Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
E. 2 Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso sia avanti agli inquirenti che in sede dellistanza qui discussa (v.supra, consid. B).
E. 3 Il solo bisogno dellistruzione al quale si appella il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., p. 1) consiste nella necessità di sottoporre laccusato istante ad un secondo verbale di conferma, che verrà effettuato non appena in possesso del rapporto di Polizia Giudiziaria (ibid.). A tal proposito va rilevato che per leffettuazione di questo secondo verbale, il magistrato inquirente non necessitava il rapporto preliminare dinchiesta: questo giudice ha ripetutamente statuito che detto rapporto non rappresenta mezzo di prova a sé stante, ma raccoglie sistematicamente singoli mezzi di prova (segnatamente verbali) acquisiti in corso dinchiesta, che dovrebbero essere a disposizione del Procuratore Pubblico dal momento stesso della loro effettuazione. Si ribadisce che non è lecito attendere quasi tre settimane dallultimo verbale di polizia giudiziaria (lultimo risale al 1° dicembre
2000) per indire il verbale conclusivo di conferma, più volte sollecitato dalla difesa (v. osservazioni, cit., pto. 4 p. 2). E più genericamente, la durata dellinchiesta visto il numero relativamente esiguo di verbali dellaccusato e gli intervalli temporali fra gli stessi non testimonia particolare solerzia: in ogni caso, il magistrato inquirente ha omesso di spiegare le ragioni di tale dilazione nel tempo.
Restano implicite le esigenze istruttorie che potrebbero derivare da eventuali istanze di complemento, che laccusato istante si riserva di proporre appena preso conoscenza degli atti (v. osservazioni, cit., p. 5). A ciò vanno ad aggiungersi unicamente i tempi tecnici per arrivare fino alla celebrazione del pubblico dibattimento (chiusura dellistruttoria formale ed emanazione dellatto daccusa). Data laleatorietà che tali esigenze rivestono nella concreta fattispecie, non è tuttavia comunque possibile appurare se eventuali ulteriori passi istruttori siano di natura tale da esigere il mantenimento o meno dello stato di detenzione preventiva: listanza non può pertanto venire respinta sulla scorta di tale argomento.
E. 4 a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione; decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 4a p. 5).
b) Oltre che sulle necessità istruttorie già discusse, il Procuratore Pubblico fonda il proprio preavviso negativo sul pericolo di fuga dellaccusato istante, cittadino italiano, residente in Italia, ove esercita attività lavorativa. Tutti i suoi legami famigliari sono in Italia, ove vivono i figli e la sua compagna. Egli non ha quindi alcun legame con il territorio svizzero. Motivo per cui vi è il pericolo di fuga in Italia ciò che renderebbe impossibile il prosieguo dellinchiesta (preavviso, cit., p. 1). È senzaltro vero che __________ ha il centro dei propri interessi affettivi e professionali in Italia, e che con la Svizzera egli non ha particolari legami. Tuttavia, questa mera constatazione di per sé costitutiva di indizio di pericolo di fuga non deve assurgere ad unico criterio di giudizio: altrimenti, la libertà provvisoria dovrebbe venire negata aprioristicamente ad ogni accusato senza fisso domicilio in territorio svizzero. Questa, ovviamente, non è laratio legis, come si evince anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza riportatesupra: ciò che deve apparire patente è la verosimiglianza che laccusato, qualora liberato, intenda sottrarsi al perseguimento penale ed allesecuzione della pena. Se ciò sia il caso o meno, deve scaturire da un esame globale di tutte le circostanze, e non è astrattamente indiziato dalla presumibile gravità della pena.
c) Nel caso di specie, dallincarto MP non emergono elementi di giudizio tali da far apparire aprioristicamente __________ quale persona priva di senso morale: egli è professionalmente attivo, ed apparentemente con successo, al punto che è un suo partner di lavoro ad offrire il versamento della cauzione pur di permettergli di tornare a lavorare. Neppure sono noti suoi eventuali precedenti penali. Inoltre, il suo atteggiamento in sede dinchiesta si è dimostrato ragionevolmente cooperativo, con progressive ammissioni man mano che listruttoria avanzava a dimostrazione, se non necessariamente di compiuta resipiscenza, almeno di acquisita consapevolezza del carattere illecito degli atti commessi.
E. 5 Non avendone il Procuratore Pubblico fatto menzione a suffragio del proprio preavviso negativo, non vi è ragione di affrontare il discorso del pericolo di recidiva.
E. 6 In conclusione, listanza in discussione merita accoglimento, lunico motivo di opposizione sollevato dal Procuratore Pubblico il pericolo di fuga non essendo stato da lui reso sufficientemente plausibile. Laccoglimento dellistanza avviene con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.
Per ulteriormente mitigare il residuo pericolo di fuga, appare nondimeno opportuna la fissazione di una cauzione, di ammontare commisurato alla natura e alle conseguenze del reato.
E. 7 Pro futuro, il magistrato inquirente viene invitato a rispettare i dettami di cui allart. 195 CPP, evitando di produrre a questo giudice un incarto privo di numerazione nonché dellusuale elenco atti.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 96, 107 s., 110, 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 7/11 dicembre 2000 da __________ è accolta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;
-Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dallaccusato istante, con linc. MP 4885/2000/ES di ritornoe per immediata esecuzione;
-SEPEM;
-direzione PCT Cadro.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 640.2000.2 M Lugano, 18 dicembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
__________, attualmente presso PCT Cadro
e trasmessa in data 14/15 dicembre 2000 con preavviso negativo dalProcuratore Pubblicoavv. __________;
concesso allaccusato istante, con ordinanza 15 dicembre 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto lallegato di medesima data;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP 4885/2000/ES;
ritenuto
in fatto:
__________ è stato tratto in arresto in data 17 ottobre 2000 in virtù di un ordine di arresto emanato il giorno precedente dal competente magistrato, in quanto sospettato di far parte di un gruppo di persone dedito ad acquisti con carte di credito non valide. Questo giudice ha confermato larresto il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione dellaccusa per titolo di truffa ed abuso di carte-chèques e di credito (inc. GIAR 640.2000.1, doc. _).
B.
In un primo momento, laccusato non solo ha negato ogni e qualsiasi coinvolgimento nei fatti oggetto dinchiesta, ma ha addirittura affermato essere il proprio fratello __________ (v. verbale 18 ottobre 2000 avanti al GIAR, cit.). Successivamente, e meglio in occasione del primo interrogatorio avanti al Procuratore Pubblico del 24 ottobre 2000 (agli atti MP, s.n.), laccusato ha chiarito le proprie generalità ed ha ammesso di principio lutilizzo fraudolento di due carte di credito __________ a lui intestate (loc. cit.,passim). Ha relativizzato le sue ammissioni nel successivo verbale di polizia 26 ottobre 2000 (agli atti MP s.n.), e anche lindomani ha cercato di eludere le domande in merito allutilizzo di altre carte di credito da parte della sua compagna __________ e di altre persone (v. verbale di polizia 27 ottobre 2000, ore 13.20, agli atti MP s.n.); finalmente, a far conto dal verbale di polizia 3 novembre 2000 (agli atti MP, s.n.), __________ ha iniziato a spiegare il proprio coinvolgimento e quello delle altre persone oggetto dellindagine. Con il successivo verbale del 7 novembre 2000, linchiesta faceva un ulteriore, decisivo passo in avanti, tanto che il verbale di polizia del 30 novembre 2000 può essere considerato riassuntivo (agli atti MP, s.n.; il verbale 1° dicembre 2000 riguarda carte intestate alla convivente dellaccusato, del cui abuso egli si è assunto parziale responsabilità).
C.
Dopo aver proposto una prima istanza di libertà provvisoria in data 2/8 novembre 2000, poi ritirata in data 9 novembre 2000 (agli atti MP, s.n.), __________ rinnova ora listanza, motivandola con lavvenuta conclusione dellistruttoria, con la necessità di riacquistare la libertà per tornare a lavorare e per contrarre matrimonio con lattuale compagna, ed infine con la disponibilità dellamico __________ a prestare cauzione per lui (v. istanza 7 dicembre 2000, inc. GIAR 640.2000.2 doc. _,passim).
Il Procuratore Pubblico si oppone alla concessione della libertà provvisoria a __________, essenzialmente poiché nei confronti di lui, cittadino italiano residente in Italia e con in quel Paese il centro dei propri legami affettivi e professionali, sussisterebbe serio pericolo di fuga, con conseguente impossibilità di chiudere linchiesta (v. preavviso negativo 14 dicembre 2000, inc. GIAR 640.2000.2 doc. _ p. 1). Il mantenimento della carcerazione preventiva dellaccusato sarebbe inoltre giustificato in considerazione degli importi e dellagire continuato di __________ ]nonché] in considerazione della pena che verrà richiesta (loc. cit., p. 2).
E.
Nelle proprie osservazioni al preavviso negativo (inc. GIAR 640.2000.2 doc. _), laccusato istante ribadisce i propri argomenti, lamentando altresì come il magistrato inquirente non abbia saputo interrogarlo dopo il verbale del 24 ottobre 2000, ed anzi abbia addirittura negato al proprio difensore laccesso agli atti, segnatamente ai verbali di polizia. Anche la mancata produzione del rapporto preliminare di polizia, apparentemente addotta dagli inquirenti quale motivo per il mancato accesso agli atti e per la mancata effettuazione di un verbale di conferma, viene censurata siccome causa ingiustificata di ritardo nella conclusione dellistruttoria (v. osservazioni, cit., pto. 4 p. 2). Ribadito in particolare linteresse di __________ ad una sua presenza in aula (loc. cit.,
p. 3), la difesa si oppone alle previsioni di pena detentiva da espiare che legge nel preavviso negativo del Procuratore Pubblico (loc. cit., pto. 5 p. 3), e richiamando casi a suo dire analoghi chiede laccoglimento dellistanza anche per unità di giurisprudenza (loc. cit., pto. 5 [recte: 6] p. 4).
in diritto:
1.
L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
2.
Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso sia avanti agli inquirenti che in sede dellistanza qui discussa (v.supra, consid. B).
3.
Il solo bisogno dellistruzione al quale si appella il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., p. 1) consiste nella necessità di sottoporre laccusato istante ad un secondo verbale di conferma, che verrà effettuato non appena in possesso del rapporto di Polizia Giudiziaria (ibid.). A tal proposito va rilevato che per leffettuazione di questo secondo verbale, il magistrato inquirente non necessitava il rapporto preliminare dinchiesta: questo giudice ha ripetutamente statuito che detto rapporto non rappresenta mezzo di prova a sé stante, ma raccoglie sistematicamente singoli mezzi di prova (segnatamente verbali) acquisiti in corso dinchiesta, che dovrebbero essere a disposizione del Procuratore Pubblico dal momento stesso della loro effettuazione. Si ribadisce che non è lecito attendere quasi tre settimane dallultimo verbale di polizia giudiziaria (lultimo risale al 1° dicembre
2000) per indire il verbale conclusivo di conferma, più volte sollecitato dalla difesa (v. osservazioni, cit., pto. 4 p. 2). E più genericamente, la durata dellinchiesta visto il numero relativamente esiguo di verbali dellaccusato e gli intervalli temporali fra gli stessi non testimonia particolare solerzia: in ogni caso, il magistrato inquirente ha omesso di spiegare le ragioni di tale dilazione nel tempo.
Restano implicite le esigenze istruttorie che potrebbero derivare da eventuali istanze di complemento, che laccusato istante si riserva di proporre appena preso conoscenza degli atti (v. osservazioni, cit., p. 5). A ciò vanno ad aggiungersi unicamente i tempi tecnici per arrivare fino alla celebrazione del pubblico dibattimento (chiusura dellistruttoria formale ed emanazione dellatto daccusa). Data laleatorietà che tali esigenze rivestono nella concreta fattispecie, non è tuttavia comunque possibile appurare se eventuali ulteriori passi istruttori siano di natura tale da esigere il mantenimento o meno dello stato di detenzione preventiva: listanza non può pertanto venire respinta sulla scorta di tale argomento.
4.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione; decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 4a p. 5).
b) Oltre che sulle necessità istruttorie già discusse, il Procuratore Pubblico fonda il proprio preavviso negativo sul pericolo di fuga dellaccusato istante, cittadino italiano, residente in Italia, ove esercita attività lavorativa. Tutti i suoi legami famigliari sono in Italia, ove vivono i figli e la sua compagna. Egli non ha quindi alcun legame con il territorio svizzero. Motivo per cui vi è il pericolo di fuga in Italia ciò che renderebbe impossibile il prosieguo dellinchiesta (preavviso, cit., p. 1). È senzaltro vero che __________ ha il centro dei propri interessi affettivi e professionali in Italia, e che con la Svizzera egli non ha particolari legami. Tuttavia, questa mera constatazione di per sé costitutiva di indizio di pericolo di fuga non deve assurgere ad unico criterio di giudizio: altrimenti, la libertà provvisoria dovrebbe venire negata aprioristicamente ad ogni accusato senza fisso domicilio in territorio svizzero. Questa, ovviamente, non è laratio legis, come si evince anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza riportatesupra: ciò che deve apparire patente è la verosimiglianza che laccusato, qualora liberato, intenda sottrarsi al perseguimento penale ed allesecuzione della pena. Se ciò sia il caso o meno, deve scaturire da un esame globale di tutte le circostanze, e non è astrattamente indiziato dalla presumibile gravità della pena.
c) Nel caso di specie, dallincarto MP non emergono elementi di giudizio tali da far apparire aprioristicamente __________ quale persona priva di senso morale: egli è professionalmente attivo, ed apparentemente con successo, al punto che è un suo partner di lavoro ad offrire il versamento della cauzione pur di permettergli di tornare a lavorare. Neppure sono noti suoi eventuali precedenti penali. Inoltre, il suo atteggiamento in sede dinchiesta si è dimostrato ragionevolmente cooperativo, con progressive ammissioni man mano che listruttoria avanzava a dimostrazione, se non necessariamente di compiuta resipiscenza, almeno di acquisita consapevolezza del carattere illecito degli atti commessi.
5.
Non avendone il Procuratore Pubblico fatto menzione a suffragio del proprio preavviso negativo, non vi è ragione di affrontare il discorso del pericolo di recidiva.
6.
In conclusione, listanza in discussione merita accoglimento, lunico motivo di opposizione sollevato dal Procuratore Pubblico il pericolo di fuga non essendo stato da lui reso sufficientemente plausibile. Laccoglimento dellistanza avviene con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.
Per ulteriormente mitigare il residuo pericolo di fuga, appare nondimeno opportuna la fissazione di una cauzione, di ammontare commisurato alla natura e alle conseguenze del reato.
7.
Pro futuro, il magistrato inquirente viene invitato a rispettare i dettami di cui allart. 195 CPP, evitando di produrre a questo giudice un incarto privo di numerazione nonché dellusuale elenco atti.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 96, 107 s., 110, 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 7/11 dicembre 2000 da __________ è accolta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;
-Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dallaccusato istante, con linc. MP 4885/2000/ES di ritornoe per immediata esecuzione;
-SEPEM;
-direzione PCT Cadro.
giudice __________