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TI-59371

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-03-08 · Italiano TI
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Incarto n.

INC.2002.5414

Lugano

8 marzo 2004

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

sedente per statuire sull'istanza di dissequestro presentata il 13 febbraio 2004 da

__________,detenuto c/o PCT La Stampa, Lugano-Cadro

rappr. dall'avv. __________

in materia di dissequestro;

viste le osservazioni del Procuratore generale (1. marzo 2004);

potendosi prescindere dalla visione dell'intero incarto MP;

ritenuto e considerato:

in fatto ed in diritto

che:

-__________ è stato arrestato il 31 gennaio 2002 (quando si trovava, in espiazione pena e regime di semilibertà, presso il carcere di Regensdorf/ZH) con l'accusa di aver organizzato, con terzi, un importante traffico di stupefacenti tra il Sudamerica e l'Europa, nel corso del 2001 (oltre 200 Kg di cocaina, sequestrati ad Atene l'8 gennaio 2002: cfr. doc. 2 inc. GIAR 54.2001.1), nonché di aver riciclato la somma di USD 400'000.- consegnatagli da persone implicate nel traffico in questione, membri (secondo l'accusa) di un'organizzazione criminale (inc. GIAR 54.2002.1, doc. 1);

-il carcere preventivo, cui è astretto __________, perdura tutt'ora e nei suoi confronti è stato emesso l'atto di rinvio a giudizio;

-con l'istanza qui in discussione, __________ chiede il dissequestro della somma di FRS 2'874,00 (subordinatamente di una inferiore) per l'acquisto di capi d'abbigliamento, che nessuno potrebbe acquistare per lui, individuati tramite catalogo;

-il magistrato inquirente ricorda i principi che reggono il sequestro ai fini di confisca, nonché il fatto che la misura può servire anche a garantire spese giudiziarie e multa; a suo dire, solo motivi di stretta necessità permettono di diminuire la "garanzia dello Stato" e, nel caso in esame, tali motivi sarebbero dati ma solo per un importo minore a quello richiesto;

-trattandosi di richiesta avanzata nel lasso di tempo che segue l'atto d'accusa e precede il dibattimento, questo giudice è competente per determinarsi sulla richiesta (cfr. decisione 17 febbraio 2004, doc. 2 inc. GIAR 54.2002.14);

-in diritto occorre far riferimento all'art. 59 cifra 2 cpv. 2 CPP, ritenuto che non è sostenuta provenienza illecita degli averi sotto sequestro;

-il magistrato inquirente non contesta che determinate spese relative al fabbisogno personale possano, nel caso in esame, essere riconosciute e aderisce all'istanza ma per un importo inferiore, il cui ammontare è lasciato alla determinazione di questo giudice;

-prima facie, la richiesta così come formulata, appare effettivamente eccessiva (anche alla luce del numero di capi d'abbigliamento figuranti nella lista allegata all'istanza); lo stesso istante presenta una richiesta subordinata per un importo inferiore, senza quantificarlo;

-ne consegue che, nel suo principio, l'istanza non è contestata dall'autorità inquirente (e non vi sono parti civili); solo deve essere determinato l'importo da dissequestrare;

-di principio non spetterebbe a questo giudice determinare l'importo oggetto della subordinata in assenza di indicazioni (e motivazioni) delle parti; tra l'altro, la lista di articoli allegata all'istanza non indica i prezzi dei singoli articoli, né risulta sempre possibile individuarne tipologia (e, quindi, necessità);

-comunque, vista l'entità della questione e la concordanza delle parti quo ad un dissequestro, una irricevibilità dell'istanza per carenza di motivazione della subordinata risulterebbe contrario all'economia di giudizio;

-in conclusione, la richiesta subordinata può essere accolta nella misura di FRS 1000.-, somma che in assenza di precisazioni si reputa sufficiente per l'acquisto di uno o due paia di scarpe, alcune calze, qualche pantalone ed alcune magliette (capi che risulterebbero dalla lista allegata all'istanza).

P.Q.M

visti gli artt. 59 CP, 161 ss. CPP, 280 ss., 284 CPP,

decide

1.L'istanza è accolta nella sua formulazione subordinata.

§.Di conseguenza è dissequestrata a favore di __________, la somma di FRS 1'000.-.

2.Non si prelevano tasse di giudizio, né spese; non si assegnano ripetibili.

3.Contro la presente è dato reclamo alla CRP, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.

4.Intimazione:

-    PG __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano;

-    avv. __________, per sé e per il reclamante

(con copia delle osservazioni 1. marzo 2004 del magistrato inquirente);

-    Presidente della Corte delle assise criminali, Via Pretorio 16, 6900 Lugano

(con copia delle osservazioni 1. marzo 200 del magistrato inquirente).

giudice ___________