioni, cit., pto. 5.1 p. 4), ritenuto che laccusata si guarda bene non solo dallammettere di aver percepito un qualsiasi indebito profitto dalle operazioni discusse, ma anche (ovviamente) dallindicare dove il maltolto si trovi; e laffermazione secondo la quale il rinvenimento del maltolto non costituisce atto istruttorio al quale il Magistrato sta attivamente lavorando è del tutto gratuita e senza conforto di concreto riscontro (perché è possibile che siano in corso accertamenti che non si riflettono ancora positivamente nell'incarto).
5.
a) Anche per quanto riguarda il pericolo di fuga è opportuno e sufficiente, qui, rinviare a quanto già detto a più riprese (decisione 12 aprile 2001 [inc. Giar 664.2000.2, consid. 4 p. 5-6], decisione 18 ottobre 2001 [inc. Giar 664.2000.3 consid. 4b p. 6], qui espressamente richiamate). Non basta, come invece fa laccusata (v. osservazioni, cit., pto. 4 p. 4), ribadire semplicemente il proprio attaccamento al nostro Paese, quando si hanno altrove incontestabilmente (ed incontestatamente) legami di parentela e di amicizia. Invero urtante è quando laccusata afferma che parlando di cittadina svizzera e in Svizzera domiciliata appare di primo acchito urtante ventilare lipotesi di un pericolo di fuga (ibid.) quasi che lammissione di tale pericolo possa essere lesivo della personalità di un cittadino svizzero: il pericolo di fuga non è, ovviamente, prerogativa dellaccusato straniero, ma può sussistere nei confronti di chiunque nutra con lestero rapporti personali e/o professionali più stretti di (o almeno equivalenti a) quelli intrattenuti in Svizzera.
b) Abbondanzialmente, poi, va ribadito che nel caso di ____________ il pericolo di fuga va ad aggiungersi al già accertato pericolo di inquinamento delle prove, ciò che esclude a priori ladozione delle misure sostitutive proposte in sede dosservazioni (ibid.), notoriamente inadatte ad ovviare a questultimo pericolo.
6.
a) Sulla proporzionalità, rilevata lininterrotta attività inquirente in consonanza con i dettami di legge, va detto che sembra ormai completata lacquisizione della documentazione da prospettare agli accusati al fine di inquadrare la loro attività delittuosa. Diversamente da quanto lamentato in occasione dellultima decisione di proroga (v. decisione di proroga 18 ottobre 2001, allinc. Giar 664.2000.3, consid. 5a p. 6-7), la conclusione dellinchiesta si delinea più concretamente. Il tempo che il magistrato inquirente pensa di investire nella prospettazione della documentazione germanica agli accusati, stimato da chi scrive in un mese (tenuto conto anche della necessità di procedere al deposito degli atti prima della chiusura dell'istruttoria), non appare per nulla esagerato. Anzi, qualora le parti dovessero proporre complementi di prova, la proroga concessa oggi potrebbe non bastare. Seppur importante in termini assoluti, la detenzione preventiva subìta ed ancora prospettabile per gli accusati ____________ e ____________ appare sempre ancora ampiamente inferiore alla pena cui vanno incontro gli accusati (se riconosciuti colpevoli), e la circoscritta estensione degli atti istruttori ancora da compiere permette di ritenere che il pubblico dibattimento potrà tenersi entro termini ragionevoli.
b) Lobiezione dellaccusata, secondo la quale la proporzionalità sarebbe violata già solo per il fatto che la precedente proroga non era stata concessa per la durata richiesta, è manifestamente pretestuosa: misconosce che in ottobre 2001, la concessione di una proroga limitata a tre mesi era stata dettata unicamente dalla preoccupazione che non erano ancora stati acquisiti i documenti germanici. Se è vero, poi, che la difesa ha chiesto[al magistrato inquirente, ndr.]di attendere qualche tempo con gli atti istruttori per potersi fare un quadro completo della situazione (istanza, cit., p. 2 affermazione non contestata in sede dosservazioni), venire a protestare in questa sede che gli ultimi atti istruttori dovrebbero essere agevolmente evasi entro il termine del 22 gennaio 2002 (v. osservazioni, cit., pto. 6 p. 5-6), appare atteggiamento altamente contraddittorio ed incoerente.
c) Resta ovviamente impregiudicato lobbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dellistruttoria formale ed allemanazione dellatto daccusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP).
7.
In conclusione, listanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Pure la durata postulata un mese e mezzo (v. istanza, cit., p. 3) appare ragionevole. Listanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).Pro futuro, il magistrato inquirente viene nondimeno invitato a formulare le proprie istanze di proroga esprimendone la durata in giorni oppure mesi (v. art. 20 cpv. 1 e 2 CPP per analogia).
* * *
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
1.Listanza 19/20 dicembre 2001 di proroga del carcere preventivo cui è astretta ____________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretta laccusata viene prorogata sino al prossimo8 marzo 2002compreso.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé e per laccusata;
-Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano, con copia delle osservazioni dellaccusata e con linc. MP 6501/2000/CS/CS di ritorno;
-Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________