Sachverhalt
inquisiti, da lui ammesso avanti agli inquirenti (v., ad es., il già citato verbale di notifica dellarresto, e soprattutto lesaustivo verbale MP di conferma 7 luglio 2000, ore 16.15 [inc. MP, verbali MP doc. _]).
3.
Ritenuto come il magistrato inquirente, a sostegno del proprio preavviso negativo, non si appelli né allesistenza di ulteriori necessità dinchiesta né al pericolo di recidiva, lunico elemento di giudizio che possa concretizzare il concetto di preminenti motivi di interesse pubblico esatti allart. 95 cpv. 2 CPP è quello di un pericolo di fuga.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
b) Nellevenienza specifica, per stessa ammissione del magistrato inquirente non sussistono elementi di giudizio tali da far ritenere che __________ possa decidere di darsi alla macchia: cittadino svizzero qui domiciliato, con affettiin locoe senza poli alternativi di interesse allestero, non ha mai manifestato e neppure lasciato intendere lintenzione di sottrarsi alla giustizia. È tuttavia vero che, vista lentità del suo delinquere, non si può ragionevolmente escludere, a suo carico, la pronuncia di una pena detentiva da espiare: e ciò potrebbe rappresentare, in astratto, movente di fuga. A ragione, dunque, il Procuratore Pubblico ha auspicato, in via eventuale, che nei confronti dellaccusato istante vengano ordinate, in caso di rilascio, adeguate misure sostitutive.
4.
a) Resta il discorso della proporzionalità di un eventuale mantenimento della carcerazione preventiva. A mente del magistrato inquirente, tale mantenimento sarebbe giustificato già solo per il fatto che essa sfocerà in una certa [...] condanna ad una pena da espiare di non corta durata (preavviso negativo, cit., p. 2). Laccusato istante, invece, ritiene che il requisito della proporzionalità, di per se stante, non sia sufficiente.
b) Ha indubbiamente ragione la difesa. Come ben emerge dal testo di legge, la carcerazione preventiva di un accusato persegue preminenti motivi di interesse pubblico, esemplificati nei pericoli di fuga e di recidiva, nonché nei bisogni dellistruzione (art. 95 cpv. 2 CPP). La proporzionalità della detenzione preventiva è unicamente un requisito negativo, nel senso che una detenzione preventiva poggiante su uno dei presupposti scaturenti dal pubblico interesse può essere negata o revocata qualora rappresentasse misura sproporzionata sproporzionata sia con riferimento alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la stesura e linoltro dellatto daccusa nonché per la celebrazione del pubblico dibattimento. Il requisito della proporzionalità, in altre parole, è un mero freno demergenza, con il quale si intende evitare una detenzione preventiva che potrebbe eccedere la pena effettivamente pronunciata (e la cui entità è sempre di oltremodo difficile previsione), o comunque una detenzione che, seppur legittimata dallesistenza di preminenti motivi di pubblico interesse, non trovi giustificazione nelleffettiva gravità del reato inquisito. In nessun caso essa può essere addotta quale motivo unico per una detenzione preventiva (così ancheRusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, nota 5 ad art. 102 CPP, citato a ragione anche dalla difesa): venendo a cadere gli specifici motivi di interesse pubblico, consistenti essenzialmente nellinteresse dello Stato a che reati vengano istruiti e portati a giudizio avanti alle competenti corti di merito, una privazione della libertà troverà giustificazione penale soltanto a seguito di condanna ma allora, evidentemente, quale pena o misura.
5.
In conclusione, listanza in discussione deve essere accolta, con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2/3 agosto 2000 da __________ è accolta, e laccusato istante è posto immediatamente in libertà provvisoria.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- Procuratore Pubblico dott. __________, con linc. 1140/2000/RI di ritorno, con copia delle osservazioni dellaccusato istantee per immediata esecuzione;
- SEPEM e Direzione del PCT, per conoscenza.
giudice __________
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
E. 2 Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso avanti agli inquirenti (v., ad es., il già citato verbale di notifica dellarresto, e soprattutto lesaustivo verbale MP di conferma 7 luglio 2000, ore 16.15 [inc. MP, verbali MP doc. _]).
E. 3 Ritenuto come il magistrato inquirente, a sostegno del proprio preavviso negativo, non si appelli né allesistenza di ulteriori necessità dinchiesta né al pericolo di recidiva, lunico elemento di giudizio che possa concretizzare il concetto di preminenti motivi di interesse pubblico esatti allart. 95 cpv. 2 CPP è quello di un pericolo di fuga.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
b) Nellevenienza specifica, per stessa ammissione del magistrato inquirente non sussistono elementi di giudizio tali da far ritenere che __________ possa decidere di darsi alla macchia: cittadino svizzero qui domiciliato, con affettiin locoe senza poli alternativi di interesse allestero, non ha mai manifestato e neppure lasciato intendere lintenzione di sottrarsi alla giustizia. È tuttavia vero che, vista lentità del suo delinquere, non si può ragionevolmente escludere, a suo carico, la pronuncia di una pena detentiva da espiare: e ciò potrebbe rappresentare, in astratto, movente di fuga. A ragione, dunque, il Procuratore Pubblico ha auspicato, in via eventuale, che nei confronti dellaccusato istante vengano ordinate, in caso di rilascio, adeguate misure sostitutive.
E. 4 a) Resta il discorso della proporzionalità di un eventuale mantenimento della carcerazione preventiva. A mente del magistrato inquirente, tale mantenimento sarebbe giustificato già solo per il fatto che essa sfocerà in una certa [...] condanna ad una pena da espiare di non corta durata (preavviso negativo, cit., p. 2). Laccusato istante, invece, ritiene che il requisito della proporzionalità, di per se stante, non sia sufficiente.
b) Ha indubbiamente ragione la difesa. Come ben emerge dal testo di legge, la carcerazione preventiva di un accusato persegue preminenti motivi di interesse pubblico, esemplificati nei pericoli di fuga e di recidiva, nonché nei bisogni dellistruzione (art. 95 cpv. 2 CPP). La proporzionalità della detenzione preventiva è unicamente un requisito negativo, nel senso che una detenzione preventiva poggiante su uno dei presupposti scaturenti dal pubblico interesse può essere negata o revocata qualora rappresentasse misura sproporzionata sproporzionata sia con riferimento alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la stesura e linoltro dellatto daccusa nonché per la celebrazione del pubblico dibattimento. Il requisito della proporzionalità, in altre parole, è un mero freno demergenza, con il quale si intende evitare una detenzione preventiva che potrebbe eccedere la pena effettivamente pronunciata (e la cui entità è sempre di oltremodo difficile previsione), o comunque una detenzione che, seppur legittimata dallesistenza di preminenti motivi di pubblico interesse, non trovi giustificazione nelleffettiva gravità del reato inquisito. In nessun caso essa può essere addotta quale motivo unico per una detenzione preventiva (così ancheRusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, nota 5 ad art. 102 CPP, citato a ragione anche dalla difesa): venendo a cadere gli specifici motivi di interesse pubblico, consistenti essenzialmente nellinteresse dello Stato a che reati vengano istruiti e portati a giudizio avanti alle competenti corti di merito, una privazione della libertà troverà giustificazione penale soltanto a seguito di condanna ma allora, evidentemente, quale pena o misura.
E. 5 In conclusione, listanza in discussione deve essere accolta, con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2/3 agosto 2000 da __________ è accolta, e laccusato istante è posto immediatamente in libertà provvisoria.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- Procuratore Pubblico dott. __________, con linc. 1140/2000/RI di ritorno, con copia delle osservazioni dellaccusato istantee per immediata esecuzione;
- SEPEM e Direzione del PCT, per conoscenza.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 95.2000.3 M Lugano, 9 agosto 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
e trasmessa in data 4/7 agosto 2000 con preavviso negativo dalProcuratore Pubblicodott. __________;
concesso allaccusato istante, con ordinanza 7 agosto 2000, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto lallegato 8 agosto 2000;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP 1140/2000/RI;
ritenuto
in fatto:
A.
B.
__________ ha da subito ammesso di avere acquistato e rivenduto, a partire da luglio 1999, un importante quantitativo di ecstasy (v. già verbale di polizia 18 febbraio 2000, ore 18.05, allegato al rapporto darresto; verbale GIAR 19 febbraio 2000, inc. GIAR 95.2000.1 doc. _ p. 2). Le dimensioni della sua attività delittuosa hanno indotto il magistrato inquirente ad estendere formalmente laccusa allinfrazione aggravata alla LFStup. (v. verbale MP di conferma 7 luglio 2000, ore 16.15 [inc. MP, verbali MP doc. _]).
C.
Con listanza qui in discussione (inc. GIAR 95.2000.3, doc. _), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria: grazie alla sua solerte collaborazione (loc. cit., pto. 1 p. 2), gli inquirenti avrebbero potuto non solo chiarire in dettaglio la sua posizione, bensì anche assumere preziosi elementi per altre inchieste (ibid.). Non sussistono più necessità dinchiesta, come si desume dallavvenuto deposito degli atti (loc. cit., pto. 2 p. 2). Il pericolo di sua recidiva sarebbe inesistente, atteso che la lunga carcerazione preventiva subita avrebbe portato alla sua completa disintossicazione (loc. cit., pto. 3 p. 3); e il pericolo di fuga sarebbe escluso già per il fatto che i suoi documenti di legittimazione sono sotto sequestro (loc. cit., pto. 4 p. 3).
D.
Il magistrato inquirente, premessa lesistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza nei confronti dellaccusato per un quantitativo complessivo di oltre 6000 pastiglie di ecstasy, 116 g. di cocaina, trip, LSD e speed (v. preavviso negativo 4/7 agosto 2000, inc. GIAR 95.2000.3 doc. _ p. 2), dà atto dellavvenuta chiusura dellistruttoria formale a carico di __________. Dichiara di non poter ipotizzare possibili futuri bisogni istruttori, né pericolo di recidiva visto il suo casellario giudiziale (ibid.). Quanto al pericolo di fuga, motivato tuttavia unicamente dalla sicura pena da espiare che sarà a lui comminata dalla Corte Giudicante (ibid.), il Procuratore Pubblico auspica semmai ladozione di incisive misure sostitutive. Di fatto, lunico vero argomento contro la messa in libertà provvisoria dellaccusato è individuato nella proporzionalità della durata del carcere preventivo sofferto e quello da subire [dallaccusato] prima del pubblico dibattimento (da ritenersi prossimo visto lemanazione nei giorni a venire del relativo atto daccusa) a fronte della gravità delle imputazioni contestate e ammesse dallaccusato che gli prefigurano, se non addirittura il deferimento ad una Assise Criminale, la sua certa condanna ad una pena detentiva da espiare di non corta durata (ibid.).
In sede di osservazioni al preavviso negativo (inc. GIAR 95.2000.3 doc. _), laccusato riconferma la propria istanza, affermando che comunque il solo principio di proporzionalità non rappresenta un presupposto a sé stante e sufficiente per mantenere la detenzione preventiva (loc. cit., p. 2).
in diritto:
1.
L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) -ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
2.
Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui ammesso avanti agli inquirenti (v., ad es., il già citato verbale di notifica dellarresto, e soprattutto lesaustivo verbale MP di conferma 7 luglio 2000, ore 16.15 [inc. MP, verbali MP doc. _]).
3.
Ritenuto come il magistrato inquirente, a sostegno del proprio preavviso negativo, non si appelli né allesistenza di ulteriori necessità dinchiesta né al pericolo di recidiva, lunico elemento di giudizio che possa concretizzare il concetto di preminenti motivi di interesse pubblico esatti allart. 95 cpv. 2 CPP è quello di un pericolo di fuga.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
b) Nellevenienza specifica, per stessa ammissione del magistrato inquirente non sussistono elementi di giudizio tali da far ritenere che __________ possa decidere di darsi alla macchia: cittadino svizzero qui domiciliato, con affettiin locoe senza poli alternativi di interesse allestero, non ha mai manifestato e neppure lasciato intendere lintenzione di sottrarsi alla giustizia. È tuttavia vero che, vista lentità del suo delinquere, non si può ragionevolmente escludere, a suo carico, la pronuncia di una pena detentiva da espiare: e ciò potrebbe rappresentare, in astratto, movente di fuga. A ragione, dunque, il Procuratore Pubblico ha auspicato, in via eventuale, che nei confronti dellaccusato istante vengano ordinate, in caso di rilascio, adeguate misure sostitutive.
4.
a) Resta il discorso della proporzionalità di un eventuale mantenimento della carcerazione preventiva. A mente del magistrato inquirente, tale mantenimento sarebbe giustificato già solo per il fatto che essa sfocerà in una certa [...] condanna ad una pena da espiare di non corta durata (preavviso negativo, cit., p. 2). Laccusato istante, invece, ritiene che il requisito della proporzionalità, di per se stante, non sia sufficiente.
b) Ha indubbiamente ragione la difesa. Come ben emerge dal testo di legge, la carcerazione preventiva di un accusato persegue preminenti motivi di interesse pubblico, esemplificati nei pericoli di fuga e di recidiva, nonché nei bisogni dellistruzione (art. 95 cpv. 2 CPP). La proporzionalità della detenzione preventiva è unicamente un requisito negativo, nel senso che una detenzione preventiva poggiante su uno dei presupposti scaturenti dal pubblico interesse può essere negata o revocata qualora rappresentasse misura sproporzionata sproporzionata sia con riferimento alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la stesura e linoltro dellatto daccusa nonché per la celebrazione del pubblico dibattimento. Il requisito della proporzionalità, in altre parole, è un mero freno demergenza, con il quale si intende evitare una detenzione preventiva che potrebbe eccedere la pena effettivamente pronunciata (e la cui entità è sempre di oltremodo difficile previsione), o comunque una detenzione che, seppur legittimata dallesistenza di preminenti motivi di pubblico interesse, non trovi giustificazione nelleffettiva gravità del reato inquisito. In nessun caso essa può essere addotta quale motivo unico per una detenzione preventiva (così ancheRusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, nota 5 ad art. 102 CPP, citato a ragione anche dalla difesa): venendo a cadere gli specifici motivi di interesse pubblico, consistenti essenzialmente nellinteresse dello Stato a che reati vengano istruiti e portati a giudizio avanti alle competenti corti di merito, una privazione della libertà troverà giustificazione penale soltanto a seguito di condanna ma allora, evidentemente, quale pena o misura.
5.
In conclusione, listanza in discussione deve essere accolta, con la presente decisione impugnabile entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP) e senza conseguenze di tassa e spese.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 2/3 agosto 2000 da __________ è accolta, e laccusato istante è posto immediatamente in libertà provvisoria.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- Procuratore Pubblico dott. __________, con linc. 1140/2000/RI di ritorno, con copia delle osservazioni dellaccusato istantee per immediata esecuzione;
- SEPEM e Direzione del PCT, per conoscenza.
giudice __________