Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 maggio 2000 (p. 3), nessun elemento di giudizio essendosi modificato nel frattempo;
-si prende atto, invece, che posteriormente alla precedente decisione di proroga sono emerse nuove esigenze istruttorie, scaturite da puntuali richieste dellaccusato (v. inc. MP doc. _ e doc. _, del 5 risp. 16 giugno 2000) richieste che solo in parte (audizione di __________, v. verbale MP 16 giugno 2000, inc. MP, verbali ni. 6 e 7) hanno potuto essere già evase, mentre gli accertamenti tecnici relativi allacquisto rispettivamente messa in funzione della carta di telefonia mobile (v. già i rapporti __________ 6, 7 e 8 giugno 2000, inc. MP doc. _) esigeranno tempi più lunghi;
-oltre a quanto precede, si dovrà procedere al deposito degli atti fatta ovvia riserva per il diritto dellaccusato di proporre anche in quella sede lassunzione di nuovi mezzi di prova;
-per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ se verrà riconosciuta la sua colpevolezza sfocerà con tutta verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per lassunzione delle nuove prove richieste nonché per la chiusura dellistruttoria formale fermo restando che, così come quelle recentemente inoltrate dallaccusato hanno portato alla necessità della proroga qui accordata, eventuali ulteriori istanze di complemento istruttorio potrebbero giustificare unulteriore proroga della carcerazione preventiva cui è astretto;
-resta ovviamente impregiudicato lobbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dellistruttoria formale ed allemanazione dellatto daccusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
-in conclusione, listanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e, soprattutto, di un grave e concreto pericolo di fuga. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
1.Listanza 21 giugno 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto laccusato viene prorogata sino al prossimo5 ottobre 2000compreso.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato __________;
- Procuratore Pubblico dott. __________.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 811.99.4 M Lugano, 23 giugno 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sullistanza 21 giugno 2000 inoltrata dal
Procuratore Pubblicodott. __________,
e volta ad ottenere la proroga di tre mesi, ovvero sino al 5 ottobre 2000 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
visto il verbale MP 16 giugno 2000 dellaccusato, che comunica di non opporsi allistanza di proroga;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP 7539/99/RI;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
-per evitare inutili ripetizioni, può essere fatto integrale rinvio a quella decisione;
-allapprossimarsi della scadenza del periodo di carcerazione preventiva allora prorogato, il Procuratore Pubblico ne ha chiesto lulteriore proroga di tre mesi con istanza 21 giugno 2000 (inc. GIAR 811.99.4 doc. _), motivando la sua richiesta essenzialmente con la necessità di procedere allassunzione di nuove prove proposte dallaccusato dopo la prima decisione di proroga, nonché al deposito degli atti ed alla chiusura formale dellistruttoria, ciò che non appare possibile entro il termine originariamente prorogato;
-laccusato, informato a verbale della necessità di chiedere una nuova proroga della sua carcerazione preventiva, ha dato in presenza del proprio difensore il suo esplicito assenso (v. verbale MP 16 giugno 2000, ore 15.50, verbale n. 8 allinc. MP, p. 1), confermandolo telefonicamente per bocca del proprio difensore in data odierna;
-l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
-in punto allesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga, si può integralmente rinviare alla già citata decisione 26 maggio 2000 (p. 3), nessun elemento di giudizio essendosi modificato nel frattempo;
-si prende atto, invece, che posteriormente alla precedente decisione di proroga sono emerse nuove esigenze istruttorie, scaturite da puntuali richieste dellaccusato (v. inc. MP doc. _ e doc. _, del 5 risp. 16 giugno 2000) richieste che solo in parte (audizione di __________, v. verbale MP 16 giugno 2000, inc. MP, verbali ni. 6 e 7) hanno potuto essere già evase, mentre gli accertamenti tecnici relativi allacquisto rispettivamente messa in funzione della carta di telefonia mobile (v. già i rapporti __________ 6, 7 e 8 giugno 2000, inc. MP doc. _) esigeranno tempi più lunghi;
-oltre a quanto precede, si dovrà procedere al deposito degli atti fatta ovvia riserva per il diritto dellaccusato di proporre anche in quella sede lassunzione di nuovi mezzi di prova;
-per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ se verrà riconosciuta la sua colpevolezza sfocerà con tutta verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per lassunzione delle nuove prove richieste nonché per la chiusura dellistruttoria formale fermo restando che, così come quelle recentemente inoltrate dallaccusato hanno portato alla necessità della proroga qui accordata, eventuali ulteriori istanze di complemento istruttorio potrebbero giustificare unulteriore proroga della carcerazione preventiva cui è astretto;
-resta ovviamente impregiudicato lobbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dellistruttoria formale ed allemanazione dellatto daccusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
-in conclusione, listanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e, soprattutto, di un grave e concreto pericolo di fuga. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
1.Listanza 21 giugno 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto laccusato viene prorogata sino al prossimo5 ottobre 2000compreso.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato __________;
- Procuratore Pubblico dott. __________.
giudice __________