opencaselaw.ch

TI-57039

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-08-24 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

N. 379.2000.1 L                                                         Lugano, 24 agosto 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 giugno 2000 da

__________

contro l'ordine di perquisizione e sequestro di documentazione bancaria disposto dalProcuratore pubblicoavv. __________;

osservato che:

-l'impugnativa ("intendo oppormi") è stata indirizzata al __________, che l'ha qui trasmessa per competenza;

-la reclamante non offre nessuna motivazione né indicazioni circa il procedimento dal quale è derivato il provvedimento;

-da informazioni presso il Ministero pubblico è emerso che trattasi di inchiesta a carico di __________ per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento, ora conclusa con decreto di non luogo a procedere 23 agosto 2000 (NLP 2439/2000), di per sé tale da far venire meno anche il provvedimento cautelativo in discussione;

-conseguentemente il gravame è divenuto privo di oggetto, indipendentemente dalla sua irricevibilità, e va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;

richiamati gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP

decide:

1.Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Intimazione:

-__________;

-Procuratore pubblico avv. __________, sede.

giudice __________