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N. 811.99.3 M Lugano, 26 maggio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sullistanza 23 maggio 2000 inoltrata dal
Procuratore Pubblicodott. __________,
e volta ad ottenere la proroga di un mese, ovvero sino al 5 luglio 2000 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
viste le osservazioni 23 maggio 2000 dellaccusato, che comunica di non opporsi allistanza di proroga;
avuti a disposizione gli atti formanti linc. MP 7539/99/RI;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
-sin dallinizio, laccusato ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti, asserendo essenzialmente di non potersi spiegare come tanta eroina sia potuta finire nella sua auto;
-allapprossimarsi della scadenza del periodo ordinario di carcerazione preventiva, il Procuratore Pubblico ne ha chiesto la proroga di un mese con istanza 23 maggio 2000 (inc. GIAR 811.99.3 doc. _), motivando la sua richiesta essenzialmente solo con la necessità di procedere al deposito degli atti ed alla chiusura formale dellistruttoria, ciò che non è possibile entro i tempi imposti dal codice di rito (art. 102 cpv. 2 CPP);
-nelle proprie osservazioni di medesima data (inc. GIAR 811.99.3 doc. _), laccusato rinuncia esplicitamente ad entrare nel merito dei motivi di fatto concernenti listanza stessa (loc. cit.), dichiarando comunque di aderire alla medesima siccome in ogni caso proporzionale allo scopo per cui è stata formulata (ibid.);
-l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
-in punto allesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza sui quali laccusato non ha voluto esprimersi non si può far altro che rinviare alla corrispondente esposizione del magistrato inquirente (v. istanza, cit., p. 2), che, oltre al ritrovamento fisico dello stupefacente nellauto dellaccusato, sottolinea come numerosi dettagli relativi alla versione fornita da __________ abbiano potuto essere smentiti dagli accertamenti degli inquirenti, da cui la constatazione che almeno per le necessità e gli incombenti di questo giudice lapodittica professione dinnocenza dellaccusato appare meno verosimile che non la sua colpevolezza, come ipotizzato dallaccusa;
-si prende atto che lunico passo istruttorio ancora da evadere consiste nel deposito degli atti (v. istanza, cit., p. 3) fatta ovvia riserva per il diritto dellaccusato di proporre lassunzione di nuovi mezzi di prova;
-il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione);
-nel caso di specie, benché qui sposato con una cittadina svizzera ed a beneficio di regolare permesso di residenza, laccusato appare sin dora confrontato con leventualità di una condanna ad unimportante pena detentiva, che potrebbe facilmente fargli preferire una latitanza allestero;
-detto comportamento appare ancor maggiormente verosimile in considerazione dellatteggiamento processuale da lui assunto: la pervicace ed aprioristica negazione di ogni e qualsiasi addebito è infatti accompagnata da spiegazioni che linchiesta ha già potuto dimostrare come del tutto fantasiose. Il timore che laccusato, se messo prematuramente in libertà, possa darsi alla macchia piuttosto che affrontare il pubblico dibattimento e lespiazione di uneventuale condanna, appare perfettamente compatibile con latteggiamento processuale assunto;
-per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ se verrà riconosciuta la sua colpevolezza sfocerà con tutta verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per la chiusura dellistruttoria formale fermo restando che eventuali istanze di complemento istruttorio, qui non considerate, potrebbero giustificare unulteriore proroga della carcerazione preventiva dellaccusato;
-resta ovviamente impregiudicato lobbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dellistruttoria formale ed allemanazione dellatto daccusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
-in conclusione, listanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e, soprattutto, di un grave e concreto pericolo di fuga. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
1.Listanza 23 maggio 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto laccusato viene prorogata sino al prossimo5 luglio 2000compreso.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato __________;
- Procuratore Pubblico dott. __________, Lugano.
giudice __________