Sachverhalt
avvenuti tra il 1994 ed il 2001 (cfr. __________);
- nel corso del 2001, sono stati emanati ordini di perquisizione e sequestro che hanno colpito anche la cassetta di sicurezza n. __________ presso __________ (AI 5 e 7); la cassetta di sicurezza menzionata non figura tra i sequestri indicati nellatto daccusa (cfr. __________, pag. 11 e 12); neppure risultano (né vengono indicate indicate) decisioni di dissequestro in merito;
- a seguito di un intervento della Presidente del TPC (doc. 2, inc. GIAR 691.2001.4), il magistrato requirente ha incaricato la polizia di procedere allapertura della cassetta ed allelencazione del suo contenuto, come meglio si evince dal rapporto desecuzione dell11 maggio 2009 (doc. 2, inc. GIAR 691.2001.4);
- con istanza del 27 maggio 2009 (doc. 1, inc. GIAR 691.2001.4), __________ chiede il dissequestro del contenuto della cassetta di sicurezza n. __________ (gioielli, marenghi e lingottini), affermando che questo appartiene alla moglie (in parte sin da prima della loro conoscenza e per altra parte a seguito di regali da parte di terzi) e al figlio (regali da parenti e amici);
- il magistrato requirente si oppone al dissequestro (doc. 9, inc. GIAR 691.2001.4) affermando che non vi sono evidenze circa la proprietà della moglie e del figlio in relazione agli oggetti in questione, dei quali mai è stato chiesto il dissequestro prima dora (neppure dalle persone qui indicate come proprietarie);
- analoga posizione è espressa dalle parti civili rappresentate dall__________ (doc. 8, inc. GIAR 691.2001.4), che aggiunge ritenere compito del merito esprimersi compiutamente in punto allistanza in questione;
- le altre parti civili o non si sono espresse o si rimettono al presente giudizio (doc. 7, inc. GIAR 691.2001.4);
- listanza di dissequestro è ricevibile in ordine, in quanto presentata dallaccusato, perdurante il sequestro ed allautorità competente; infatti:
·in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra lemanazione dellatto di accusa e lapertura del dibattimento,la CRP(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un vuoto legislativo e lha colmato assegnando tale competenza al GIAR; non vè ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro;
·di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo lemanazione dellatto daccusa e prima dellapertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
- in diritto si ha che lart. 161 cpv. 1 CPP impone il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per listruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato; il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del magistrato inquirente/requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc.GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.1a p. 359);
- il mantenimento del sequestro di beni ai fini di confisca, o quale garanzia per il risarcimento compensatorio (questioni che in via definitiva appartengono alla competenza del giudice del merito), presuppone che la possibilità di applicazione degli artt. 70 e 71 CP sia ancora presente; ergo, il dissequestro nella fase predibattimentale presuppone che le condizioni per lapplicazione delle norme citate siano manifestamente assenti;
- nel caso in esame occorre constatare che:
·gli oggetti/beni/valori in questione sono stati posti sotto sequestro, di fatto con il sequestro della cassetta di sicurezza, nel dicembre 2001;
·la cassetta di sicurezza risulta essere stata locata nel dicembre 1993 (cfr. data del contratto indicata nello scritto 17.1.2002 della __________), comunque aperta lultima volta nel 1998 (cfr. Rapporto desecuzione 11 maggio 2009);
·il periodo di commissione dei reati indicati nellatto daccusa va dal 1994 al 2001;
·dal momento in cui la cassetta di sicurezza, e relativo contenuto, è stata posta sotto sequestro non vi sono state, fino alla primavera del 2009, istanze di dissequestro o richieste di restituzione del contenuto della cassetta (neppure, in quanto neppure listante lo indica, rivendicazioni di proprietà);
·la proprietà di terzi sul contenuto della cassetta è semplicemente asserita, non vengono prodotti né indicati documenti o elementi dellincarto (che non spetta a questo giudice scartabellare alla ricerca di elementi a conforto della tesi dellistante) che permettano di confermare, direttamente o indirettamente, tali asserzioni;
- sulla base degli elementi indicati non è possibile accertare che leffettiva proprietà dei gioielli sia della moglie e quella di marenghi e lingotti del figlio (la sola plausibilità dellipotesi, trattandosi di gioielli femminili, rispettivamente di doni non inusuali per determinate ricorrenze, non basta nella fase predibattimentale), che lacquisto sia avvenuto da parte di terzi e/o prima del periodo di commissione dei reati, rispettivamente non con il provento degli stessi;
- listanza deve pertanto essere respinta e la questione (confisca, ai sensi dellart. 70 CP, e/o mantenimento del sequestro a garanzia del risarcimento compensatorio, ai sensi dellart. 71 CP) rinviata al merito per giudizio definitivo (pur restando teoricamente aperta la possibilità per l'istante di presentare nuova istanza debitamente motivata e documentata- ritenuto che questo ufficio non procede allassunzione di prove- fino allapertura del dibattimento);
- questioni di proporzionalità non sono state sollevate (e, peraltro, non emergono in modo evidente dagli atti e allegati prodotti);
- la tassa di giustizia e le spese, che seguono la soccombenza, vengono determinate con il presente giudizio impugnabile alla CRP trattandosi di materia di sequestro;
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.148, 138, 251, 70 ss. CP, 161 e ss., 280 ss., 284 CPP,
decide
1.L'istanza di dissequestro del 27 maggio 2009, presentata da __________, è respinta.
2.La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.--, e le spese di FRS 320.-, sono a carico dell'istante; non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4.Intimazione (con copia di tutte le osservazioni) a:
giudice Edy Meli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2001.69104
Lugano
14 luglio 2009
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sullistanza di dissequestro presentata il 27/29 maggio 2009 da
__________
in relazione a
cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, e relativo contenuto, sequestrati nellambito dellinc. MP __________ (ora __________);
viste le osservazioni del magistrato inquirente (19 giugno 2009), delle parti civili rappresentate dall__________ (16/17 giugno 2009) e di quelle rappresentate dall__________ (10/15 giugno 2009);
constatato che le altre parti civili oggetto di notifica non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato;
visto, per quanto necessario, linc. __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è oggetto di un procedimento penale sfociato, in data 25 novembre 2008, in un rinvio a giudizio per le ipotesi di truffa, appropriazione indebita, rispettivamente falsità in documenti, per fatti avvenuti tra il 1994 ed il 2001 (cfr. __________);
- nel corso del 2001, sono stati emanati ordini di perquisizione e sequestro che hanno colpito anche la cassetta di sicurezza n. __________ presso __________ (AI 5 e 7); la cassetta di sicurezza menzionata non figura tra i sequestri indicati nellatto daccusa (cfr. __________, pag. 11 e 12); neppure risultano (né vengono indicate indicate) decisioni di dissequestro in merito;
- a seguito di un intervento della Presidente del TPC (doc. 2, inc. GIAR 691.2001.4), il magistrato requirente ha incaricato la polizia di procedere allapertura della cassetta ed allelencazione del suo contenuto, come meglio si evince dal rapporto desecuzione dell11 maggio 2009 (doc. 2, inc. GIAR 691.2001.4);
- con istanza del 27 maggio 2009 (doc. 1, inc. GIAR 691.2001.4), __________ chiede il dissequestro del contenuto della cassetta di sicurezza n. __________ (gioielli, marenghi e lingottini), affermando che questo appartiene alla moglie (in parte sin da prima della loro conoscenza e per altra parte a seguito di regali da parte di terzi) e al figlio (regali da parenti e amici);
- il magistrato requirente si oppone al dissequestro (doc. 9, inc. GIAR 691.2001.4) affermando che non vi sono evidenze circa la proprietà della moglie e del figlio in relazione agli oggetti in questione, dei quali mai è stato chiesto il dissequestro prima dora (neppure dalle persone qui indicate come proprietarie);
- analoga posizione è espressa dalle parti civili rappresentate dall__________ (doc. 8, inc. GIAR 691.2001.4), che aggiunge ritenere compito del merito esprimersi compiutamente in punto allistanza in questione;
- le altre parti civili o non si sono espresse o si rimettono al presente giudizio (doc. 7, inc. GIAR 691.2001.4);
- listanza di dissequestro è ricevibile in ordine, in quanto presentata dallaccusato, perdurante il sequestro ed allautorità competente; infatti:
·in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra lemanazione dellatto di accusa e lapertura del dibattimento,la CRP(30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un vuoto legislativo e lha colmato assegnando tale competenza al GIAR; non vè ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro;
·di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo lemanazione dellatto daccusa e prima dellapertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
- in diritto si ha che lart. 161 cpv. 1 CPP impone il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per listruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato; il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del magistrato inquirente/requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc.GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.1a p. 359);
- il mantenimento del sequestro di beni ai fini di confisca, o quale garanzia per il risarcimento compensatorio (questioni che in via definitiva appartengono alla competenza del giudice del merito), presuppone che la possibilità di applicazione degli artt. 70 e 71 CP sia ancora presente; ergo, il dissequestro nella fase predibattimentale presuppone che le condizioni per lapplicazione delle norme citate siano manifestamente assenti;
- nel caso in esame occorre constatare che:
·gli oggetti/beni/valori in questione sono stati posti sotto sequestro, di fatto con il sequestro della cassetta di sicurezza, nel dicembre 2001;
·la cassetta di sicurezza risulta essere stata locata nel dicembre 1993 (cfr. data del contratto indicata nello scritto 17.1.2002 della __________), comunque aperta lultima volta nel 1998 (cfr. Rapporto desecuzione 11 maggio 2009);
·il periodo di commissione dei reati indicati nellatto daccusa va dal 1994 al 2001;
·dal momento in cui la cassetta di sicurezza, e relativo contenuto, è stata posta sotto sequestro non vi sono state, fino alla primavera del 2009, istanze di dissequestro o richieste di restituzione del contenuto della cassetta (neppure, in quanto neppure listante lo indica, rivendicazioni di proprietà);
·la proprietà di terzi sul contenuto della cassetta è semplicemente asserita, non vengono prodotti né indicati documenti o elementi dellincarto (che non spetta a questo giudice scartabellare alla ricerca di elementi a conforto della tesi dellistante) che permettano di confermare, direttamente o indirettamente, tali asserzioni;
- sulla base degli elementi indicati non è possibile accertare che leffettiva proprietà dei gioielli sia della moglie e quella di marenghi e lingotti del figlio (la sola plausibilità dellipotesi, trattandosi di gioielli femminili, rispettivamente di doni non inusuali per determinate ricorrenze, non basta nella fase predibattimentale), che lacquisto sia avvenuto da parte di terzi e/o prima del periodo di commissione dei reati, rispettivamente non con il provento degli stessi;
- listanza deve pertanto essere respinta e la questione (confisca, ai sensi dellart. 70 CP, e/o mantenimento del sequestro a garanzia del risarcimento compensatorio, ai sensi dellart. 71 CP) rinviata al merito per giudizio definitivo (pur restando teoricamente aperta la possibilità per l'istante di presentare nuova istanza debitamente motivata e documentata- ritenuto che questo ufficio non procede allassunzione di prove- fino allapertura del dibattimento);
- questioni di proporzionalità non sono state sollevate (e, peraltro, non emergono in modo evidente dagli atti e allegati prodotti);
- la tassa di giustizia e le spese, che seguono la soccombenza, vengono determinate con il presente giudizio impugnabile alla CRP trattandosi di materia di sequestro;
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.148, 138, 251, 70 ss. CP, 161 e ss., 280 ss., 284 CPP,
decide
1.L'istanza di dissequestro del 27 maggio 2009, presentata da __________, è respinta.
2.La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.--, e le spese di FRS 320.-, sono a carico dell'istante; non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4.Intimazione (con copia di tutte le osservazioni) a:
giudice Edy Meli