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TI-56899

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-02-22 · Italiano TI
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N. 145.99.4 M                                                             Lugano, 22 febbraio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

-l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

-per quanto attiene all'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e di concreto pericolo di fuga, può bastare integrale rinvio alle considerazioni esposte nella decisione 6 agosto 1999 (cit., p. 4);

-le esigenze istruttorie menzionate dal Procuratore pubblico, segnatamente l'acquisizione delle trascrizioni dei verbali dei correi e la loro contestazione all'accusato, sono indubbiamente atte a giustificare la proroga richiesta, tanto più che l'accusato medesimo attribuisce loro rilevante grado di utilità (v. scritto 9 febbraio 2000 al magistrato inquirente, cit., p. 1);

-per quanto riguarda la proporzionalità della proroga richiesta, va annotato preliminarmente che anche nell'ultima fase l'istruzione del procedimento  contro l'accusato ha sofferto di momenti di stasi inconciliabili con il principio di celerità - basti pensare che le audizioni in Italia erano state completate già lo scorso mese di novembre 1999, ma non hanno ancora potuto essere prospettate all'accusato;

-va tuttavia precisato che i menzionati ritardi non sono imputabili al magistrato d'accusa né ad __________, ma sembrano essere dovuti ai tempi lunghi necessari per la trascrizione delle registrazioni dei verbali italiani (v. scritto di sollecito 10 febbraio 2000 all'Autorità rogata, allegato all'istanza, inc. GIAR 145.99.4, doc. _);

-il Procuratore pubblico ha nel frattempo comunicato oralmente che le trascrizioni sono arrivate, motivo per la cui la durata della proroga richiesta può essere valutata senza dover tenere conto degli spesso aleatori parametri legati all'evasione di commissione rogatoriale all'estero;

-la protrazione di tre mesi postulata dal magistrato inquirente può essere considerata di durata abbondante, ma non insostenibilmente lunga, se si pon mente al fatto che per compiutamente contestare all'accusato le dichiarazioni dei suoi correi potranno essere necessari più verbali, che l'ampiezza degli atti potrà giustificare un termine per il loro deposito superiore al minimo di legge, e che, infine, non si può escludere la formulazione di istanze di complemento istruttorio;

-il procedimento penale contro __________ sfocerà con tutta verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai passi istruttori ancora da compiere;

-resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);

-in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle necessità istruttorie ancora da evadere e dell’evidente pericolo di fuga. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TGe contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

decide:

1.L’istanza 14/15 febbraio 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.

§     Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo2 giugno 2000compreso.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

-      avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-      Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 17/18 febbraio 2000 dell’accusato e con l’inc. 2196/95/MB di ritorno.

giudice __________