Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) La nuova Legge cantonale sulla magistratura dei minorenni dell8 marzo 1999 (di seguito: LMM), entrata in vigore il 1° aprile 2000, ha profondamente rivoluzionato ruolo e figura del Magistrato dei minorenni. Per quanto qui di rilievo, la nuova legge ha introdotto una procedura di arresto preventivo del minorenne praticamente identica a quella applicabile ai maggiorenni: il Magistrato dei minorenni può formulare una richiesta in tal senso al Giudice dellistruzione e dellarresto (art. 23 cpv. 2 LMM), che deve sentire il minorenne entro il giorno successivo (art. 23 cpv. 3 LMM). Contro la decisione del Giudice dellistruzione e dellarresto é dato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro lusuale termine di dieci giorni (art. 23 cpv.
E. 4 a) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v.Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294;Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).
b) Nonostante la loro invero giovanissima età, gli istanti sono dediti al furto a livello che si può definire professionale: oltre allimpressionante numero di reati dei quali sono sospettati in Ticino, ne fanno stato le numerose segnalazioni di cui essi hanno fatto oggetto in diversi Cantoni svizzeri (v. i resoconti dei confronti dattiloscopici digitali, agli atti MM s.n., dai quali si evincono otto segnalazioni ciascuna per __________ e __________, e due segnalazioni per __________). E la più giovane delle persone fermate (la sedicente __________, poi non arrestata) ha inizialmente dichiarato senza mezzi termini di essere venuta in Ticino a rubare diverse volte, già lo scorso anno (v. verbali di polizia 24 agosto 2000, ore 19.04, agli atti MM s.n.,passim; verbale 25 agosto 2000, ore 13.45,passim) salvo poi rimangiarsi tutto (v. verbale di polizia 28 agosto 2000, ore 14.30, agli atti MM s.n.,passim). Se ne deve dedurre come daltronde una delle ragazze ha ammesso al giusdicente in sede di conferma dellarresto che il furto rappresenta lunica attività che i giovani zingari sanno espletare, e lunica fonte di sostentamento loro e delle loro famiglie, che sono i veri mandanti.
c) Da cui si deve dedurre lesistenza di un più che concreto pericolo di recidiva.
E. 5 a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
c) Oltre alle necessità dinchiesta ed al pericolo di recidiva, dunque, anche un manifesto pericolo di fuga giustifica il perdurare dellarresto.
E. 6 a) Considerata da un lato lestensione ed il numero dei reati patrimoniali verosimilmente commessi dagli istanti, e dallaltro il loro atteggiamento processuale tuttaltro che cooperativo, si può ben dire che linchiesta di cui essi sono oggetto è da annoverare fra quelle certamente complesse, e di corrispondente durata. Linchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Larresto preventivo sofferto e prospettabile appare allora ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dellevasione delle necessità istruttorie ancora incombenti. Resta sottinteso lobbligo, per il Magistrato dei minorenni, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in arresto preventivo (artt. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP e art. 10 cpv. 1 LMM combinati).
b) Inoltre, non si riescono ad immaginare misure provvisionali alternative altrettanto atte a garantire la sicurezza pubblica (art. 23 cpv. 3 LMM); anche in tal senso, dunque, il principio di proporzionalità è soddisfatto.
E. 7 In conclusione, nella misura in cui fossero ricevibili le istanze in discussione dovrebbero essere respinte, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e art. 10 cpv. 1 LMM combinati), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP e gli artt. 10 e 24 LMM
d e c i d e :
1.In quanto ricevibili, le istanze di libertà provvisoria inoltrate in data 30 agosto / 1° settembre 2000 da __________ sono respinte.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé e per gli istanti, con copia del preavviso negativo del Magistrato dei minorenni;
-avv. __________, quale difensore dufficio designato dei minorenni;
- Magistrato dei minorenni avv. __________, con linc. MM __________ di ritorno.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 508.2000.3 M Lugano, 7 settembre 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________, __________, cittadina jugoslava residente ad __________;
__________, __________, cittadina francese residente ad __________
e trasmesse in data 4 settembre 2000 con preavviso negativo dalMagistrato dei minorenniavv. __________;
concesso agli accusati istanti, con ordinanza 4 settembre 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. __________ della Magistratura dei minorenni;
ritenuto
in fatto:
A.
B.
Tutti i minorenni, seppur con sfumature diverse, hanno ammesso le loro responsabilità in punto ai furti commessi il giorno del loro fermo; __________ ha negato di aver commesso altri furti in Svizzera, gli altri due hanno invece ammesso di essere già noti agli inquirenti di altri Cantoni (v. rispettivi verbali GIAR, cit., p. 2). __________, al settimo mese di gravidanza, è stata ricoverata nella camera di sicurezza dellOspedale __________, da dove è evasa in data 30 agosto 2000.
C.
Con scritto 30 agosto 2000 identico per i tre minorenni (doc. _ nei rispettivi incc. GIAR 508/509/510.2000.3), il loro patrocinatore di fiducia ne chiede la messa in libertà provvisoria vu notamment lâge des prévenus, la nécessité quils se retrouvent le plus rapidement possible dans leur famille, le souci que se fait cette dernière et la gravité relative de linfraction qui leur est reprochée (loc. cit., p. 2).
Il Magistrato dei minorenni, dal canto suo, preavvisa negativamente le istanze facendo presente come a carico dei minorenni sussistano gravi indizi di colpevolezza per un imprecisato (ma rilevante, prossimo ai 100) numero di furti indizi consistenti in testimonianze di alcune vittime, impronte digitali, ed il possesso di merce di provenienza furtiva (v. preavviso negativo 4 settembre 2000, doc. _ negli incc. GIAR 508/509/510.2000.3). Sussisterebbero allora ancora numerose necessità istruttorie, dovute anche al comportamento non pienamente collaborativo degli stessi minorenni (ibid.), un grave pericolo di fuga (esemplificato dal comportamento di __________), infine un pericolo di recidiva deducibile dalla personalità dei prevenuti, il loro stile di vita, nonché il numero di reati contro il patrimonio agli stessi già imputabili allo stato attuale dellinchiesta (ibid.).
Il patrocinatore dei minorenni istanti non ha ritenuto di proporre osservazioni al preavviso negativo del Magistrato dei minorenni, pur essendovi stato invitato con ordinanza 4 settembre 2000 (doc. _ nei rispettivi incc. GIAR 508/509/510.2000.3)
Considerato
in diritto:
1.
a) La nuova Legge cantonale sulla magistratura dei minorenni dell8 marzo 1999 (di seguito: LMM), entrata in vigore il 1° aprile 2000, ha profondamente rivoluzionato ruolo e figura del Magistrato dei minorenni. Per quanto qui di rilievo, la nuova legge ha introdotto una procedura di arresto preventivo del minorenne praticamente identica a quella applicabile ai maggiorenni: il Magistrato dei minorenni può formulare una richiesta in tal senso al Giudice dellistruzione e dellarresto (art. 23 cpv. 2 LMM), che deve sentire il minorenne entro il giorno successivo (art. 23 cpv. 3 LMM). Contro la decisione del Giudice dellistruzione e dellarresto é dato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro lusuale termine di dieci giorni (art. 23 cpv. 4 LMM).
b) La LMM, invece, non ha espressamente previsto listituto dellistanza di libertà provvisoria, ovvero la possibilità per il minorenne in arresto preventivo di chiedere di essere rimesso in libertà in attesa di giudizio (art. 107 CPP). Non si tratta, ovviamente, di un silenzio qualificato: data non da ultimo la particolare connotazione che rivestono procedimenti penali contro minorenni (v.infra, consid. 1c), ciò che è ammesso per un adulto deve esserea fortioripossibile per un minorenne, impregiudicato lobbligo per il Magistrato dei minorenni di procedere spontaneamente alla messa in libertà dellindiziato non appena le circostanze lo consentano. Si tratta allora di una questione alla quale per espresso rinvio dellart. 10 cpv. 1 LMM vanno applicate per analogia le norme previste dalla procedura penale ordinaria, ossia gli artt. 95 ss. e 107 s. CPP, siccome perfettamente compatibili con lo spirito e la lettera della nuova LMM.
c) L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
d) Pur non avendo questo Ufficio ancora avuto loccasione di sviluppare una ricca giurisprudenza in merito allarresto di minorenni, si può senzaltro affermare aprioristicamente che quando è in gioco la libertà personale di minorenni, i suesposti criteri vanno certamente valutati in termini restrittivi: lo esigono non solo le finalità stesse della legislazione minorile, eminentemente educative, ma anche la fragilità dellindiziato minorenne, usualmente ancora strettamente legato alla vita familiare. Quanto si viene di dire trova positiva espressione nel testo di legge, secondo il quale per legittimare larresto repressivo non basta che siano soddisfatti i succitati criteri validi per gli adulti: tale misura deve apparire cumulativamente indispensabile ai fini dellinchiesta o della sicurezza pubblica e se il suo scopo non può essere conseguito con unaltra misura provvisionale (art. 23 cpv. 2 in fine LMM). Unespressione, quella testé riportata, che esprime il principio di proporzionalità in termini rigorosi, senzaltro molto più restrittivi che nel caso di adulti.
2.
Va premesso che le istanze andrebbero integralmente respinte in ordine: non solo il legale che dice di rappresentare i minorenni (rispettivamente i loro famigliari) non si è legittimato con linoltro di una procura, ragione per cui a questo giudice risulta tuttora che i minorenni sono patrocinati dufficio dallavv. __________; ma lavv. __________ neppure risulta ammesso allesercizio dellavvocatura in Ticino. Listanza, inoltre, è talmente succinta (v.supra, consid. C) da risultare insufficientemente motivata: in particolare, essa non discute in alcun modo lesistenza o meno dei presupposti di legge dellarresto repressivo, rispettivamente non indica per quali ragioni tali presupposti non siano (più) adempiuti; né il patrocinatore dei minorenni ha ritenuto di doverla completare con osservazioni al preavviso negativo del Magistrato dei minorenni (v.supra, consid. E). Infine, essa è redatta in lingua francese, che non é la lingua ufficiale del Cantone Ticino; né il legale si è premurato di tradurla, pur essendovi stato apparentemente invitato dal Magistrato dei minorenni (v. scritto 31 agosto 2000 dellavv. __________, allegato allistanza, doc. _ nei rispettivi incc. GIAR 508/509/510.2000.3).
Un esame delle istanze nel merito, eseguito abbondanzialmente e per rispetto della libertà personale dei minorenni, porta comunque inesorabilmente alla loro reiezione.
3.
a) Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei minorenni istanti, e relativi ad un loro coinvolgimento nei fatti inquisiti, da loro ammesso (anche se in termini alquanto riduttivi e poco credibili) avanti agli inquirenti (v. verbale di polizia 2 settembre 2000, ore 09.00, di __________, agli atti MM s.n.,passim; verbale di polizia 24 agosto 2000, ore 18.03, di __________, agli atti MM s.n.,passim).
b) Il fatto che __________ ammetta altri furti (oltre a quelli commessi il giorno del fermo) solo in termini estremamente riduttivi, mentre __________ addirittura nega ad oltranza anche la commissione di reati per i quali esistono concreti indizi quali i riconoscimenti di testi oppure impronte digitali lasciate da __________ (v. verbale di polizia 1° settembre 2000 di __________, ore 10.00, allinc. MM s.n.,passim; v. tuttavia anche verbale di polizia 31 agosto 2000, ore 09.00, agli atti MM s.n., p. 2, dove il giovane ammette di essere venuto di recente altre due volte in Ticino, naturalmente senza rubare), unitamente alle rilevanti difficoltà esistenti già solo per addivenire ad una certa identificazione dei minorenni, rende manifesta lesistenza di ulteriori necessità istruttorie. Necessità che accrescono ulteriormente se si pon mente che a detta del Magistrato dei minorenni i furti che potrebbero essere stati commessi dagli istanti ammontano ad un centinaio (v. preavviso negativo, cit., p. 2).
c) In siffatte circostanze, si deve concludere che il perdurare dellarresto dei qui istanti è non solo utile, ma addirittura indispensabile ai fini dellinchiesta (art. 23 cpv. 2 LMM).
4.
a) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v.Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294;Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).
b) Nonostante la loro invero giovanissima età, gli istanti sono dediti al furto a livello che si può definire professionale: oltre allimpressionante numero di reati dei quali sono sospettati in Ticino, ne fanno stato le numerose segnalazioni di cui essi hanno fatto oggetto in diversi Cantoni svizzeri (v. i resoconti dei confronti dattiloscopici digitali, agli atti MM s.n., dai quali si evincono otto segnalazioni ciascuna per __________ e __________, e due segnalazioni per __________). E la più giovane delle persone fermate (la sedicente __________, poi non arrestata) ha inizialmente dichiarato senza mezzi termini di essere venuta in Ticino a rubare diverse volte, già lo scorso anno (v. verbali di polizia 24 agosto 2000, ore 19.04, agli atti MM s.n.,passim; verbale 25 agosto 2000, ore 13.45,passim) salvo poi rimangiarsi tutto (v. verbale di polizia 28 agosto 2000, ore 14.30, agli atti MM s.n.,passim). Se ne deve dedurre come daltronde una delle ragazze ha ammesso al giusdicente in sede di conferma dellarresto che il furto rappresenta lunica attività che i giovani zingari sanno espletare, e lunica fonte di sostentamento loro e delle loro famiglie, che sono i veri mandanti.
c) Da cui si deve dedurre lesistenza di un più che concreto pericolo di recidiva.
5.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
c) Oltre alle necessità dinchiesta ed al pericolo di recidiva, dunque, anche un manifesto pericolo di fuga giustifica il perdurare dellarresto.
6.
a) Considerata da un lato lestensione ed il numero dei reati patrimoniali verosimilmente commessi dagli istanti, e dallaltro il loro atteggiamento processuale tuttaltro che cooperativo, si può ben dire che linchiesta di cui essi sono oggetto è da annoverare fra quelle certamente complesse, e di corrispondente durata. Linchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Larresto preventivo sofferto e prospettabile appare allora ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dellevasione delle necessità istruttorie ancora incombenti. Resta sottinteso lobbligo, per il Magistrato dei minorenni, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in arresto preventivo (artt. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP e art. 10 cpv. 1 LMM combinati).
b) Inoltre, non si riescono ad immaginare misure provvisionali alternative altrettanto atte a garantire la sicurezza pubblica (art. 23 cpv. 3 LMM); anche in tal senso, dunque, il principio di proporzionalità è soddisfatto.
7.
In conclusione, nella misura in cui fossero ricevibili le istanze in discussione dovrebbero essere respinte, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e art. 10 cpv. 1 LMM combinati), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP e gli artt. 10 e 24 LMM
d e c i d e :
1.In quanto ricevibili, le istanze di libertà provvisoria inoltrate in data 30 agosto / 1° settembre 2000 da __________ sono respinte.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-avv. __________, per sé e per gli istanti, con copia del preavviso negativo del Magistrato dei minorenni;
-avv. __________, quale difensore dufficio designato dei minorenni;
- Magistrato dei minorenni avv. __________, con linc. MM __________ di ritorno.
giudice __________