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TI-56939

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-04-20 · Italiano TI
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N. 176.2000.3 L                                                         Lugano, 20 aprile 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo presentato il 10 aprile 2000 da

__________

(patrocinata dalla lic. iur. __________, Studio avv. __________)

contro il rifiuto di colloqui liberi tra accusata e patrocinatrice implicitamente deciso dallaProcuratrice pubblicadott. __________, nel procedimento pendente contro la reclamante per titolo di violazione della legge federale sugli stupefacenti;

viste le osservazioni 17 aprile 2000 della magistrata inquirente, che assicura di disporre i postulati colloqui liberi dopo l'interrogatorio da parte sua dell'accusata aggiornato per il giorno successivo;

accertato che in effetti detti colloqui liberi sono stati concessi come preannunciato, per cui il reclamo diviene privo di oggetto, senza aggravio di spese giudiziarie;

osservato che la reclamante è al beneficio del gratuito patrocinio, per cui non ha senso l'attribuzione di ripetibili;

visti gli art. 64 e 280 ss CPP,

decide:

1.Il reclamo è evaso, in quanto divenuto privo di oggetto.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Intimazione:

-lic. iur. __________, Studio avv. __________ (con copia delle osservazioni della magistrata inquirente);

-Procuratrice pubblica dott. __________, sede.

giudice __________