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TI-57009

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-07-14 · Italiano TI
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N. 811.99.5 L                                                              Lugano, 17 luglio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 luglio 2000 da

__________, attualmente in carcere preventivo

(patrocinato dall'avv. __________)

contro la decisione 4 luglio 2000 dellaProcuratrice pubblicadott. __________, che ha provvisoriamente sospeso i colloqui liberi tra l'accusato e la moglie, nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti;

atteso che:

-il provvedimento impugnato è stato sostituito con la decisione 14 luglio 2000, con la quale la magistrata inquirente ha ripristinato i colloqui tra l'accusato e sua moglie, provvisoriamente sorvegliati e registrati, sino a conclusione degli accertamenti necessari a seguito di recenti sviluppi istruttori;

-il reclamo si rivolge unicamente alla prima decisione, lasciando anche intendere che (perlomeno a mente del patrocinatore) la nuova soluzione può essere accettata;

-conseguentemente il reclamo è divenuto privo di oggetto e va stralciato dai ruoli, rimanendo riservata in ogni modo l'impugnazione della decisione del 14 luglio 2000, come al richiamo ai rimedi di diritto nella stessa correttamente indicati;

-data la situazione non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie;

visti gli art. 280 ss. CPP,

decide:

1.Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.

2.La presente decisione è definitiva.

3.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.Intimazione:

-avv. __________, per sé e per l'accusato;

-Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con copia del reclamo).

giudice __________