Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2003.58901
Lugano
16 ottobre 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
Visto il reclamo del 15/16 settembre 2003, presentato da
____________________
entrambi rappr. dall'__________
contro
la decisione di sequestro 5 settembre 2003 del Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti di cui all'inc. MP __________
viste le osservazioni 24 settembre 2003 del magistrato inquirente e 29 settembre 2003 di __________ (rappr. dall'__________), che postulano la reiezione del reclamo, come pure 26 settembre 2003 di __________ (rappr. dall'__________ e 29 settembre 2003 di __________, che si rimettono al giudizio di questo giudice;
visto, per quanto necessario, l'incarto MP __________,
letti e esaminati gli atti,
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
-il 28 marzo 2002 __________ e __________ hanno concesso a __________ un diritto di compera cedibile sul fondo part. No. __________ di __________, come indicato nell'atto notarile no. __________ del __________ del notaio __________ di __________. In ossequio alle pattuizioni contrattuali, __________, in occasione della firma dellatto notarile suddetto, ha versato frs. 200'000.-- ai concedenti. In base a quanto pattuito, limporto di frs. 100'000.-- doveva rimanere ai concedenti a titolo di pena di recesso, qualora la beneficiaria non esercitasse il diritto di compera entro il termine di scadenza, inizialmente fissato per il 31 marzo 2003 e poi prorogato fino al 31 dicembre 2004. Il restante importo di frs. 100'000.-- (versato a titolo di acconto) doveva invece essere restituito a __________ in caso di mancato esercizio del diritto di compera;
-con osservazioni 24 settembre 2003, il Procuratore pubblico ha nuovamente confermato il proprio provvedimento 5 settembre 2003 e ha chiesto a questo giudice che il reclamo venga respinto. Il magistrato inquirente rileva che limporto in oggetto (frs. 100'000.--) è provento di reato; inoltre ritiene irrilevante largomentazione addotta da __________ e __________, secondo cui limporto di frs. 200'000.-- è già stato utilizzato per bisogni imprenditoriali, ritenuto che gli stessi sono comunque tenuti a restituire frs. 100'000.-- alla beneficiaria, qualora il diritto di compera non venisse esercitato da questultima. Secondo il Procuratore pubblico nulla osta al sequestro impugnato, neppure la circostanza che i reclamanti vantino crediti nei confronti dei coniugi __________, perché tali crediti sono di natura meramente obbligazionale e quindi non idonei ad inibire il diritto di sequestro in vista della confisca o del risarcimento compensativo. Il magistrato osserva infine che i crediti dei reclamanti non possono essere privilegiati rispetto a quelli delle parti civili e contesta che il provvedimento in oggetto sia una misura eccessivamente severa;
-__________, costituitasi parte civile nel procedimento penale in oggetto, ha chiesto, con osservazioni 29 settembre 2003, che il reclamo venga respinto e che la decisione del Procuratore pubblico venga confermata;
-__________, con osservazioni 26 settembre 2003, si è rimesso al giudizio di questo giudice e ha ammesso nuovamente che il denaro versato da sua moglie __________ a __________ e __________ (frs. 200'000.--) per la stipulazione del diritto di compera, era provento di reato. Ha tuttavia negato, nel modo più assoluto, che sua moglie ne fosse a conoscenza;
-__________, con osservazioni 29 settembre 2003, rileva che i fatti indicati da __________ e __________ corrispondono al vero e conferma che il marito le ha rimesso la somma di
frs. 200'000.--. Tuttavia afferma che non sapeva si trattasse di denaro sottratto;
-lart. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi - corrisponde allart. 120 CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dellistruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e loggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dellautorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto più generale:Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 191 n. 926 ss);
P.Q.M.
visti i citati articoli di legge,
decide
1.Il reclamo è respinto.
2.La tassa di giustizia di frs. 250.-- e le spese di frs. 100.-- sono a carico dei reclamanti, che verseranno frs. 250.-- alla parte civile __________ a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera per i ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
giudice Franco Lardelli