opencaselaw.ch

TI-47553

Prove

Ticino · 2004-12-14 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.INC.2004.65601

INC.2004.65602

Lugano

14 dicembre 2004

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/17 novembre 2004 da

__________

__________

contro

la decisione 3 novembre 2004 del Procuratore pubblico Mario Branda in materia di prove nell’ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni 19/22 novembre 2004 del Procuratore pubblico;

visto, per quanto necessario, l’incarto MP __________;

letti e esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto

A.

B.

Ha fatto seguito il reclamo in oggetto che ripropone le audizioni di cui si discute.

D.

Nelle proprie osservazioni il Procuratore pubblico chiede la reiezione del reclamo, riconfermandosi nelle motivazioni di cui alla decisione e ribadendo che, in ogni caso, che, se ritenuto utile/necessario, gli accusati potranno chiedere l’escussione dei testi in sede dibattimentale.

Delle ulteriori argomentazioni, si dirà, per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni, nei considerandi in diritto.

Considerato,

1.

Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

a)

Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato (ma anche per la parte civile), la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi diprova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3.Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”.Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)

Quanto sopra espresso evidenzia l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe confermarlo”.

3.

I reclamanti chiedono l'audizione di agenti della polizia comunale e cantonale al fine di acclarare le circostanze nelle quali hanno operato gli accusati, non potendosi prescindere dall'accertamento dell'agire delle Autorità stesse: le prove richieste sarebbero atte a condurre il Procuratore pubblico a pronunciare un decreto di abbandono nei confronti dei reclamanti. In particolare, gli agenti della polizia comunale di __________ __________, __________ e __________, che conoscevano il negozio __________, dove hanno pure effettuato dei sopralluoghi e parlato con i proprietari, potrebbero confermare che l'attività del canapaio era loro nota e che, nonostante ciò, non si è provveduto ad adottare provvedimenti nei confronti dei titolari atti a vietare il commercio della canapa; mentre l'agente della polizia cantonale __________, essendosi occupata di indagini legate al consumo di stupefacenti, potrebbe riferire se nell'ambito di tali inchieste si è intervenuti anche presso il negozio __________ e, se si, con quali modalità.

Va innanzitutto rilevato che i testimoni in questione potrebbero essere escussi senza problemi in occasione dell'eventuale pubblico dibattimento. In secondo luogo, come rettamente evidenziato nella decisione impugnata, le"condizioni ambientali"in cui hanno operato i cosiddetti"canapai"sono note, avendo le nostre Corti avuto più volte occasione di occuparsene, come pure il Tribunale federale, ed, inoltre, in concreto, al fine di chiarire e meglio comprendere la situazione generale creatasi in materia di canapa ed il conseguente rapporto tra Autorità e canapai, è stata acquisita agli atti, su richiesta della difesa, la videocassetta della trasmissione “__________ ” che affronta questo tema. Non va inoltre trascurato che, in casu, dalla documentazione agli atti, segnatamente dal rapporto di segnalazione 21 aprile 2001, emerge in maniera sufficientemente chiara quali erano le informazioni in possesso della Polizia (che peraltro era già intervenuta in seguito ad un furto commesso ai danni del canapaio in questione, cfr. rapporto 6 gennaio 2001). In sostanza, il materiale già a disposizione consente di avere una visione d’insieme sull’intero fenomeno, accompagnata da una documentazione precisa e dettagliata riguardante il caso in esame. Non va inoltre dimenticato che il fatto che i due accusati gestissero un canapaio della cui esistenza anche la polizia era al corrente e che prima delle operazioni "Indoor" nessuno sia intervenuto per farlo chiudere è incontestato (cfr. osservazioni PP).

Tutto ciò premesso le suddette audizioni non possono essere ritenute rilevanti per il procedimento in corso, né d'altronde si tratterebbe di novità, ma piuttosto di ripetizione di quanto già acquisito agli atti: in siffatte circostanze le suddette audizioni in qualità di testi degli agenti di polizia appaiono superflue, oltre a non risultare produttive per le conclusioni del Procuratore pubblico, per cui potranno - se ritenute utili/necessarie - essere chieste ulteriormente in occasione dell'eventuale dibattimento.

4.

Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) e con carico delle spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG) ai reclamanti, correlate alla loro soccombenza.

Visti gli art. 19 LF Stup., 60, 196, 197, 198, 280, 281 e 282 CPP,

decide

4.Intimazione a:

giudice Ursula Züblin