Sachverhalt
sono incontestati: dopo qualche iniziale reticenza, laccusato ha ammesso la propria partecipazione ad almeno uno dei due viaggi (v. già verbale di polizia 31 agosto 2000, ore 14.15, p. 4-5, allegato al rapporto darresto, inc. GIAR 530.2000.1 doc. _; verbale GIAR 1° settembre 2000, inc. GIAR cit. doc. _, p. 2), completando in seguito le proprie dichiarazioni (v. istanza, inc. GIAR 530.2000.2 doc. _ pto. 2 p. 2).
C.
Con listanza qui in discussione (inc. GIAR 530.2000.2 doc. _), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria: ammessa lesistenza di gravi e concreti indizi di reato a suo carico (loc. cit., pto. 3 p. 2-3), richiamati in dettagli i principi dottrinali e giurisprudenziali che reggono la materia (loc. cit., pti. 5-7, p. 3-6), egli contesta lesistenza di un pericolo di fuga in considerazione della piena collaborazione da lui fornita, della sua residenza in Svizzera, dove avrebbero luogo anche i suoi rapporti famigliari e di lavoro, del suo sincero pentimento (desumibile dallatteggiamento assunto durante linchiesta), dallassenza di preparativi di fuga, infine dallinesistenza di mezzi o interessi che gli permetterebbero di vivere allestero (loc. cit., pto. 8 p. 6-8). Egli contesta inoltre lesistenza di esigenze dinchiesta, avendo dimostrato con i fatti di non avere alcuna intenzione di intraprendere alcunché volto a compromettere la corretta raccolta delle prove (loc. cit., pto. 12 p. 10); mette anzi in dubbio lesistenza di prove sulle quali egli possa indebitamente intervenire (loc. cit., p. 10-11). Egli propone dunque di sostituire larresto con le misure, meno invasive, di deposito di una cauzione e di divieto di contattare terze persone (loc. cit., pti. 14 e 15, p. 12-13).
D.
Il magistrato inquirente, riassunti i fatti e premessa la collaborazione fornita dallaccusato in sede distruttoria, fonda il proprio preavviso negativo (inc. GIAR 530.2000.2 doc. _) essenzialmente sulla sussistenza di ulteriori bisogni dellistruzione: avendo __________ avuto un ruolo assai importante nel contesto di unorganizzazione criminale che vede coinvolti, oltre a cittadini di nazionalità americana e colombiana, anche cittadini italiani, tuttora latitanti (loc. cit., p. 2) per rapporto ai quali sussiste dunque concreto pericolo di collusione (ibid.), devono essere chiariti i dettagli dei traffici e reperiti i latitanti per chiamarli a rispondere delle loro responsabilità (ibid.). È inoltre necessario raccogliere almeno un minimo di elementi oggettivi che vestano le ammissioni dellistante (ibid.). Il magistrato inquirente motiva inoltre un effettivo pericolo di fuga non solo per loggettiva gravità dei fatti (con la conseguente concreta eventualità di pena da espiare importante, loc. cit., p. 3), ma soprattutto con la possibilità, per laccusato istante, di esercitare la propria professione di istruttore sub allestero, dalla propensione ai viaggi di cui egli avrebbe già fatto prova in passato, infine dai motivi addotti da lui a giustificazione della sua mancata comparizione in aula, nel 1984, alla celebrazione di un processo nei suoi confronti (ibid.).
E.
In sede di osservazioni al preavviso negativo (inc. GIAR 530.2000.2 doc. _), laccusato istante si riconferma nella propria istanza: ammessa lesistenza di indizi di colpevolezza a suo carico (loc. cit., pto. 2 p. 2), ribadisce tuttavia che i paventati bisogni dellistruzione non possono essere dedotti unicamente dalla gravità dei fatti, e che egli comunque non ha alcuna intenzione di contattare i correi di allora (loc. cit., pto. 3 p. 2-3). Pure inesistente sarebbe infine il pericolo di fuga, contraddetto dal suo carattere nel frattempo maturato, e comunque semmai ovviabile con il deposito di una cauzione e dei suoi documenti di identificazione (loc. cit., pto. 3 p. 3-4).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
E. 2 Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui peraltro ammesso sia avanti agli inquirenti che in sede dellistanza qui discussa (v.supra, consid. C; istanza, cit., pto. 3 p. 2-3; osservazioni, cit., pto. 2 p. 2).
E. 3 a) A torto laccusato istante ritiene che in ragione della sua cooperazione con gli inquirenti non sussistano più necessità istruttorie: come giustamente sottolinea il magistrato inquirente (v. preavviso negativo, cit.,
p. 2), non solo le ammissioni dellistante abbisognano di essere vestite (art. 120 CPP), ma pure il ruolo avuto dai correi (almeno in parte individuati, ma sempre ancora latitanti) necessita chiarimento.
b) Va anche sottolineato che proprio in punto al grado di coinvolgimento nei fatti dellaccusato istante, fino ad oggi vi sono agli atti unicamente le versioni di lui e del coaccusato __________: è indispensabile che gli inquirenti si garantiscano la possibilità di completare quelle informazioni con altre segnatamente laudizione dei correi, ma anche un approfondito studio delle carte statunitensi senza che __________ abbia la possibilità di influire in un qualsiasi modo sul loro contenuto. E, senza con ciò voler in alcun modo mettere in dubbio il desiderio di sincerità espresso dallaccusato, gli inquirenti non possono accontentarsi delle sue garanzie verbali che si asterrà dal contattare le persone indicategli.
c) Né si può, a questo stadio del procedimento, incolpare il Procuratore Pubblico per non fondare la propria richiesta su fatti precisi, in particolare su unattività dellimputato volta a compromettere la corretta raccolta delle prove (osservazioni, cit., pto. 3 p. 2): laccusato istante è stato posto in carcere preventivo proprio allinizio delle indagini, senza che abbia avuto la possibilità di attuare mosse suscettibili di dimostrare la sua eventuale intenzione di inquinare le prove. Inoltre, loggettiva gravità dei fatti discussi e la prevedibile entità della pena detentiva che lo attende costituiscono comunque, almeno in astratto, importante stimolo per una presa di contatto con i correi al fine di avvertirli e di migliorare la propria posizione processuale, e giustifica (più che in uninchiesta per reati di minore portata) che gli inquirenti non intendano correre rischio alcuno di collusione.
E. 4 a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
b) Nel caso di specie è incontestato che laccusato istante è cittadino svizzero con residenzain loco. Daltro canto, come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., p. 3) egli svolge effettivamente unattività che lo porta spesso e volentieri allestero: la possibilità, anzi linclinazione al viaggio è dimostrata (v. verbale di polizia 19 ottobre 2000, ore 14.45, p. 2), e non relativizzata da legami familiari particolarmente stretti (come possono essere quelli attinenti una propria famiglia). Inoltre, senza con ciò voler aprioristicamente negare che egli sia potuto maturare nel frattempo, è parimenti accertato che __________, quando venne citato in aula in occasione di un precedente procedimento penale, si rese volutamente latitante (ibid.). Tutto ciò, unito alla prospettiva quanto mai concreta di una lunga pena detentiva da espiare, potrebbe effettivamente fargli apparire una fuga allestero come unallettante alternativa.
c) In conclusione, anche se forse preso per sé il pericolo di fuga non basterebbe per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva, combinato con leffettivo pericolo di collusione esso rafforza la legittimità della preventiva privazione della libertà cui è e rimane sottoposto __________.
E. 5 a) Considerata lestensione e la gravità oggettiva dei reati commessi dallaccusato istante e dai correi, e vista la necessità di attingere primariamente a documentazione ed informazioni raccolte da autorità estere, si può ben dire che linchiesta di cui è oggetto è da annoverare fra quelle certamente complesse, e di corrispondente durata. Listruttoria, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare allora ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile (lunga) pena detentiva, sia alla presumibile durata dellevasione delle necessità istruttorie ancora incombenti.
b) Né tale proporzionalità appare scalfitta dalla motivazione principale che ha manifestamente spinto laccusato istante a formulare la presente richiesta: quella di riprendere in mano, almeno temporaneamente, la gestione del proprio negozio di articoli sub (v. istanza, cit., pto. 8 p. 7). Sarà semmai compito del patrocinatore dellaccusato istante (o di chi per esso) impostare una nuova gestione del negozio, che tenga anche conto del fatto che un ritorno di __________ alla guida del negozio appare, in tempi medio-lunghi, assolutamente improbabile.
c) Resta sottinteso lobbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
E. 6 In conclusione, listanza in discussione devessere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 19/20 ottobre 2000 da __________ è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dellaccusato istante e con linc. MP 3820/2000/GA di ritorno.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 530.2000.2 M Lugano, 25 ottobre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
e trasmessa in data 23/24 ottobre 2000 con preavviso negativo dalProcuratore Pubblicoavv. __________;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP 3820/2000/GA;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stato tratto in arresto lo scorso 31 agosto 2000 su ordine del competente magistrato inquirente, siccome attivamente coinvolto in un ingente traffico di sostanze stupefacenti verso gli Stati Uniti dAmerica. Il giorno successivo, questo giudice ha confermato larresto, con contestuale intimazione della promozione dellaccusa per titolo di infrazione aggravata alla LFStup. (v. inc. GIAR 530.2000.1, doc. _ risp. _).
B.
Le fattispecie inquisite riguardano due trasporti via mare di cocaina dai Caraibi alla Florida, effettuati dallaccusato in correità con terze persone, utilizzando un veliero da diporto. Il primo trasporto, effettuato a cavallo degli anni 1991/1992, ha riguardato almeno 1,25 tonnellate di stupefacente; il secondo, risalente agli anni 1995/1998 e sfociato nel sequestro dello stupefacente in data 28 maggio 1998, riguarda un carico di due tonnellate di cocaina (v. preavviso negativo, inc. GIAR 530.2000.2 doc. _ p. 1-2). I fatti sono incontestati: dopo qualche iniziale reticenza, laccusato ha ammesso la propria partecipazione ad almeno uno dei due viaggi (v. già verbale di polizia 31 agosto 2000, ore 14.15, p. 4-5, allegato al rapporto darresto, inc. GIAR 530.2000.1 doc. _; verbale GIAR 1° settembre 2000, inc. GIAR cit. doc. _, p. 2), completando in seguito le proprie dichiarazioni (v. istanza, inc. GIAR 530.2000.2 doc. _ pto. 2 p. 2).
C.
Con listanza qui in discussione (inc. GIAR 530.2000.2 doc. _), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria: ammessa lesistenza di gravi e concreti indizi di reato a suo carico (loc. cit., pto. 3 p. 2-3), richiamati in dettagli i principi dottrinali e giurisprudenziali che reggono la materia (loc. cit., pti. 5-7, p. 3-6), egli contesta lesistenza di un pericolo di fuga in considerazione della piena collaborazione da lui fornita, della sua residenza in Svizzera, dove avrebbero luogo anche i suoi rapporti famigliari e di lavoro, del suo sincero pentimento (desumibile dallatteggiamento assunto durante linchiesta), dallassenza di preparativi di fuga, infine dallinesistenza di mezzi o interessi che gli permetterebbero di vivere allestero (loc. cit., pto. 8 p. 6-8). Egli contesta inoltre lesistenza di esigenze dinchiesta, avendo dimostrato con i fatti di non avere alcuna intenzione di intraprendere alcunché volto a compromettere la corretta raccolta delle prove (loc. cit., pto. 12 p. 10); mette anzi in dubbio lesistenza di prove sulle quali egli possa indebitamente intervenire (loc. cit., p. 10-11). Egli propone dunque di sostituire larresto con le misure, meno invasive, di deposito di una cauzione e di divieto di contattare terze persone (loc. cit., pti. 14 e 15, p. 12-13).
D.
Il magistrato inquirente, riassunti i fatti e premessa la collaborazione fornita dallaccusato in sede distruttoria, fonda il proprio preavviso negativo (inc. GIAR 530.2000.2 doc. _) essenzialmente sulla sussistenza di ulteriori bisogni dellistruzione: avendo __________ avuto un ruolo assai importante nel contesto di unorganizzazione criminale che vede coinvolti, oltre a cittadini di nazionalità americana e colombiana, anche cittadini italiani, tuttora latitanti (loc. cit., p. 2) per rapporto ai quali sussiste dunque concreto pericolo di collusione (ibid.), devono essere chiariti i dettagli dei traffici e reperiti i latitanti per chiamarli a rispondere delle loro responsabilità (ibid.). È inoltre necessario raccogliere almeno un minimo di elementi oggettivi che vestano le ammissioni dellistante (ibid.). Il magistrato inquirente motiva inoltre un effettivo pericolo di fuga non solo per loggettiva gravità dei fatti (con la conseguente concreta eventualità di pena da espiare importante, loc. cit., p. 3), ma soprattutto con la possibilità, per laccusato istante, di esercitare la propria professione di istruttore sub allestero, dalla propensione ai viaggi di cui egli avrebbe già fatto prova in passato, infine dai motivi addotti da lui a giustificazione della sua mancata comparizione in aula, nel 1984, alla celebrazione di un processo nei suoi confronti (ibid.).
E.
In sede di osservazioni al preavviso negativo (inc. GIAR 530.2000.2 doc. _), laccusato istante si riconferma nella propria istanza: ammessa lesistenza di indizi di colpevolezza a suo carico (loc. cit., pto. 2 p. 2), ribadisce tuttavia che i paventati bisogni dellistruzione non possono essere dedotti unicamente dalla gravità dei fatti, e che egli comunque non ha alcuna intenzione di contattare i correi di allora (loc. cit., pto. 3 p. 2-3). Pure inesistente sarebbe infine il pericolo di fuga, contraddetto dal suo carattere nel frattempo maturato, e comunque semmai ovviabile con il deposito di una cauzione e dei suoi documenti di identificazione (loc. cit., pto. 3 p. 3-4).
in diritto:
1.
L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
2.
Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui peraltro ammesso sia avanti agli inquirenti che in sede dellistanza qui discussa (v.supra, consid. C; istanza, cit., pto. 3 p. 2-3; osservazioni, cit., pto. 2 p. 2).
3.
a) A torto laccusato istante ritiene che in ragione della sua cooperazione con gli inquirenti non sussistano più necessità istruttorie: come giustamente sottolinea il magistrato inquirente (v. preavviso negativo, cit.,
p. 2), non solo le ammissioni dellistante abbisognano di essere vestite (art. 120 CPP), ma pure il ruolo avuto dai correi (almeno in parte individuati, ma sempre ancora latitanti) necessita chiarimento.
b) Va anche sottolineato che proprio in punto al grado di coinvolgimento nei fatti dellaccusato istante, fino ad oggi vi sono agli atti unicamente le versioni di lui e del coaccusato __________: è indispensabile che gli inquirenti si garantiscano la possibilità di completare quelle informazioni con altre segnatamente laudizione dei correi, ma anche un approfondito studio delle carte statunitensi senza che __________ abbia la possibilità di influire in un qualsiasi modo sul loro contenuto. E, senza con ciò voler in alcun modo mettere in dubbio il desiderio di sincerità espresso dallaccusato, gli inquirenti non possono accontentarsi delle sue garanzie verbali che si asterrà dal contattare le persone indicategli.
c) Né si può, a questo stadio del procedimento, incolpare il Procuratore Pubblico per non fondare la propria richiesta su fatti precisi, in particolare su unattività dellimputato volta a compromettere la corretta raccolta delle prove (osservazioni, cit., pto. 3 p. 2): laccusato istante è stato posto in carcere preventivo proprio allinizio delle indagini, senza che abbia avuto la possibilità di attuare mosse suscettibili di dimostrare la sua eventuale intenzione di inquinare le prove. Inoltre, loggettiva gravità dei fatti discussi e la prevedibile entità della pena detentiva che lo attende costituiscono comunque, almeno in astratto, importante stimolo per una presa di contatto con i correi al fine di avvertirli e di migliorare la propria posizione processuale, e giustifica (più che in uninchiesta per reati di minore portata) che gli inquirenti non intendano correre rischio alcuno di collusione.
4.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
b) Nel caso di specie è incontestato che laccusato istante è cittadino svizzero con residenzain loco. Daltro canto, come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., p. 3) egli svolge effettivamente unattività che lo porta spesso e volentieri allestero: la possibilità, anzi linclinazione al viaggio è dimostrata (v. verbale di polizia 19 ottobre 2000, ore 14.45, p. 2), e non relativizzata da legami familiari particolarmente stretti (come possono essere quelli attinenti una propria famiglia). Inoltre, senza con ciò voler aprioristicamente negare che egli sia potuto maturare nel frattempo, è parimenti accertato che __________, quando venne citato in aula in occasione di un precedente procedimento penale, si rese volutamente latitante (ibid.). Tutto ciò, unito alla prospettiva quanto mai concreta di una lunga pena detentiva da espiare, potrebbe effettivamente fargli apparire una fuga allestero come unallettante alternativa.
c) In conclusione, anche se forse preso per sé il pericolo di fuga non basterebbe per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva, combinato con leffettivo pericolo di collusione esso rafforza la legittimità della preventiva privazione della libertà cui è e rimane sottoposto __________.
5.
a) Considerata lestensione e la gravità oggettiva dei reati commessi dallaccusato istante e dai correi, e vista la necessità di attingere primariamente a documentazione ed informazioni raccolte da autorità estere, si può ben dire che linchiesta di cui è oggetto è da annoverare fra quelle certamente complesse, e di corrispondente durata. Listruttoria, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare allora ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile (lunga) pena detentiva, sia alla presumibile durata dellevasione delle necessità istruttorie ancora incombenti.
b) Né tale proporzionalità appare scalfitta dalla motivazione principale che ha manifestamente spinto laccusato istante a formulare la presente richiesta: quella di riprendere in mano, almeno temporaneamente, la gestione del proprio negozio di articoli sub (v. istanza, cit., pto. 8 p. 7). Sarà semmai compito del patrocinatore dellaccusato istante (o di chi per esso) impostare una nuova gestione del negozio, che tenga anche conto del fatto che un ritorno di __________ alla guida del negozio appare, in tempi medio-lunghi, assolutamente improbabile.
c) Resta sottinteso lobbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
6.
In conclusione, listanza in discussione devessere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 19/20 ottobre 2000 da __________ è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato __________, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dellaccusato istante e con linc. MP 3820/2000/GA di ritorno.
giudice __________