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TI-56903

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-02-29 · Italiano TI
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N. 603.99.3 M                                                              Lugano, 29 febbraio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Procuratore Pubblico avv. __________,

e volta ad ottenere la proroga di tre mesi, ovvero sino al 7 giugno 2000 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

viste le osservazioni 21/22 febbraio 2000 dell’accusato, che comunica di non opporsi all’istanza di proroga;

avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. MP 5254/99/MV;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che

-all’approssimarsi della scadenza del periodo ordinario di carcerazione preventiva, il Procuratore Pubblico ne ha chiesto la proroga con istanza 11 febbraio 2000 (inc. GIAR 603.99.3 doc. _), motivando la sua richiesta essenzialmente solo con i tempi necessari per avviare la procedura di collocamento dell’accusato presso __________ per un collocamento ex art. 44 CPS, tali da non permettere una soluzione entro i sei mesi di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP (loc. cit., p. 2);

-nelle proprie osservazioni 21/22 febbraio 2000 (inc. GIAR 603.99.3 doc. _) l’accusato, a prescindere da qui inconferenti precisazioni sull’entità del suo consumo (loc. cit., p. 1-2), conferma di aver chiesto il collocamento presso __________, e che tale sarà possibile unicamente dopo la completazione del trattamento psicologico cui è attualmente sottoposto presso il PCT (loc. cit., p. 2), confermando in conclusione di non opporsi alla proroga richiesta, senza esprimersi sui motivi trattati dal magistrato inquirente “a titolo preventivo” (ibid.), ma riservandosi di proporre più avanti un’istanza di libertà provvisoria (ibid.);

-si può prescindere, come già ha fatto l’accusato, dal prendere determinata posizione sull’ipotetico pericolo di fuga, comunque senz’altro non sostenibile con il solo argomento che __________ verrà deferito ad una Corte di assise criminali (così, tuttavia, il Procuratore Pubblico, loc. cit., p. 3), mentre la sua grave tossicodipendenza farebbe semmai apparire ipotizzabile un certo qual pericolo di recidiva, soprattutto se dovesse fallire il tentativo di collocamento in centro terapeutico;

-resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);

-in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e, abbondanzialmente, di un certo qual pericolo di recidiva. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

*   *   *

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide:

1.L’istanza 11 febbraio 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo7 giugno 2000compreso.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 21/22 febbraio 2000 dell’accusato.

giudice __________