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N. 695.2000.2 M Lugano, 13 dicembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 30 novembre 2000 da
__________, 1966, cittadino italiano domiciliato a __________, coniugato
(difeso di fiducia dallavv. __________)
avverso il diniego di colloqui liberi fra accusato e difensore, implicitamente formalizzato da parte del Procuratore Pubblico avv. __________, con concessione di un colloquio esclusivamente controllato;
preso atto che il Procuratore Pubblico, in data 11 dicembre 2000, ha concesso il postulato permesso di colloquio libero e permanente;
discendendo che il reclamo è divenuto privo doggetto, ciò che viene constatato con la presente decisione definitiva, esente da tassa e spese, ma con attribuzione di congrue ripetibili al reclamante (art. 9 cpv. 6 CPP), in ragione dellesito sostanzialmente positivo del gravame;
in applicazione degli artt. 280 ss. CPP
d e c i d e :
1.Il reclamo 30 novembre / 1° dicembre 2000 di __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo doggetto.
2.La presente decisione è definitiva.
3.Non si prelevano tassa né spese di giustizia; lo Stato verserà al reclamante limporto di fr. 100. a titolo di ripetibili.
4.Intimazione:
- Procuratore Pubblico avv. __________.
giudice __________