Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La legittimazione di __________, accusata detenuta, all'inoltro della presente istanza, trasmessa a questo ufficio nei termini di legge, è pacifica.
E. 2 I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne il pericolo di fuga, il pericolo di recidiva e i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
E. 3 Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
E. 3.1 I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica dufficio da parte di questo giudice) sono senzaltro dati: laccusata ha infatti ammesso il suo diretto coinvolgimento nellacquisto da parte di sua figlia __________ di un consistente quantitativo di ecstasy destinate ad essere rivendute, segnatamente di aver messo a disposizione della figlia limporto di FRS. 5'000.per lacquisto di 1600/1'700 pastiglie di ecstasy (v. verb. PO 16.10.2003, ore 13.45; verb. PP 20.10.2003, ore 14.00 e verb. PO 30.10.2003, ore 09.23; verb. PP 31.10.2003, ore 09.40).
Il coinvolgimento di __________ nel traffico di stupefacenti trova del resto conferma nelle intercettazioni telefoniche (già contestate allaccusata e annesse ai verbali di interrogatorio di PO del 5.11.2003, ore 11.10 e 14.39), come pure nelle dichiarazioni del correo __________ (v. AI __ e AI __).
E. 3.2 Anche le altre condizioni che permettono il mantenimento della carcerazione preventiva, sono pure (e ancora) presenti nella fattispecie in oggetto.
E. 3.2.1 La magistrata inquirente stà procedendo negli interrogatori dellaccusata e del correo __________, pure in arresto in Svizzera. Per laudizione dei correi __________ e __________ (detenuti in Italia), la Procuratrice pubblica in data 3 novembre 2003 ha avviato una commissione rogatoria alla competente autorità giudiziaria italiana (AI __).
La magistrata inquirente fa valere a giusta ragione i bisogni istruttori con il connesso pericolo di collusione, ciò in relazione allesecuzione dei suddetti atti dinchiesta, ma anche alle ammissioni fatte dallaccusata negli interrogatori di polizia del 5 novembre 2003 di un suo più ampio coinvolgimento nellorganizzazione del traffico di stupefacenti (con contatti con persona residente in Bosnia).
E. 3.2.2 La Procuratrice pubblica fa pure valere il pericolo di fuga.
I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
A mente di questo giudice tale pericolo è in questo caso dato e concreto. __________ è cittadina della Bosnia Herzegovina e dopo aver terminato di espiare la pena per una condanna in Germania, in data 10 maggio 2003 è giunta in Svizzera, dove ha risieduto illegalmente a partire dalla scadenza del visto dentrata (7.8.2003: v. AI __, verb. PO 4.11.2003 p. 2). Dal 22 settembre 2003 laccusata è sposata con il cittadino italo-svizzero __________, residente presso lAlbergo __________. Laccusata ha tuttavia dichiarato di non aver fino ad ora vissuto sotto lo stesso tetto del coniuge __________(v. verb. PO 12 novembre 2003, ore 15.49), ciò a conferma della labilità del rapporto esistente con il marito, che traspare del resto in tutta evidenza dal menzionato verbale di interrogatorio. A giusta ragione la magistrata inquirente rileva dunque che i rapporti tra i coniugi non sembrano essere tali da far ritenere che laccusata rimarrebbe in Svizzera a disposizione delle autorità inquirenti, rispettivamente che non si sotrarrebbe al procedimento penale, considerato il fatto che essa è certamente consapevole del rischio di essere confrontata con una pena di una certa consistenza.
Neppure la presenza in Svizzera di __________, figlia quindicenne della __________, depone a favore di una scarcerazione dellaccusata, ciò in ragione della coscienza da parte di questultima del rischio sopraddetto. Non cambia la conclusione neppure la circostanza che __________ sia rimasta sola dopo larresto della sorella __________e il nuovo arresto della madre; spetterà infatti semmai allautorita tutoria competente prendere gli opportuni provvedimenti cautelari.
E. 3.2.3 La Procuratrice pubblica fa anche valere il pericolo di recidiva.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra cui i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n.1479/1483).
A carico di __________ vi sono precedenti condanne sia in Svizzera che allestero. Dallestratto del casellario giudiziale svizzero risulta che laccusata è stata condannata una prima volta l11.12.1997, con DA del Ministero Pubblico di Lugano, a 15 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni) per infrazione alla LDDS e una seconda volta il 9.11.2000, dalle Assise correzionali di Lugano, a 3 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) per truffa (v. AI 40). __________ risulta pure essere stata condannata il 31.5.2002, dal Tribunale di __________(Germania), a tre anni di detenzione per traffico illecito di clandestini (v. AI 51), pena che ha espiato tra il 9.11.2000 e il 19.3.2003 (v. dichiarazioni dellaccusata: verb. PO 4.10.2003, ore 01.38 e verb. PO 30.10.2003, ore 09.23).
Il pericolo di recidiva è dunque manifestamente dato, ritenuto che laccusata è addirittura recidiva specifica e larresto per i nuovi fatti a lei imputati è avvenuto a poco meno di sette mesi dallespiazione di unimportante pena detentiva.
E. 3.2.4 Visto il breve lasso di tempo intercorso fra larresto e listanza ora in esame (38 giorni), va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio della proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottointeso lobbligo, per la magistrata inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
E. 4 In conclusione, listanza in discussione si appalesa infondata e come tale deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza di libertà provvisoria è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione a:
-avv. __________, per sé e per listante;
-Procuratrice pubblica __________
(con copia delle osservazioni e lincarto MP __________/2003 di ritorno).
giudice _____________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2003.63903
Lugano
14 novembre 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sullistanza di libertà provvisoria presentata in data 10 novembre 2003 da
__________, cittadina della Bosnia Herzegovina, già residente a __________ e soggiornante in via __________, attualmente detenuta c/o PCT La Stampa, Cadro
e qui trasmessa il 12 novembre 2003 con preavviso negativo dalla
Procuratrice pubblica __________
viste le osservazioni 13 novembre 2003 dellaccusata, che conferma contenuti e conclusioni dellistanza e il complemento di informazioni 14 novembre 2003 della magistrata inquirente;
letti ed esaminati gli atti, segnatamente linc. MP __________/2003;
ritenuto,
in fatto:
A.
__________ è stata arrestata a __________ il 3 ottobre 2003, con contestuale promozione dellaccusa nei suoi confronti per infrazione aggravata alla LFStup (art. 19 cifra 2 LFStup) e infrazione alla LDDS (art. 23 LDDS).
Larresto è stato confermato dal GIAR il 4 ottobre 2003, ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, bisogni dellistruzione e pericolo di collusione (doc. _, inc. GIAR __________).
B.
La sera del 3 ottobre 2003 i Carabinieri di __________ comunicavano agli inquirenti svizzeri di aver provveduto allarresto di __________ (figlia di __________) e di __________ e di aver trovato questi ultimi in possesso di 1550 pastiglie di ecstasy. Ritenuto che dai controlli telefonici in atto emergeva che __________ era pienamente a conoscenza di quanto stava facendo sua figlia, gli inquirenti svizzeri provvedevano pure al suo arresto (AI _).
Laccusata ha inizialmente ripetutamente negato di essere a conoscenza delle attività illegali della figlia __________ (v. verb. PO 4.10.2003, ore 01.38; verb. PO 4.10.2003, ore 10.20 e verb. PO 8.10.2003 ore 10.08). Nel seguito ha poi ammesso di essere a conoscenza dei suddetti traffici (v. verb. PO 16.10.2003, ore 9.00) e di esserne pure personalmente coinvolta, per avere quantomeno messo a disposizione della figlia FRS: 5'000.- per lacquisto in Bosnia di 1600/1'700 pastiglie di ecstasi (v. verb. PO 16.10.2003, ore 13.45; verb. PP 20.10.2003, ore 14.00 e verb. PO 30.10.2003, ore 09.23; verb. PP 31.10.2003, ore 09.40).
In data 6 ottobre 2003, gli inquirenti svizzeri hanno arrestato anche __________ c, pure risultato coinvolto nel traffico di stupefacenti in oggetto (AI 17).
C.
Con istanza 10 novembre 2003, __________ chiede di essere immediatamente posta in libertà provvisoria.
Laccusata non contesta la presenza di gravi indizi di colpevolezza e dice di aver confessato quanto commesso. A sostegno della sua richiesta rileva che sua figlia __________, minorenne di 15 anni, sarebbe attualmente allo sbando, ciò in quanto laltra sua figlia __________, che si occupava della sorella durante la sua carcerazione in Germania, è oggi pure in stato di arresto. Daltro canto non vi sarebbe, a suo dire, nè il pericolo di fuga, nè il pericolo di recidiva.
D.
Con preavviso negativo 12 novembre 2003, dopo aver evidenziato i gravi e concreti indizi esistenti a carico dellaccusata, passando segnatamente in rassegna le ammissioni di questultima, la magistrata inquirente ha indicato sussistenza di bisogni istruttori; ciò in particolare in relazione alla necessità di procedere a rigorosa verifica e approfondimento delle dichiarazioni dellaccusata e di effettuare la rogatoria in Italia per poter ben definire il ruolo dei differenti protagonisti.
Vi sarebbe inoltre il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove con la figlia __________ e con la mente del traffico in Bosnia. Vi sarebbe poi pericolo di fuga, ritenuto che la stessa ha sposato nel settembre 2003 un cittadino che risiede in Svizzera ma non è cittadina svizzera e non risulta affatto che ... abbia mai vissuto con il marito. Neppure il legame con la figlia __________, secondo la Procuratrice pubblica, impedirebbe allaccusata di lasciare il territorio.
Vi sarebbe infine un pericolo di recidiva, in ragione delle precedenti condanne esistenti a carico dellaccusata in Svizzera e in Germania.
E.
Con le osservazioni 13 ottobre 2003 al preavviso negativo, laccusata contesta la sussistenza di bisogni istruttori, come pure di un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. La commissione rogatoria sarebbe stata formulata ben un mese dopo larresto dellaccusata, ritenuto che già ab inizio doveva e poteva essere nota leventuale opportunità ... di interrogare anche la figlia. Laccusata ribadisce poi che non sussiste neppure il pericolo di fuga, essendo ella sposata con un cittadino svizzero e ritenuto che in Ticino vive la figlia __________ . Contesta laffermazione della magistrata inquirente secondo cui non avrebbe vissuto mai sotto lo stesso tetto del coniuge __________.
Considerato,
in diritto:
1.
La legittimazione di __________, accusata detenuta, all'inoltro della presente istanza, trasmessa a questo ufficio nei termini di legge, è pacifica.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne il pericolo di fuga, il pericolo di recidiva e i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
3.1.
I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica dufficio da parte di questo giudice) sono senzaltro dati: laccusata ha infatti ammesso il suo diretto coinvolgimento nellacquisto da parte di sua figlia __________ di un consistente quantitativo di ecstasy destinate ad essere rivendute, segnatamente di aver messo a disposizione della figlia limporto di FRS. 5'000.per lacquisto di 1600/1'700 pastiglie di ecstasy (v. verb. PO 16.10.2003, ore 13.45; verb. PP 20.10.2003, ore 14.00 e verb. PO 30.10.2003, ore 09.23; verb. PP 31.10.2003, ore 09.40).
Il coinvolgimento di __________ nel traffico di stupefacenti trova del resto conferma nelle intercettazioni telefoniche (già contestate allaccusata e annesse ai verbali di interrogatorio di PO del 5.11.2003, ore 11.10 e 14.39), come pure nelle dichiarazioni del correo __________ (v. AI __ e AI __).
3.2
Anche le altre condizioni che permettono il mantenimento della carcerazione preventiva, sono pure (e ancora) presenti nella fattispecie in oggetto.
3.2.1
La magistrata inquirente stà procedendo negli interrogatori dellaccusata e del correo __________, pure in arresto in Svizzera. Per laudizione dei correi __________ e __________ (detenuti in Italia), la Procuratrice pubblica in data 3 novembre 2003 ha avviato una commissione rogatoria alla competente autorità giudiziaria italiana (AI __).
La magistrata inquirente fa valere a giusta ragione i bisogni istruttori con il connesso pericolo di collusione, ciò in relazione allesecuzione dei suddetti atti dinchiesta, ma anche alle ammissioni fatte dallaccusata negli interrogatori di polizia del 5 novembre 2003 di un suo più ampio coinvolgimento nellorganizzazione del traffico di stupefacenti (con contatti con persona residente in Bosnia).
3.2.2
La Procuratrice pubblica fa pure valere il pericolo di fuga.
I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
A mente di questo giudice tale pericolo è in questo caso dato e concreto. __________ è cittadina della Bosnia Herzegovina e dopo aver terminato di espiare la pena per una condanna in Germania, in data 10 maggio 2003 è giunta in Svizzera, dove ha risieduto illegalmente a partire dalla scadenza del visto dentrata (7.8.2003: v. AI __, verb. PO 4.11.2003 p. 2). Dal 22 settembre 2003 laccusata è sposata con il cittadino italo-svizzero __________, residente presso lAlbergo __________. Laccusata ha tuttavia dichiarato di non aver fino ad ora vissuto sotto lo stesso tetto del coniuge __________(v. verb. PO 12 novembre 2003, ore 15.49), ciò a conferma della labilità del rapporto esistente con il marito, che traspare del resto in tutta evidenza dal menzionato verbale di interrogatorio. A giusta ragione la magistrata inquirente rileva dunque che i rapporti tra i coniugi non sembrano essere tali da far ritenere che laccusata rimarrebbe in Svizzera a disposizione delle autorità inquirenti, rispettivamente che non si sotrarrebbe al procedimento penale, considerato il fatto che essa è certamente consapevole del rischio di essere confrontata con una pena di una certa consistenza.
Neppure la presenza in Svizzera di __________, figlia quindicenne della __________, depone a favore di una scarcerazione dellaccusata, ciò in ragione della coscienza da parte di questultima del rischio sopraddetto. Non cambia la conclusione neppure la circostanza che __________ sia rimasta sola dopo larresto della sorella __________e il nuovo arresto della madre; spetterà infatti semmai allautorita tutoria competente prendere gli opportuni provvedimenti cautelari.
3.2.3
La Procuratrice pubblica fa anche valere il pericolo di recidiva.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra cui i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n.1479/1483).
A carico di __________ vi sono precedenti condanne sia in Svizzera che allestero. Dallestratto del casellario giudiziale svizzero risulta che laccusata è stata condannata una prima volta l11.12.1997, con DA del Ministero Pubblico di Lugano, a 15 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni) per infrazione alla LDDS e una seconda volta il 9.11.2000, dalle Assise correzionali di Lugano, a 3 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) per truffa (v. AI 40). __________ risulta pure essere stata condannata il 31.5.2002, dal Tribunale di __________(Germania), a tre anni di detenzione per traffico illecito di clandestini (v. AI 51), pena che ha espiato tra il 9.11.2000 e il 19.3.2003 (v. dichiarazioni dellaccusata: verb. PO 4.10.2003, ore 01.38 e verb. PO 30.10.2003, ore 09.23).
Il pericolo di recidiva è dunque manifestamente dato, ritenuto che laccusata è addirittura recidiva specifica e larresto per i nuovi fatti a lei imputati è avvenuto a poco meno di sette mesi dallespiazione di unimportante pena detentiva.
3.2.4
Visto il breve lasso di tempo intercorso fra larresto e listanza ora in esame (38 giorni), va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio della proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottointeso lobbligo, per la magistrata inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
4.
In conclusione, listanza in discussione si appalesa infondata e come tale deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza di libertà provvisoria è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione a:
-avv. __________, per sé e per listante;
-Procuratrice pubblica __________
(con copia delle osservazioni e lincarto MP __________/2003 di ritorno).
giudice _____________