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TI-104052

Prove

Ticino · 2009-11-24 · Italiano TI
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Sachverhalt

(nei pressi della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________ con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano presso __________ quel giorno) avrebbe contattato telefonicamente la madre chiedendole di andarla a prendere perché “il __________ l’aveva picchiata..” (verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________ (dove risiedono con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.

Dalle prime dichiarazioni raccolte, oltre all’evidente utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata la presenza di un martello (Verbale GIAR __________ 16.8.2009).”

(GIAR 9.9.2009, 388.2009.3)

Il 4 novembre 2009, le accuse nei confronti di __________ sono state estese alle ipotesi di minaccia e lesioni semplici, sub. vie di fatto reiterate, per fatti avvenuti tra febbraio e marzo del 2009, a danno della convivente e coaccusata (AI 183).

3.

L’inchiesta si è sviluppata, per quanto si desume dall’elenco atti, mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente il traffico telefonico, ecc.) e numerosi interrogatori di accusati, vittima e terzi. Ulteriori accertamenti (ispezione luoghi e ricerche) avrebbero permesso di rinvenire un martello, ma non lo strumento da taglio (preavviso, pag. 2).

4.

Con scritto del 21 ottobre 2009 (AI 162), la difesa di __________ ha richiesto l’erezione di una perizia psichiatrica in ragione di quanto emerge dallo scritto 14 settembre 2009 dello specialista in psichiatria __________, dalle notizie avute (fonte: la madre) circa le difficoltà vissute (violenza subita) durante l’infanzia dall’accusato, nonché ipotesi verbalmente formulate dallo stesso __________ circa la possibile origine delle divergenze tra quanto raccontato dal qui reclamante in fase d’inchiesta e quanto riferito dagli altri partecipanti (attivi o passivi) ai fatti.

5.

Il magistrato inquirente, dopo aver richiesto ed ottenuto un parere allo “psichiatra di riferimento” del carcere giudiziario, __________ (AI 163, 199), ha respinto la richiesta con la decisione qui impugnata (AI 200). Egli, in sintesi, ritiene non vi siano seri motivi di dubitare dell’imputabilità dell’accusato, sia per quanto asserito dal __________ (AI 199), sia per il fatto che lo stesso medico curante (__________) ha ritenuto la situazione migliorata prima dei fatti e, da ultimo, in quanto non ritiene le divergenze di versione indicate significative ai fini dei dubbi sull’imputabilità dell’accusato.

Nello stesso scritto, il Procuratore pubblico nega la concessione di colloqui liberi tra il reclamante e la madre in ragione di un rischio di collusione con le minori (figlie della convivente), testi nell’inchiesta.

6.

In sede di reclamo (doc. 1, inc. GIAR 389.2009.5), la difesa di __________ ribadisce che la presa a carico da parte del Servizio socio-psichiatrico cantonale dal marzo 2009 e fino praticamente all’arresto, rispettivamente il contenuto specifico degli atti e rapporti prodotti da chi aveva in cura l’accusato sono sufficienti a far sorgere perlomeno dubbi sulla totale imputabilità di quest’ultimo (Reclamo, punti 6 e 8). In merito al parere del __________, rileva che non è chiaro cosa questi intenda affermando di “seguire” __________ sin dal 2 settembre 2009 e che non risulta siano stati effettuati atti d’indagine psichiatrica (colloqui, anamnesi, test; Reclamo, punto 7). Ribadisce, da ultimo, che gli elementi agli atti circa l’infanzia dell’accusato costituiscono ulteriori elementi di dubbio a giustificazione della necessità di un accertamento peritale (punto 9).

Nella fase conclusiva dell’esposto di reclamo (punto 13), la difesa si esprime pure sul rifiuto di concessione di colloqui liberi con la madre, chiedendone la concessione (petitum punto 1.2.), contestando che i messaggi che l’accusato voleva far pervenire alle minori avessero finalità collusive.

7.

Il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 389.2009.5), ribadisce che la situazione descritta dai curanti presso il Servizio socio-psichiatrico hanno rilevato un miglioramento dello stato dell’accusato, con graduale sospensione dei farmaci. Inoltre, lo stesso accusato, dopo aver ripreso l’attività lavorativa, avrebbe interrotto la presa a carico “si presume” a fine luglio. Da ciò desume soluzione della sintomatologia manifestata all’inizio dell’anno (Osservazioni, pagg. 1 e 2).

Nel contempo, sempre secondo l’inquirente, l’abuso di alcool presente all’inizio del trattamento non sarebbe più presente al momento dei fatti (l’accusato era sobrio) ed il consumo di cannabis è sì avvenuto ma in assenza di segni di dipendenza; idem per le crisi di convivenza (pag. 2). Inoltre ancora, mai si sarebbe prospettata la necessità di un ricovero per motivi psichiatrici.

Quanto all’infanzia difficile, il magistrato inquirente non la nega, ma sottolinea come le versioni agli atti siano incongruenti con quanto asseritamente riferito alla difesa, comunque insufficienti a giustificare una perizia (pag. 2 e 3).

Secondo l’inquirente, non si è confrontati con un caso evidente di persona con riscontro di problemi comportamentali sull’arco dell’intera infanzia, ricoveri e condanne ripetute, nonché dipendenza cronica da stupefacente (come quello di cui è questione in DTF 6S.257/2003) e neppure si può parlare del reclamante come di un alcoolista cronico o di persona la cui struttura mentale si scosta nettamente dalla media.

Nulla è più detto in relazione al parere del __________, l’attesa del quale aveva condizionato la tempistica della decisione.

In merito ai colloqui, il magistrato inquirente ribadisce rischio di collusione.

Pure la parte civile chiede che il reclamo venga respinto per quanto concerne la perizia (doc. 8, inc. GIAR 389.2009.5).

Dopo alcune considerazioni sulle modalità in cui sono stati riassunti i fatti, afferma che né nella dinamica degli stessi, né nel comportamento istruttorio dell’accusato, si riscontrano elementi di alterazione/turbamento (Osservazioni, punti 1 e 2). Nel contempo, ritiene che quanto raccontato dalla madre circa la difficile infanzia debba essere preso “con le pinze” (punto 3).

8.

Delle altre considerazioni/argomentazioni/indicazioni delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

9.

a)

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

b)

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Quest’ultimo elemento è palesemente a favore dell’assunzione in fase istruttoria dei referti peritali (ovviamente, qualora necessari).

c)

Va, inoltre, ricordato, che l’art. 19 CP in vigore dal 1.1.2007,non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale li ha sostituiti con il concetto di “turba psichica” (“La nozione di turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della coscienza” Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave” (“scostarsi nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali -”, ibidem).

Il legislativo, in sede di approvazione della legge, ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto pare per l’imprecisione del concetto e ponendo l’accento sullo stato effettivo al momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, pag. 75/76 e note).

Il nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP dava adito a confusione: il perito, esaminato lo stato psichico della persona in questione e determinata la eventuale turba deve indicare se la turba in questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o la volontà di quest’ultimo di commettere il reato “spetta di contro unicamente al giudice trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come accertati e decidere se vi sia una riduzione dell’imputabilità e/o sia necessario ordinare una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato all’esame del perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la stessa si riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del perito confuti punti essenziali della perizia medesima” (Messaggio citato, n. 212.43).

Quali siano le conseguenze concrete di questa diversa impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la giurisprudenza di merito a definirlo.

Per quanto qui interessa si può comunque desumere che maggior spazio è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed individuare gli elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire sulla determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si faceva) a quelli specificamente indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11 vCP).

Secondo l’art. 20, il magistrato inquirente o giudicante ordina una perizia quando vi sono “seri motivi per dubitare” dell’imputabilità (integrale, in quanto è questa ad essere presunta: DTF 106 IV

241) dell’accusato.

Richiamato il fatto che, in ogni singola fattispecie, l’esistenza o meno di circostanze concrete, serie, ed idonee a far sorgere dei dubbi è innanzitutto questione di apprezzamento, dottrina e giurisprudenza hanno indicato alcune situazioni e criteri (basati sull’art. 13 vCP, ripreso dall’art. 20 CP) cui è possibile far riferimento:

“2.

omissis

c)

Ribadite in entrata la libertà di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v.Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274;Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v.Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii;Favre/Pellet/Stoudmann,ibid.).

d)

omissis

e)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 3 L’inchiesta si è sviluppata, per quanto si desume dall’elenco atti, mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente il traffico telefonico, ecc.) e numerosi interrogatori di accusati, vittima e terzi. Ulteriori accertamenti (ispezione luoghi e ricerche) avrebbero permesso di rinvenire un martello, ma non lo strumento da taglio (preavviso, pag. 2).

E. 4 Con scritto del 21 ottobre 2009 (AI 162), la difesa di __________ ha richiesto l’erezione di una perizia psichiatrica in ragione di quanto emerge dallo scritto 14 settembre 2009 dello specialista in psichiatria __________, dalle notizie avute (fonte: la madre) circa le difficoltà vissute (violenza subita) durante l’infanzia dall’accusato, nonché ipotesi verbalmente formulate dallo stesso __________ circa la possibile origine delle divergenze tra quanto raccontato dal qui reclamante in fase d’inchiesta e quanto riferito dagli altri partecipanti (attivi o passivi) ai fatti.

E. 5 Il magistrato inquirente, dopo aver richiesto ed ottenuto un parere allo “psichiatra di riferimento” del carcere giudiziario, __________ (AI 163, 199), ha respinto la richiesta con la decisione qui impugnata (AI 200). Egli, in sintesi, ritiene non vi siano seri motivi di dubitare dell’imputabilità dell’accusato, sia per quanto asserito dal __________ (AI 199), sia per il fatto che lo stesso medico curante (__________) ha ritenuto la situazione migliorata prima dei fatti e, da ultimo, in quanto non ritiene le divergenze di versione indicate significative ai fini dei dubbi sull’imputabilità dell’accusato.

Nello stesso scritto, il Procuratore pubblico nega la concessione di colloqui liberi tra il reclamante e la madre in ragione di un rischio di collusione con le minori (figlie della convivente), testi nell’inchiesta.

E. 6 In sede di reclamo (doc. 1, inc. GIAR 389.2009.5), la difesa di __________ ribadisce che la presa a carico da parte del Servizio socio-psichiatrico cantonale dal marzo 2009 e fino praticamente all’arresto, rispettivamente il contenuto specifico degli atti e rapporti prodotti da chi aveva in cura l’accusato sono sufficienti a far sorgere perlomeno dubbi sulla totale imputabilità di quest’ultimo (Reclamo, punti 6 e 8). In merito al parere del __________, rileva che non è chiaro cosa questi intenda affermando di “seguire” __________ sin dal 2 settembre 2009 e che non risulta siano stati effettuati atti d’indagine psichiatrica (colloqui, anamnesi, test; Reclamo, punto 7). Ribadisce, da ultimo, che gli elementi agli atti circa l’infanzia dell’accusato costituiscono ulteriori elementi di dubbio a giustificazione della necessità di un accertamento peritale (punto 9).

Nella fase conclusiva dell’esposto di reclamo (punto 13), la difesa si esprime pure sul rifiuto di concessione di colloqui liberi con la madre, chiedendone la concessione (petitum punto 1.2.), contestando che i messaggi che l’accusato voleva far pervenire alle minori avessero finalità collusive.

E. 7 Il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 389.2009.5), ribadisce che la situazione descritta dai curanti presso il Servizio socio-psichiatrico hanno rilevato un miglioramento dello stato dell’accusato, con graduale sospensione dei farmaci. Inoltre, lo stesso accusato, dopo aver ripreso l’attività lavorativa, avrebbe interrotto la presa a carico “si presume” a fine luglio. Da ciò desume soluzione della sintomatologia manifestata all’inizio dell’anno (Osservazioni, pagg. 1 e 2).

Nel contempo, sempre secondo l’inquirente, l’abuso di alcool presente all’inizio del trattamento non sarebbe più presente al momento dei fatti (l’accusato era sobrio) ed il consumo di cannabis è sì avvenuto ma in assenza di segni di dipendenza; idem per le crisi di convivenza (pag. 2). Inoltre ancora, mai si sarebbe prospettata la necessità di un ricovero per motivi psichiatrici.

Quanto all’infanzia difficile, il magistrato inquirente non la nega, ma sottolinea come le versioni agli atti siano incongruenti con quanto asseritamente riferito alla difesa, comunque insufficienti a giustificare una perizia (pag. 2 e 3).

Secondo l’inquirente, non si è confrontati con un caso evidente di persona con riscontro di problemi comportamentali sull’arco dell’intera infanzia, ricoveri e condanne ripetute, nonché dipendenza cronica da stupefacente (come quello di cui è questione in DTF 6S.257/2003) e neppure si può parlare del reclamante come di un alcoolista cronico o di persona la cui struttura mentale si scosta nettamente dalla media.

Nulla è più detto in relazione al parere del __________, l’attesa del quale aveva condizionato la tempistica della decisione.

In merito ai colloqui, il magistrato inquirente ribadisce rischio di collusione.

Pure la parte civile chiede che il reclamo venga respinto per quanto concerne la perizia (doc. 8, inc. GIAR 389.2009.5).

Dopo alcune considerazioni sulle modalità in cui sono stati riassunti i fatti, afferma che né nella dinamica degli stessi, né nel comportamento istruttorio dell’accusato, si riscontrano elementi di alterazione/turbamento (Osservazioni, punti 1 e 2). Nel contempo, ritiene che quanto raccontato dalla madre circa la difficile infanzia debba essere preso “con le pinze” (punto 3).

E. 8 Delle altre considerazioni/argomentazioni/indicazioni delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

E. 9 a)

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

b)

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Quest’ultimo elemento è palesemente a favore dell’assunzione in fase istruttoria dei referti peritali (ovviamente, qualora necessari).

c)

Va, inoltre, ricordato, che l’art. 19 CP in vigore dal 1.1.2007,non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale li ha sostituiti con il concetto di “turba psichica” (“La nozione di turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della coscienza” Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave” (“scostarsi nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali -”, ibidem).

Il legislativo, in sede di approvazione della legge, ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto pare per l’imprecisione del concetto e ponendo l’accento sullo stato effettivo al momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, pag. 75/76 e note).

Il nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP dava adito a confusione: il perito, esaminato lo stato psichico della persona in questione e determinata la eventuale turba deve indicare se la turba in questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o la volontà di quest’ultimo di commettere il reato “spetta di contro unicamente al giudice trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come accertati e decidere se vi sia una riduzione dell’imputabilità e/o sia necessario ordinare una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato all’esame del perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la stessa si riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del perito confuti punti essenziali della perizia medesima” (Messaggio citato, n. 212.43).

Quali siano le conseguenze concrete di questa diversa impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la giurisprudenza di merito a definirlo.

Per quanto qui interessa si può comunque desumere che maggior spazio è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed individuare gli elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire sulla determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si faceva) a quelli specificamente indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11 vCP).

Secondo l’art. 20, il magistrato inquirente o giudicante ordina una perizia quando vi sono “seri motivi per dubitare” dell’imputabilità (integrale, in quanto è questa ad essere presunta: DTF 106 IV

241) dell’accusato.

Richiamato il fatto che, in ogni singola fattispecie, l’esistenza o meno di circostanze concrete, serie, ed idonee a far sorgere dei dubbi è innanzitutto questione di apprezzamento, dottrina e giurisprudenza hanno indicato alcune situazioni e criteri (basati sull’art. 13 vCP, ripreso dall’art. 20 CP) cui è possibile far riferimento:

“2.

omissis

c)

Ribadite in entrata la libertà di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v.Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274;Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v.Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii;Favre/Pellet/Stoudmann,ibid.).

d)

omissis

e)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.INC.2009.38905

Lugano

22 dicembre 2009

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 novembre 2009 da

__________, attualmente detenuto

patrocinato dall’Avv. __________, __________

contro

la decisione del 24 novembre 2009, emanata dal Procuratore pubblico Chiara Borelli, che rifiuta di ordinare una perizia psichiatrica (ex art. 20 CP) e di revocare il divieto di colloqui liberi tra l’accusato e la madre;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (9 dicembre 2009) e quelle della parte civile (16 dicembre 2009);

preso atto che la correa ha comunicato di non avere osservazioni (11/14 dicembre 2009);

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il 15 agosto 2009 e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 111 CP, nella forma del tentativo, 122, 134 e anche 242 CP (doc. 1 e 2, inc. GIAR 389.2009.1), per fatti avvenuti lo stesso 15.8.2009 a danno di __________.

Lo stesso giorno, sostanzialmente per lo stesso complesso di fatti, è pure stata arrestata la convivente del reclamante (__________) con le imputazioni di aggressione, lesioni gravi (tentate e consumate) e lesioni semplici (doc. 2 e 1, inc. GIAR 388.2009.1), poi estese all’ipotesi di “complicità in tentato omicidio, lesioni gravi” (AI 51).

2.

Oggetto del procedimento sono le circostanze così riassunte in altra decisione:

“La sera del 15 agosto 2009, __________ e il suo convivente __________ si sono presentati al domicilio di __________ (ex marito dell’istante) a __________. A seguito di quanto successo in quel frangente, quest’ultimo ha dovuto essere ricoverato in quanto presentava lesioni da taglio, in particolare all’addome ed al viso (cfr. allegati al Rapporto d’arresto 16 agosto 2009 in inc. 389.2009.1).

I due accusati fermati poco dopo i fatti (nei pressi della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________ con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano presso __________ quel giorno) avrebbe contattato telefonicamente la madre chiedendole di andarla a prendere perché “il __________ l’aveva picchiata..” (verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________ (dove risiedono con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.

Dalle prime dichiarazioni raccolte, oltre all’evidente utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata la presenza di un martello (Verbale GIAR __________ 16.8.2009).”

(GIAR 9.9.2009, 388.2009.3)

Il 4 novembre 2009, le accuse nei confronti di __________ sono state estese alle ipotesi di minaccia e lesioni semplici, sub. vie di fatto reiterate, per fatti avvenuti tra febbraio e marzo del 2009, a danno della convivente e coaccusata (AI 183).

3.

L’inchiesta si è sviluppata, per quanto si desume dall’elenco atti, mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente il traffico telefonico, ecc.) e numerosi interrogatori di accusati, vittima e terzi. Ulteriori accertamenti (ispezione luoghi e ricerche) avrebbero permesso di rinvenire un martello, ma non lo strumento da taglio (preavviso, pag. 2).

4.

Con scritto del 21 ottobre 2009 (AI 162), la difesa di __________ ha richiesto l’erezione di una perizia psichiatrica in ragione di quanto emerge dallo scritto 14 settembre 2009 dello specialista in psichiatria __________, dalle notizie avute (fonte: la madre) circa le difficoltà vissute (violenza subita) durante l’infanzia dall’accusato, nonché ipotesi verbalmente formulate dallo stesso __________ circa la possibile origine delle divergenze tra quanto raccontato dal qui reclamante in fase d’inchiesta e quanto riferito dagli altri partecipanti (attivi o passivi) ai fatti.

5.

Il magistrato inquirente, dopo aver richiesto ed ottenuto un parere allo “psichiatra di riferimento” del carcere giudiziario, __________ (AI 163, 199), ha respinto la richiesta con la decisione qui impugnata (AI 200). Egli, in sintesi, ritiene non vi siano seri motivi di dubitare dell’imputabilità dell’accusato, sia per quanto asserito dal __________ (AI 199), sia per il fatto che lo stesso medico curante (__________) ha ritenuto la situazione migliorata prima dei fatti e, da ultimo, in quanto non ritiene le divergenze di versione indicate significative ai fini dei dubbi sull’imputabilità dell’accusato.

Nello stesso scritto, il Procuratore pubblico nega la concessione di colloqui liberi tra il reclamante e la madre in ragione di un rischio di collusione con le minori (figlie della convivente), testi nell’inchiesta.

6.

In sede di reclamo (doc. 1, inc. GIAR 389.2009.5), la difesa di __________ ribadisce che la presa a carico da parte del Servizio socio-psichiatrico cantonale dal marzo 2009 e fino praticamente all’arresto, rispettivamente il contenuto specifico degli atti e rapporti prodotti da chi aveva in cura l’accusato sono sufficienti a far sorgere perlomeno dubbi sulla totale imputabilità di quest’ultimo (Reclamo, punti 6 e 8). In merito al parere del __________, rileva che non è chiaro cosa questi intenda affermando di “seguire” __________ sin dal 2 settembre 2009 e che non risulta siano stati effettuati atti d’indagine psichiatrica (colloqui, anamnesi, test; Reclamo, punto 7). Ribadisce, da ultimo, che gli elementi agli atti circa l’infanzia dell’accusato costituiscono ulteriori elementi di dubbio a giustificazione della necessità di un accertamento peritale (punto 9).

Nella fase conclusiva dell’esposto di reclamo (punto 13), la difesa si esprime pure sul rifiuto di concessione di colloqui liberi con la madre, chiedendone la concessione (petitum punto 1.2.), contestando che i messaggi che l’accusato voleva far pervenire alle minori avessero finalità collusive.

7.

Il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 389.2009.5), ribadisce che la situazione descritta dai curanti presso il Servizio socio-psichiatrico hanno rilevato un miglioramento dello stato dell’accusato, con graduale sospensione dei farmaci. Inoltre, lo stesso accusato, dopo aver ripreso l’attività lavorativa, avrebbe interrotto la presa a carico “si presume” a fine luglio. Da ciò desume soluzione della sintomatologia manifestata all’inizio dell’anno (Osservazioni, pagg. 1 e 2).

Nel contempo, sempre secondo l’inquirente, l’abuso di alcool presente all’inizio del trattamento non sarebbe più presente al momento dei fatti (l’accusato era sobrio) ed il consumo di cannabis è sì avvenuto ma in assenza di segni di dipendenza; idem per le crisi di convivenza (pag. 2). Inoltre ancora, mai si sarebbe prospettata la necessità di un ricovero per motivi psichiatrici.

Quanto all’infanzia difficile, il magistrato inquirente non la nega, ma sottolinea come le versioni agli atti siano incongruenti con quanto asseritamente riferito alla difesa, comunque insufficienti a giustificare una perizia (pag. 2 e 3).

Secondo l’inquirente, non si è confrontati con un caso evidente di persona con riscontro di problemi comportamentali sull’arco dell’intera infanzia, ricoveri e condanne ripetute, nonché dipendenza cronica da stupefacente (come quello di cui è questione in DTF 6S.257/2003) e neppure si può parlare del reclamante come di un alcoolista cronico o di persona la cui struttura mentale si scosta nettamente dalla media.

Nulla è più detto in relazione al parere del __________, l’attesa del quale aveva condizionato la tempistica della decisione.

In merito ai colloqui, il magistrato inquirente ribadisce rischio di collusione.

Pure la parte civile chiede che il reclamo venga respinto per quanto concerne la perizia (doc. 8, inc. GIAR 389.2009.5).

Dopo alcune considerazioni sulle modalità in cui sono stati riassunti i fatti, afferma che né nella dinamica degli stessi, né nel comportamento istruttorio dell’accusato, si riscontrano elementi di alterazione/turbamento (Osservazioni, punti 1 e 2). Nel contempo, ritiene che quanto raccontato dalla madre circa la difficile infanzia debba essere preso “con le pinze” (punto 3).

8.

Delle altre considerazioni/argomentazioni/indicazioni delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

9.

a)

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

b)

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Quest’ultimo elemento è palesemente a favore dell’assunzione in fase istruttoria dei referti peritali (ovviamente, qualora necessari).

c)

Va, inoltre, ricordato, che l’art. 19 CP in vigore dal 1.1.2007,non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale li ha sostituiti con il concetto di “turba psichica” (“La nozione di turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della coscienza” Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave” (“scostarsi nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali -”, ibidem).

Il legislativo, in sede di approvazione della legge, ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto pare per l’imprecisione del concetto e ponendo l’accento sullo stato effettivo al momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, pag. 75/76 e note).

Il nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP dava adito a confusione: il perito, esaminato lo stato psichico della persona in questione e determinata la eventuale turba deve indicare se la turba in questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o la volontà di quest’ultimo di commettere il reato “spetta di contro unicamente al giudice trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come accertati e decidere se vi sia una riduzione dell’imputabilità e/o sia necessario ordinare una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato all’esame del perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la stessa si riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del perito confuti punti essenziali della perizia medesima” (Messaggio citato, n. 212.43).

Quali siano le conseguenze concrete di questa diversa impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la giurisprudenza di merito a definirlo.

Per quanto qui interessa si può comunque desumere che maggior spazio è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed individuare gli elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire sulla determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si faceva) a quelli specificamente indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11 vCP).

Secondo l’art. 20, il magistrato inquirente o giudicante ordina una perizia quando vi sono “seri motivi per dubitare” dell’imputabilità (integrale, in quanto è questa ad essere presunta: DTF 106 IV

241) dell’accusato.

Richiamato il fatto che, in ogni singola fattispecie, l’esistenza o meno di circostanze concrete, serie, ed idonee a far sorgere dei dubbi è innanzitutto questione di apprezzamento, dottrina e giurisprudenza hanno indicato alcune situazioni e criteri (basati sull’art. 13 vCP, ripreso dall’art. 20 CP) cui è possibile far riferimento:

“2.

omissis

c)

Ribadite in entrata la libertà di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v.Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274;Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v.Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii;Favre/Pellet/Stoudmann,ibid.).

d)

omissis

e)