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N. 609.99.8 M Lugano, 2 maggio 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sullistanza inoltrata in data 14 aprile 2000 dal
Procuratore Pubblicoavv. __________
intesa ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 9 luglio 2000, del carcere preventivo cui è astretto
__________,
nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli, pornografia e violazione del dovere di assistenza o educazione;
lette le osservazioni 20/21 aprile 2000 dellaccusato, che per il tramite del proprio difensore si oppone alla proroga richiesta;
avuti a disposizione gli atti formanti linc. MP 2909/99/MV;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
-questo giudice ha di recente concesso una prima proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________, constatando esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente concreti, assortiti da esigenze istruttorie accompagnate da pericolo di collusione e pericolo di fuga (v. decisione 3 marzo 2000, inc. GIAR 609.99.7, particolarmente consid. 2c, 4b e 6), tuttavia di durata inferiore a quanto postulato dal magistrato inquirente (loc. cit., consid. 7);
-predetta decisione di questo giudice è stata confermata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello con decisione 31 marzo 2000, decisione che riafferma in quanto pacifica lesistenza di sufficienti e concreti indizi di colpevolezza (loc. cit., inc. CRP 60.2000.94, consid. 2
p. 4), il pericolo di collusione visto latteggiamento processuale ed il carattere autoritario e violento del ricorrente, nonché la gravità degli addebiti (loc. cit., consid. 4 p. 6), infine il pericolo di fuga (loc. cit., consid. 5 p. 7);
-il Procuratore Pubblico, richiamati i già ammessi pericoli di fuga e collusione (v. istanza, inc. GIAR 609.99.8 doc. _, p. 2), si vede costretto ad inoltrare la presente, ulteriore istanza di proroga del carcere preventivo a seguito dellinoltro di unistanza 10/11 aprile 2000 di complementi istruttori da parte della difesa, levasione della quale parzialmente accolta con decisione 27 aprile 2000 non può essere garantita entro il termine originariamente prorogato, considerato anche limminente picchetto del magistrato inquirente, che interferisce giocoforza sui termini a disposizione per le ulteriori audizioni (ibid.);
-laccusato si oppone alla proroga richiesta, ritenendo che non sussista più la necessaria premessa della presenza di motivi di interesse pubblico (osservazioni, inc. GIAR 609.99.8 doc. _ p. 2) e che la proroga richiesta sia comunque di durata eccessiva (ibid.);
-l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
-si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare lulteriore perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dallart. 102 cpv. 2 CPP;
-circa lesistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, basta qui senzaltro un rinvio alla precedente decisione di proroga 3 marzo 2000 (inc. GIAR 609.99.7, consid. 2c p. 4), confermata e precisata dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza 31 marzo 2000 (inc. CRP 60.2000.94 consid. 2 p. 4);
-del pari non ragionevolmente contestabile appare il pericolo di collusione con moglie e figli, già ritenuto in precedenza (v. decisione GIAR, cit., consid. 4b; sentenza CRP, cit., consid. 4) e per nulla sminuito dalla generica contestazione di aver mai avuto un atteggiamento violento o intimidatorio (osservazioni, cit., p. 2);
-pericolo di collusione che, nel caso concreto, certamente non decresce mano a mano che le indagini progrediscono (v. osservazioni, cit., p. 3), neppure in relazione alle prove già raccolte (ibid.): latteggiamento processuale assunto dallaccusato, insieme con la sua personalità, fanno ritenere infatti che tale pericolo continui ad esistere anche dopo la conclusione dellistruttoria formale predibattimentale, e fino al pubblico dibattimento, in particolare con riferimento a quei mezzi di prova che devono ancora essere assunti o che vengono nuovamente assunti nel corso del dibattimento (sentenza CRP cit., consid. 4, con rinvio a DTF 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a ed altra giurisprudenza). E limminente collocamento dei figli presso una famiglia affidataria non esclude la possibilità teorica di collusione, comunque manifesta anche per rapporto alla moglie;
-già essendo discorso di nuovi mezzi di prova che devono ancora essere assunti, ed a valere quale discussione del corrispondente presupposto di legge per lulteriore mantenimento della carcerazione preventiva di __________, vale la pena di rammentare linoltro di unistanza di complementi istruttori proposta dallaccusato, e parzialmente accolta dal magistrato inquirente da cui discende lesistenza di ulteriori necessità istruttorie, alle quali faranno seguito gli usuali passi formali (deposito atti, chiusura ed emanazione dellatto daccusa);
-anche per il pericolo di fuga deve bastare il rinvio a quanto già detto (v. decisione GIAR, cit., consid. 6; sentenza CRP, cit., consid. 5), con la precisazione che lasserita assenza di un elemento concreto che desse adito a questa possibilità (osservazioni, p. 3 in fine) dal quale dedurre lintenzione dellaccusato di rifugiarsi in uno Stato estero non potrebbe, di per sé, inficiare lapprezzamento dellinsieme delle circostanze che ha portato i giudici a concludere in modo divergente rispetto allaccusato;
-per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ sfocerà con sufficiente verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile (v. in tal senso già decisione 3 marzo 2000, cit., consid. 6), da cui discende la proporzionalità di principio di una ulteriore proroga del carcere preventivo sia con riferimento alla durata complessiva dello stesso sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per lassunzione delle nuove prove ammesse dal Procuratore Pubblico (rispettivamente per levasione di eventuali gravami interposti contro la parziale negazione dei complementi richiesti), oltre ai passi formali conseguenti (nuovo deposito degli atti e chiusura dellistruttoria formale);
-vale inoltre la pena di precisare che la proroga non va letta come punizione per avere laccusato esercitato i propri diritti (v. osservazioni, cit., p. 2), ma non può nel contempo giustificare automaticamente che egli venga rimesso in libertà solo perché ha inoltrato istanza di complementi tanto più che la precedente proroga era già stata concessa per una durata inferiore a quanto richiesto dal magistrato daccusa, con lespressa precisazione che non si voleva speculare sui tempi eventualmente necessari per evadere complementi non ancora chiesti (v. in tal senso decisione 3 marzo 2000, cit., consid. 7). Coerenza vuole allora che, di fronte ad una nuova istanza di proroga del carcere preventivo, si tenga debitamente conto del fatto che una prima proroga venne concessa in termini ridotti per non speculare su istanze non ancora inoltrate;
-per quanto attiene alla durata della proroga richiesta, va rilevata la prontezza con la quale il Procuratore Pubblico ha evaso listanza di complementi istruttori dellaccusato, già fissando (per quanto fattibile) le date delle audizioni da lui ammesse. Rammentata la preminente importanza del principio di celerità nei procedimenti con accusato in detenzione, e visti i tempi prospettabili per levasione dei complementi istruttori ammessi, è doveroso ritenere che essi dovrebbero poter venire assunti entro la fine del corrente mese di maggio. Il susseguente deposito degli atti limitato alle risultanze delle nuove prove ammesse dal Procuratore Pubblico (art. 196 cpv. 4 CPP) dovrebbe poter essere effettuato senza affanno alcuno entro la prima metà del mese di giugno. Nella situazione attuale, allora, appare giustificata una proroga del carcere preventivo cui è sottoposto __________ fino al giorno di lunedì 26 giugno 2000 compreso: va da sé che non si è tenuto conto, qui, di eventuali ulteriori complementi istruttori chiesti dalle parti, rispettivamente di eventuali procedure di reclamo in punto a complementi non accolti dal magistrato inquirente eventualità che potranno senzaltro giustificare unulteriore proroga;
-in conclusione, listanza di proroga appare giustificata a causa almeno del pericolo di collusione, delle ancora prospettabili necessità dinchiesta e, abbondanzialmente, di un concreto pericolo di fuga. Essa appare invece leggermente abbondante nella durata, e deve dunque essere accolta solo parzialmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
* * *
Per i quali motivi,
richiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
decide:
1.Listanza 14 aprile 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto laccusato viene prorogata sino al prossimo26 giugno 2000compreso.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dellaccusato resistente.
giudice __________