Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 e 2 CP, 6 lett. d LOP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1.L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al22 maggio 2010 (compreso).
2.Non si prelevano tasse e spese.
3.Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.Intimazione:
giudice Claudia Solcà
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2009.49402
Lugano
19 aprile 2010
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sullistanza di proroga del carcere preventivo presentata il 14 aprile 2010 dal
Procuratore pubblico Nicola Respini
nei confronti di
__________attualmente c/o PCT La Stampa, Cadro
patr. di fiducia dallavv. __________
accusato di incendio intenzionale aggravato, sub. incendio intenzionale (art. 221 cifra 1 e 2 CP), atti contro la pubblica incolumità (art. 6 lett. d LOP), diffamazione, sub. calunnia (art.
173. sub. 174 CP) ingiuria (art. 177 CP) minaccia (art. 180 CP) abuso del telefono (art. 179 septies CP e danneggiamento (art. 144 CP);
visto lo scritto 16/19 aprile 2010 della difesa;
visti gli incarti MP__________. __________ e __________;
considerato
in fatto ed in diritto
-__________ è stato arrestato a __________ il 22 ottobre 2009, poiché gravemente sospettato di essere lautore di due incendi intenzionali, avvenuti a __________ il 7 settembre e il 20 ottobre 2009, nelle cantine dello stabile di __________ dove lui stesso risiedeva, e di avere esploso un petardo il 20 ottobre 2009 allesterno dello stesso stabile; il 23 ottobre 2009 il PP ha promosso a __________ laccusa per titolo di incendio intenzionale (art. 221 CP) ed atti contro la pubblica incolumità (art. 6 lett. d LOP), chiedendo a questo giudice la conferma dellarresto per i bisogni dellistruzione (per chiarire le sue responsabilità negli incendi summenzionati ed in altri incendi avvenuti nella zona a partire dal 7 settembre 2009), pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in relazione agli accertamenti da esperire e pericolo di recidiva, viste le motivazioni del suo gesto in relazione allincendio del 20 ottobre 2009 (inc. GIAR 494.2009.01, doc. 1);
-questo giudice, il 23 ottobre 2009, ha confermato larresto dellaccusato (inc. GIAR 494.2009.1, doc. 4) considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dellistruzione e pericolo di collusione, oltre che per pericolo di recidiva, con riferimento alle motivazioni del PP; a verbale di conferma dellarresto, così come già davanti alla Polizia, __________ ha parzialmente ammesso i fatti imputatigli;
-il 12 novembre 2009 (AI 19, p 6) il PP ha esteso a __________ laccusa per titolo di diffamazione, sub. calunnia (art. 173, sub. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP), minaccia (art. 180 CP), abuso del telefono (art. 179 septies CP) e danneggiamento (art. 144 CP) a seguito dei fatti esposti nelle querele 14 settembre e 21 ottobre 2009 di __________, proprietario dellimmobile incendiato dallaccusato; il 1° aprile 2010 (AI 50. p. 2) il PP ha nuovamente esteso laccusa a __________ per titolo di incendio intenzionale aggravato (art. 221 cifra 2 CP);
-dopo le iniziali ammissioni parziali, laccusato, nei successivi verbali di Polizia, ha ammesso le sue responsabilità per tutti i fatti contestatigli, confermando le sue ammissioni davanti al PP ed in presenza del suo difensore (AI 19 e 50); linchiesta è proseguita e il 25 gennaio 2010 è stato consegnato il rapporto di Polizia giudiziaria, mentre che il 15 marzo 2010 è stata annessa agli atti la perizia psichiatrica (AI 34 e 48), tale atto istruttorio è stato intimato alla difesa il 16 marzo 2010 (AI 49) ai sensi dellart. 148 CPP, ma nel termine impartito non sono stati richiesti né chiarimenti né complementi; il 12 aprile 2010 il PP ha ordinato il deposito degli atti sino al 29 aprile 2010 (AI 53);
-approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 1 (uno) mese, e meglio sino al 22 maggio 2010 (Istanza 14 aprile 2010) per permettere lo scadere del termine del deposito degli atti ed evadere eventuali complementi istruttori, ritenuta la presenza di sufficienti e gravi indizi di colpevolezza e il grave e concreto pericolo di recidiva, come evidenziato dal perito psichiatrico (AI 48, p. 13, punto 3); il PP ritiene ancora rispettato il principio di proporzionalità ritenute la gravità delle accuse e la presumibile pena che gli potrebbe venire inflitta in caso di condanna;
-la difesa, con scritto 16 aprile 2010, comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
-listanza, presentata dallautorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui allart. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
-i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi per il reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati: basti qui fare riferimento alle ammissioni dellaccusato rese a verbale davanti al PP e al proprio patrocinatore il 12 novembre 2009 (AI
19. p. 5 e 6) e il 1° aprile 2010 (AI 50) quando ha ribadito di essere lautore dei due incendi intenzionali appiccati il 7 settembre e il 20 ottobre 2009 allinterno della palazzina dove risiedeva unitamente ad altri inquilini, mettendo in pericolo la vita di questi ultimi;
-per lesistenza di un concreto pericolo di recidiva - che, come noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato - come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferiscela gravità dei fatti oggetto daccusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata(DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dellipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);
-nel caso in esame tale pericolo appare accertato, con riferimento alla ripetitività dellagire dellaccusato ed alla futilità delle motivazioni addotte, nonché ai suoi problemi dalcolismo ed al suo disturbo di personalità; il perito psichiatrico ha infatti posto la diagnosi di disturbo della personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo associato a tratti narcisistici di personalità e ad una dipendenza dalle bevande alcoliche (AI 48, p. 11, ad quesito 1.) ed ha concluso che i reati imputatigli sono da mettere in relazione con il disturbo della personalità e con il consumo di alcol (p. 12, ad quesito 2) nonché per un fondato pericolo che egli commetta nuovi reati considerato il carattere persistente del disturbo della personalità e del comportamento consumatorio di cui il peritando è affetto(p. 13, punto 3.1.); il perito ritiene che i reati che laccusato potrebbe ancora commettere consisterebbero in nuovi atti ritorsivi nei confronti di persone con le quali potrebbe di nuovo entrare in conflitto a causa di situazione che offendono il suo sentimento di personalitàed inoltre che la turba psichica e comportamentale del peritando è a mio avviso da considerarsi persistente e predominante (p. 13 punti 3.2. e 3.3); per quanto riguarda la possibilità di misure terapeutiche il perito ha concluso che il trattamento specialistico adeguato al caso potrebbe consistere in sedute di psicoterapia individuale associato alla somministrazione di sostanze avversive e psicostabilizzantie che il trattamento psichiatrico deve a mio avviso essere accompagnato da una presa a carico parallela, stazionaria e in seguito ambulatoriale, mirata a prevenire le recidive del comportamento consumatorio (p. 14, punto 4.2.) e che tenuto conto del pericolo di recidiva il trattamento va comunque imposto e regolamentato(p. 13 punto 4.5.);
-resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta (un mese), sia rispettosa del principio di proporzionalità, ritenuto che, come detto, la difesa non si oppone alla proroga;
-la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);
-in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati di incendio intenzionale aggravato, sub. semplice sono sicuramente gravi e la detenzione sin qui sofferta, e quella ancora da soffrire, appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna;
-per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art. 5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto (considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);
-in concreto l'inchiesta è ormai conclusa ed è stata condotta con celerità, tanto che una volta esperiti gli interrogatori, gli altri passi istruttori necessari e acquisita agli atti la perizia psichiatrica, il PP ha proceduto ad ordinare il deposito degli atti; in mancanza di richiesta di complementi istruttori il magistrato inquirente potrà procedere a comunicare la chiusura dellistruzione formale indilatamente; ne discende che la proroga richiesta di un mese, a giudizio dello scrivente, appare proporzionata e può dunque essere accordata;
-in conclusione, l'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 22 maggio 2010 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.144, 173, 174, 177, 179 septies, 221 cifra 1 e 2 CP, 6 lett. d LOP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1.L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al22 maggio 2010 (compreso).
2.Non si prelevano tasse e spese.
3.Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.Intimazione:
giudice Claudia Solcà